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Aliquote INPS – Autonomi

sabato, aprile 9, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
LA GESTIONE SEPARATA
Non subiscono aumenti per l’anno 2011 le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS dei parasubordinati, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Infatti l’art. 1, comma 39, della legge n. 220/2010, cd. Legge di Stabilità, ha dato luogo all’abrogazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 247/2007.
Tale norma prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento nella misura di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative:

  1. all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori;
  2. alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;
  3. alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

MINIMALE

Il minimale di reddito utile per il calcolo dei contributi previsto per l’anno 2011 è pari ad euro14.552,00. Di conseguenza, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).

Nell’ipotesi in cui alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una conseguente contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

MASSIMALE

Le predette aliquote sono applicabili con riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2011 è pari a € 93.622,00.

ALIQUOTE

Sono in vigore due sole aliquote fisse, uguali al 2010, riferite l’una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e l’altra a tutti i rimanenti iscritti. Ne deriva che le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dal 1° gennaio 2011, sono fissate nella seguente misura:

a) 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 17,00%, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Non cambia la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

Per quanto concerne gli associati in partecipazione, rimane ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Anche per gli artigiani e commercianti rimane immutata rispetto allo scorso anno, l’aliquota contributiva, pari al 20%, dovuta per l’anno 2011.

Lo ha precisato l’INPS con Circ. n. 34 del 10 febbraio 2011, con la quale sono stati diramati tutti i dati degli assicurati in argomento per il nuovo anno.

MINIMALE

In merito al reddito minimo annuo su cui versare i contributi fissi, cioè quelli inerenti il minimale di reddito, si deve tenere conto dell’importo pari a 14.552,00 euro. Si evidenzia, che si tratta di contributi che in ogni caso devono essere versati, indipendentemente dal reddito prodotto dagli iscritti.

MASSIMALE

Il massimale si differenzia tra i soggetti in relazione alla data di inizio dell’attività; infatti il massimale di euro 71.737,00 interessa coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° gennaio 1996, mentre per coloro che sono privi di anzianità contributiva che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 1996 il massimale annuo non frazionabile a mese è pari a 93.622,00 euro per il 2011.

ALIQUOTE

Per quanto concerne i commercianti, all’aliquota del 20% bisogna aggiungere lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, differita al 31 dicembre 2013.

E’ inoltre importante specificare che le aliquote contributive variano tra titolari artigiani e i commercianti e loro coadiuvanti in base all’età, cioè se hanno più o meno di 21 anni.

Il contributo da versare alle singole gestioni, va individuato tenendo conto delle seguenti aliquote:

1.            per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti con età superiore a 21 anni:

-              20,00% per gli artigiani,

-              20,09% per i commercianti;

2.            per i coadiuvanti con un’età inferiore ai 21 anni, l’aliquota è pari al

-              17,00% per gli artigiani;

-              17,09% per i commercianti. La minore percentuale per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni si applica fino a tutto il mese di compimento dei 21 anni stessi.

Tutti gli importi, redditi e contributi minimi, interessano ogni singolo assicurato operante nell’impresa

Per quanto riguarda la contribuzione eccedente il minimale, essa interessa coloro che hanno un reddito superiore al reddito minimale, come detto per il 2011 pari a euro 14.552,00 nel caso di iscrizione su 12 mesi, mentre, per i soggetti con periodo assicurativo parziale nel corso dell’anno, tutti i parametri reddituali dovranno essere rapportati ai mesi di iscrizione, compreso l’importo del reddito minimale.

Per i titolari artigiani e loro coadiuvanti di età superiore a 21 anni le aliquote per i redditi eccedenti il minimale sono:

  1. 20,00% del reddito superiore a 14.552,00 euro e fino a 43.042,00 euro
  2. 21,00% del reddito superiore a 43.042,00 euro e fino al massimale di 71.737,00 euro.

Per quanto riguarda invece i titolari commercianti e loro coadiuvanti di età superiore a 21 anni  le aliquote sono rispettivamente:

  1. 20,09% del reddito superiore a 14.552,00 euro e fino a 43.042,00 euro
  2. 21,09% del reddito superiore a 43.042,00 euro e fino al massimale di 71.737,00 euro.

Per i titolari artigiani e loro coadiuvanti di età inferiore a 21 anni le aliquote sono pari al:

  1. 17,00% del reddito superiore a 14.552,00 euro e fino a 43.042,00 euro;
  2. 18,00% del reddito superiore a 43.042,00 euro e fino al massimale di 71.737,00 euro.

Per quanto riguarda invece titolari commercianti e loro coadiuvanti di età inferiore a 21 anni le aliquote sono rispettivamente:

  1. 17,09% del reddito superiore a 14.552,00 euro e fino a 43.042,00 euro;
  2. 18,09% del reddito superiore a 43.042,00 euro e fino al massimale di 71.737,00 euro.

TABELLE RIASSUNTIVE

Gestione separata

Artigiani e Commercianti

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