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Appalti Pubblici e DURC
| IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI |
| L’8 giugno prossimo entrerà in vigore il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.Il legislatore, nell’ambito della tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, ha riservato alla materia del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) con l’art. 6, una specifica trattazione in merito. | ![]() |
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LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA La regolarità contributiva, certificata da un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo, costituisce requisito essenziale per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche per la stipula del relativo contratto.Testualmente la norma stabilisce il divieto di partecipare alle gare di appalto per coloro che «hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali».La regolarità contributiva è stata riconosciuta con decreto ministeriale anche in caso di richiesta approvata di pagamento rateale del debito (con previsione di una precisa soglia di tolleranza per somme di debito).La sussistenza del requisito della regolarità contributiva deve essere riguardata con riferimento al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva. Pertanto, deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva ricondotta retroattivamente al momento della scadenza del termine di pagamento (cfr. Consiglio di Stato n. 1458/2009). Anche il semplice ritardo nei versamenti può integrare grave violazione degli obblighi contributivi, atteso che nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia, debbono considerarsi gravi tutte le inadempienze a tali obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, inerenti, ad esempio, alla pendenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alla necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione (TAR Napoli, sez. I, 19 aprile 2010 – 29 luglio 2010, n. 17158). IL DURC Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta la contestuale ottemperanza, da parte di un’impresa, agli adempimenti INPS e INAIL ed è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedura di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il Decreto 24 ottobre 2007 ha fornito le disposizioni necessarie per disciplinare in modo uniforme:1.le modalità e i tempi di rilascio del DURC, 2.i contenuti analitici, 3.i requisiti di regolarità, 4.le cause ostative e non al rilascio dello stesso.Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della Pubblica amministrazione.Il DURC ha dunque la funzione di attestare il regolare pagamento dei debiti previdenziali da parte delle imprese e sotto questo profilo è qualificabile come un «certificato», che attesta l’esistenza di determinati requisiti in capo al suo titolare fino a dimostrazione di falso. Il DURC è quindi un documento delle cui risultanze la stazione appaltante non può che prendere atto senza dovere, né potere, effettuare un proprio sindacato. AMBITO DI APPLICAZIONE La regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.In caso di appalti pubblici e lavori privati edili il DURC dovrà dunque essere richiesto agli organi competenti per:1.il rilascio di concessione o denuncia di inizio attività (DIA);2.Il rilascio dell’attestazione SOA ;3.l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;4.accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari (Circ. INPS 30 dicembre 2005, n. 122).Una ulteriore ipotesi di obbligatorietà di possesso del DURC è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 la quale ha stabilito, dal 1° luglio 2007, i benefici contributivi e normativi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati, fermo restando gli altri obblighi di legge, al possesso del DURC. IL CONTRATTO PUBBLICO Il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:1) per la verifica della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di «violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali»;2) per l’aggiudicazione definitiva del contratto;3) per la stipula del contratto;4) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);5) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.In base alla C.M. n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate. TIPOLOGIE DI RICHIESTE E ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Il DURC deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l’apposita tipologia verifica di autodichiarazione, nelle fasi di verifica della dichiarazione sostitutiva e per l’aggiudicazione definitiva del contratto. Quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, deve essere indicata quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.Per quanto riguarda l’attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello «scostamento non grave» che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o uguale al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito è inferiore ai 100 euro. L’applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia grave in base ai succitati parametri. AGGIUDICAZIONE/PARTECIPAZIONE A GARA La tipologia di richiesta «aggiudicazione/partecipazione a gara» deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per verifica dell’autodichiarazione.La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia già stata oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso ha cessato il suo periodo di validità.Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell’istruttoria divenendo superflua la data eventualmente indicata nella richiesta.Qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l’entità dell’irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello «scostamento non grave», previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per lievi irregolarità.La tipologia di richiesta aggiudicazione/partecipazione a gara deve essere altresì utilizzata dall’operatore economico qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell’offerta debba essere presentato il DURC.Anche in questo caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase precedente alla fase di presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva che comporti l’applicazione dello scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell’emissione del certificato. PAGAMENTO DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) Per i DURC relativi ai SAL la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile. INPS e INAIL, invece, attestano l’esito della verifica alla data in cui hanno concluso l’istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva. SOGGETTI TENUTI A RICHIEDERE IL DURC LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche tramite strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.Per questi soggetti tenuti a richiedere il DURC d’ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l’abilitazione per l’accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici su indicate. SOGGETTI DIVERSI Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatici, invece, il regolamento dispone che il DURC sia prodotto dagli operatori economici.Pertanto, le imprese pubbliche che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC ma possono richiedere l’utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 28, del Codice.Il Regolamento specifica infine che per i casi diversi dai contratti pubblici, come l’attestazione SOA e l’attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l’operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell’attestazione. VALIDITA’ In ordine alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Circ. n. 5/2008 aveva inizialmente ritenuto che il certificato avesse validità mensile, in corrispondenza delle scadenze dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.Successivamente però, con determinazione n. 1/2010, l’autorità di vigilanza per i contratti pubblici, aveva ritenuto invece, in un’ottica di semplificazione e celerità delle procedure di gara, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione.Sulla base di questa determinazione, il Ministero, con Circ. n. 35/2010, ha specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratto pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori.Pertanto, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:1) della verifica della dichiarazione sostitutiva;2) dell’aggiudicazione;3) della stipula del contratto;4) dei pagamenti dei SAL e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);5) dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto;6) dell’attestazione SOA;7) dell’iscrizione all’albo fornitori.Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato. LA STIPULA DEL CONTRATTO I DURC in corso di validità, emessi per verifica della dichiarazione sostitutiva e per aggiudicazione del contratto, possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI Nel caso dell’acquisizione in economia di beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante. Per questa fattispecie, non viene dunque richiesto il legame ad un determinato contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti. GIURISPRUDENZA DI MERITOREGOLARIZZAZIONE DOCUMENTALE Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici la giurisprudenza amministrativa ha precisato che si può procedere alla regolarizzazione documentale, tutte le volte in cui vengano in rilievo incompletezze da integrare o erroneità da rettificare, riferibili al contenuto di dichiarazioni, istanze o certificazioni comunque presentate in termini, con l’unico ed ovvio limite del divieto di presentazione ex post di dichiarazioni del tutto omesse e mancanti Il potere-dovere della stazione appaltante di consentire la regolarizzazione documentale, così come delineato dalla giurisprudenza, è stato sancito anche con riferimento agli appalti di lavori pubblici proprio dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti), il quale all’art. 46 prevede esplicitamente che «… nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati …». VERIFICA DELL’IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA È illegittimo il provvedimento con il quale, in presenza di un DURC attestante una irregolarità contributiva da parte di un impresa partecipante a gara pubblica, la stazione appaltante esclude quest’ultima dalla procedura comparativa senza aver previamente verificato l’effettiva gravità dell’infrazione da essa compiuta. |















































