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Suite del Dipendente: Un nuovo modo per gestire il personale aziendale

martedì, dicembre 27, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone

Suite del Dipendente é un software evoluto che assolve tutte le funzioni che attualmente sono svolte dal classico e tradizionale “Ufficio del Personale” che si trova all’interno delle aziende; smaterializza l’ufficio stesso e lo trasferisce su web con tutti i vantaggi a livello economico e organizzativo che ne possano derivare.

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La prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali

mercoledì, aprile 25, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
LA PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA IN CASO DI DENUNCIA DEL LAVORATORE O DEI SUOI SUPERSTITI.

Con circolare n. 31 del 02/03/2012, l’Inps ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni  applicative sul controverso tema della prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali.


Premessa

In materia previdenziale, il nostro Legislatore ha previsto, per la maggior parte dei rapporti di lavoro, l’obbligo di contribuzione in capo al datore di lavoro e in misura minore allo stesso lavoratore.

In dette ipotesi soggetto obbligato a effettuare i versamenti è comunque il solo datore di lavoro in quanto sia soggetto passivo del contributo sia sostituto del lavoratore per l’altro.

 Quid iuris nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ometta il suddetto versamento? In tal caso la legge prevede la possibilità di recuperare la posizione contributiva, riconoscendo anche al lavoratore (subordinato o a progetto, al lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa così come agli associati in partecipazione, ai coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante ed ai componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli), o ai suoi superstiti, la possibilità di denunciare la sopracitata omissione all’Ente previdenziale.

Come di recente precisato dall’ Inps “la denuncia costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire al lavoratore o ai suoi superstiti la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo che si trova in posizione di terzietà rispetto al denunciante”.

Tale adempimento deve però essere posto in essere con le modalità e i termini previsti dall’articolo 3,  della L. 335 del 8/08/1995 sulla “Riforma del sistema pensionistico e complementare”.

La predetta norma, fin dalla sua emanazione ha dato luogo ad un acceso dibattito giurisprudenziale sfociato in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione, cui hanno fatto seguito plurime circolari interpretative da parte dell’Istituto Previdenziale volte a uniformare le condotte degli uffici agli orientamenti giurisprudenziali, per evidenti finalità deflattive di contenziosi giudiziari.

Al centro del dibattito il tema della prescrizione, che nell’ipotesi in esame si caratterizza per almeno due profili di interesse:

  • l’operatività di diritto della stessa rispetto all’Inps;
  • il duplice termine (decennale e quinquennale) previsto per l’estinzione del relativo diritto.

L’operatività di diritto della prescrizione

Come osservato da Cassazione sez. Lav. n. 23116/2004 in tale materia “il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, mentre l’Ente previdenziale non può rinunciare alla irricevibilità dei contributi prescritti”.

In altri termini, secondo il Supremo Collegio, la prescrizione viene sottratta al regime dell’eccepibilità di parte, in luogo della rilevabilità d’ufficio, con l’ulteriore conseguenza del potere dell’ Ente di non accettare contributi versati spontaneamente dal lavoratore oltre il termine di prescrizione.

Sui termini di prescrizione

Come noto, l’esercizio dei diritti disponibili è soggetta nel nostro ordinamento a precisi termini di prescrizione, il cui inutile decorso produce l’estinzione del diritto stesso.

La disciplina codicistica (articoli 2946 e seguenti) prevede in proposito un termine di prescrizione ordinaria fissato in 10 anni e termini inferiori per ipotesi particolari.

In materia di contribuzione previdenziale, il regime previgente alla Legge 335 del 17/08/1995 assoggettava l’obbligazione in oggetto all’ordinario termine decennale.

Innovando l’ordinamento, il Legislatore con l’articolo 3 della sopracitata legge, ha previsto un nuovo regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e delle gestioni pensionistiche nonché di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria, prevedendo al comma 9 che le stesse contribuzioni si sarebbero prescritte, non potendo può essere versate, con il decorso dei termini di:

  • Dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.Termine ridotto a 5 anni a decorrere dal 1/01/1996 “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”;
  • Cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

Il successivo comma 10 ha esteso l’applicazione dei suddetti termini anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l’entrata in vigore della legge, “fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

Lo stesso comma ha inoltre abrogato, con effetto dall’entrata in vigore della legge, il regime di sospensione triennale del termine di prescrizione, in precedenza contemplato dall’articolo 2, co. 19 della Legge 368 del 1983.

La norma di pacifica applicazione per le cd. altre contribuzioni (per le quali, in ogni caso opera il nuovo termine di cinque anni), si è dimostrata di difficile interpretazione con riferimento alle contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, a causa della previsione di un meccanismo che in presenza di talune condizioni, rende operante il vecchio termine decennale.

Tali difficoltà ermeneutiche sono dimostrate dai numerosi contrasti giurisprudenziali che hanno indotto l’Istituto a fare ricorso in più occasioni allo strumento delle circolari interpretative, volte a fornire agli uffici le indicazioni operative necessarie ad uniformare l’attività amministrativa agli orientamenti dei Giudici.

Invero, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge, l’Inps, con circolare n. 262/1995 e n. 18/1996, ne forniva i primi indirizzi interpretativi.

L’Ente chiariva che i nuovi termini si sarebbero dovuti applicare alle prescrizioni in corso alla data del 17/08/1995, soffermandosi sugli effetti di eventuali atti interruttivi specificando che laddove  l’atto fosse stato posto in essere dopo l’entrata in vigore della legge in esame e sino al 31 /12/95 avrebbe interrotto la prescrizione dei contributi relativi ai 10 anni precedenti. Laddove invece lo stesso fosse stato posto in essere a decorrere dal 1/1/1996 avrebbe interrotto la prescrizione dei contributi relativi a periodi contributivi anteriori di soli cinque anni.

L’Istituto precisava poi che in ogni caso il nuovo termine di prescrizione decorrente dopo l’atto interruttivo sarebbe comunque stato quinquennale.

Qualora l’azione di recupero dei contributi fosse stata intrapresa dal lavoratore che avesse denunciato tanto la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro quanto il mancato versamento dei contributi dovuti, avrebbe invece operato il termine decennale.

La denuncia doveva  essere presentata ad una autorità competente (Istituto assicuratore, Ispettorato del Lavoro, Autorità Giudiziaria) e comportava per l’Istituto la necessità di porre in essere, non appena venuto a conoscenza della stessa, gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Da ultimo, si precisava che nel caso di atti interruttivi e procedure di recupero intraprese prima dell’entrata in vigore della norma, “il termine di prescrizione che inizia a decorrere dal compimento dell’atto interruttivo e’ quello stabilito dalla normativa precedente l’entrata in vigore della legge n.335/95”.

Durante questo periodo si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine all’operatività del nuovo termine quinquennale.

Da un lato la Cassazione, con sentenza n. 2100 del 2003, affermava che i crediti contributivi maturati prima del 1/01/1996 non potevano mai considerarsi prescrivibili nel termine di cinque anni. Dall’altro, con le successive pronunce, confutando il predetto principio, la Corte estendeva il nuovo termine anche ai contributi relativi ai periodi precedenti al 17/08/1955 precisando che permaneva il termine decennale nel caso di atti interruttivi o di procedure per il recupero dell’evasione contributiva, iniziate durante la vigenza della precedente disciplina.

L’Inps riteneva opportuno precisare la propria posizione con la circolare n. 69 del 2005.

Il documento chiariva che, in caso di denuncia da parte del lavoratore, per l’applicazione del termine decennale si rendeva necessaria l’emissione da parte dell’ Ente del relativo atto interruttivo. In relazione agli atti interruttivi, invece, si precisava che la legge dava luogo a diverse situazioni applicative in funzione del periodo di riferimento del credito e del possibile compimento degli stessi atti interruttivi.

Pertanto, secondo il suddetto Ente:

  • se l’atto è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla sospensione triennale prevista dalla legge 11 novembre 1983 n.638 (in questi termini sentenza Cassazione 7.1.2004 n.46)”;
  • se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal precedente.

In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1°gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l’Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva”.

Nel 2008 la giurisprudenza affrontava nuovamente la questione. Più precisamente con la sentenza n. 5784, le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il nuovo termine quinquennale dovesse applicarsi anche ai contributi precedenti all’entrata in vigore della legge stessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Tuttavia rispetto agli stessi contributi, eventuali atti interruttivi, ovvero l’inizio di procedure esecutive nel periodo precedente al 01/01/1996 (data di entrata in vigore della norma), avrebbero invece comportato l’applicazione del più favorevole termine prescrizionale decennale.

Quanto agli effetti derivanti dalla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, la Suprema Corte ha chiarito che il termine decennale continuava ad operare in due ipotesi:

  • alla  data del 17/08/1995 risultava già decorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo e il lavoratore (o i suoi superstiti) effettuava la denuncia entro il 31/12/1995;
  • alla data del 17/08/1995, in pendenza del termine di cui sopra, la denuncia fosse stata comunque presentata (anche dopo il 31/12/1995) entro i cinque anni dalla nascita dell’obbligo contributivo.

 Con circolare n. 31 del 02/03/2012 l’Inps è ritornata sulla materia chiarendo che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 1996, i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni;
  • nel caso in cui il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero continua a mantenersi il termine prescrizionale decennale;
  • resta inteso che ove la stessa denuncia dovesse intervenire oltre il predetto termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi dei quali il lavoratore o i suoi superstiti chiedono il recupero, la contribuzione si considererebbe prescritta e, qualora il datore di lavoro provvedesse ad effettuarne spontaneamente il versamento, l’Istituto dovrebbe procedere d’ufficio al suo rimborso.

La stessa circolare ha inoltre precisato che ai fini della conservazione del termine decennale è sufficiente la presentazione da parte dell’interessato (o dei superstiti) della denuncia all’Istituto, in quanto “l’allungamento del termine prescrizionale opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero”.

Ed invero, la sola denuncia rappresenta di per sé atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

Rispetto agli atti interruttivi (o gli atti di inizio di procedure di recupero) posti in essere dall’Istituto, l’Ente ha infine precisato che vi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

 Al contrario si esclude che atti d’iniziativa assunti da soggetti diversi, tra cui i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva, possano determinare l’applicazione del termine decennale.

Società di comodo – doppio test di operatività

venerdì, marzo 2, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro

NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO ALLE SOCIETÀ DI COMODO

In materia di tassazione societaria, con il D.L. n. 138/2011, cd. Manovra aggiuntiva, sono state introdotte nuove misure volte all’ inasprimento della disciplina di contrasto alle cd. società di comodo ovvero per quelle società in perdita reiterata nel triennio di riferimento.

La stretta apportata dal D.L. n. 138/2011 alla disciplina delle cosiddette società di comodo ha fatto sentire i propri effetti in due diverse direzioni:

  1. mediante la previsione di nuovi ambiti di applicazione per la disciplina prevista dall’art. 30 della legge n. 724/1994.

 2.  incrementando di oltre dieci punti percentuali l’aliquota IRES per le società non operative

In entrambi i casi si è inoltre deciso di anticipare gli effetti delle nuove misure all’atto di calcolare gli acconti relativi al primo periodo di applicazione delle stesse.

Un ruolo di primo piano verterà infine sulla verifica delle concrete modalità e dei contenuti con la quale potrà essere dimostrata, in sede di interpello, nonostante la frequenza delle perdite, la sussistenza di spazi di effettiva economicità dell’attività esercitata.

SOCIETÀ IN PERDITA REITERATA NEL TRIENNIO

Tra le misure introdotte dal D.L. n. 138/2011 un posto di primo piano viene dunque ad essere assunto dall’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina di contrasto alle cd. società di comodo che si rende in linea generale applicabile a partire dal periodo d’imposta 2012 (soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Tale disposizione trova applicazione nel caso:

  1. in cui la società presenti, per tre periodi d’imposta consecutivi (nel caso di specie il triennio «2009-2011»), un risultato di perdita fiscale;
  2. se, nel medesimo lasso temporale, la società risulta per due periodi d’imposta in perdita fiscale, mentre nel terzo periodo dichiara un reddito inferiore all’ammontare minimo determinato ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

 

MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES

Per le società soggette ad IRES, considerate non operative (essenzialmente le società di capitali), è  stato previsto un incremento dell’aliquota IRES per un importo pari al 10,5%.

Tale disposizione si rende applicabile, oltre che nelle tradizionali ipotesi di mancato superamento del cd. test di operatività basato sul confronto della media dei ricavi effettivi conseguiti nel triennio con l’analogo valore determinato in via presuntiva, anche alle nuove ipotesi di perdita cd. sistemica da parte della società.

La predetta aliquota IRES maggiorata si rende applicabile sull’intero reddito dichiarato.

In presenza di perdite fiscali pregresse invece, la maggiorazione deve applicarsi sul reddito complessivo al netto delle stesse, il cui utilizzo deve tener conto delle recenti restrizioni introdotte dal D.L. n. 98/2011 (cd. «Manovra»). Tali perdite pregresse possono però essere scomputate dal reddito dichiarato da una società non operativa, limitatamente all’eventuale eccedenza tra il reddito dichiarato e quello considerato minimo.

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove misure (anno 2012) si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico o «facciale»), quella con riferimento al caso in cui la società presenti nel triennio sempre un risultato in perdita oppure in relazione al caso in cui in due periodi d’imposta sia in perdita ed in un terzo dichiari un reddito inferiore a quello minimo.

DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE SOCIETÀ DI COMODO

Il comma 36-decies dispone che resta ferma la rilevanza delle cause di non applicazione della disciplina di contrasto alle cd. società di comodo nel caso in cui il contribuente possa dimostrare, tradizionalmente, la sussistenza di oggettive situazioni che non hanno consentito il conseguimenti di un livello di ricavi e di reddito almeno pari a quello predeterminato su base presuntiva.

Anche ai casi di perdite sistemiche (legge n. 724 del 1994) potrà essere attivata la procedura dell’interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, ottavo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

In tali casi occorre però fare riferimento a motivazioni che non possono essere considerate sovrapponibili a quelle tradizionalmente riconducibili alla presenza di oggettive situazioni tali da non aver consentito il conseguimento di un livello di ricavi e del reddito almeno pari a quello minimo.

Si tratta dunque di dimostrare, in sede di interpello, l’economicità del comportamento imprenditoriale, da valutare, tenendo conto della complessiva situazione contrattuale ed aziendale, nonché della presenza di situazioni particolari che potrebbero aver causato i predetti risultati negativi nel triennio di riferimento.

IMPUGNAZIONE DEL PARERE SFAVOREVOLE ALLA DISAPPLICAZIONE

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sfavorevole alla disapplicazione è da considerare alla stregua di un divieto di una agevolazione tale da determinare la possibilità di una sua autonoma impugnazione dinanzi ai giudici tributari.

INPS e la trasmissione telematica dei certificati di malattia

giovedì, marzo 1, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro

TRASMISSIONE TELEMATICA E CONSULTAZIONE DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA

L’INPS con la Circ. 16 febbraio 2012, n. 23 è intervenuto nuovamente in materia di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia e dei relativi servizi messi a disposizione di aziende, intermediari e cittadini.

CONSULTAZIONE DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA

In attuazione della Circ. n. 117 del 2011, è stata estesa agli intermediari la possibilità, già concessa ai datori di lavoro, di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio dell’attestato con PEC.

Essi per poter utilizzare il servizio devono inoltrare una richiesta all’indirizzo di

Posta certificata di una Struttura territoriale INPS con le quali le Aziende rappresentate dall’intermediario si rapportano contributivamente.

DOMANDA

Per potersi avvalere di tale servizio i datori di lavoro devono dunque inviare apposita domanda,  mediante lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati gli attestati di malattia dei lavoratori.

La domanda deve contenere i dati anagrafici dell’intermediario, completi di codice fiscale, e l’elenco delle matricole aziendali per le quali si richiede il servizio.

Gli intermediari potranno così accedere agli attestati di malattia mediante accesso con PIN al portale INPS www.inps.it – servizi on-line.

DELEGA

Per poter accedere a tale servizio gli intermediari devono però essere muniti di delega generale  da parte del datore di lavoro – comunicata con le modalità stabilite dalla Circ. n. 28/2011 – allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS.

Nel caso in cui invece gli intermediari siano anche titolari di un rapporto di lavoro dipendente, presso un’azienda diversa da quella rappresentata, e vengano delegati dal proprio datore di lavoro alla consultazione degli attestati di malattia dei dipendenti di tale azienda, occorre procedere come indicato nelle Circc. n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria apposita delega personale da parte del suddetto datore di lavoro.

I delegati aziendali abilitati alla consultazione degli attestati di malattia e i soggetti abilitati (delegati aziendali e intermediari) alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC devono comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’INPS possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.

SETTORE AGRICOLO

Anche ai datori di lavoro agricoli e agli intermediari che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole che effettuano il versamento dei contributi con il modello DMAG viene data la possibilità di consultare gli attestati di malattia degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cd. OTI).

I servizi messi a disposizione (PEC e accesso al portale con PIN) devono essere richiesti secondo le modalità di cui sopra indicando il codice fiscale o la partita iva dell’azienda per la quale viene effettuato il versamento contributivo trimestrale (DMAG).

Anche per il settore agricolo i datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono tenuti a comunicare tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’INPS possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Amministrazioni pubbliche ed i loro intermediari possono presentare richiesta corredata di delega, di accesso ai servizi tramite PIN e di invio degli attestati con PEC ad una sede INPS secondo le modalità previste.

Anche per la Pubblica Amministrazione deve essere comunicata tempestivamente la cessazione o sospensione dell’attività in modo che l’INPS possa provvedere alla revoca dell’abilitazione.

CITTADINO

Per il lavoratore è invece stato reso disponibile un nuovo servizio che consente di richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da lui indicato.

Tale servizio può essere attivato:

  1. per i cittadini in possesso di PIN, selezionando la nuova funzionalità introdotta nel menu della consultazione degli certificati di malattia;
  2. inoltrando richiesta tramite posta certificata rilasciata ad una struttura territoriale INPS indicando i propri dati anagrafici completi di codice fiscale e numero telefonico.