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Assunzione Dirigenti Inoccupati
Le imprese, o loro consorzi, con un numero di dipendenti inferiore a 250, che assumono personale con qualifica dirigenziale privi di occupazione, hanno diritto a beneficiare per 12 mesi di uno sgravio del 50% della contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Al fine di determinare l’organico dell’azienda bisogna far riferimento al numero di dipendenti dell’impresa nel suo complesso, ovvero, in caso di gruppo d’imprese o consorzi, all’insieme dei dipendenti del gruppo o del consorzio, presenti nel momento in cui si perfeziona l’assunzione.
Rientrano nel computo dell’organico aziendale:
- lavoratori a tempo determinato;
- dirigenti già in forza;
- lavoratori con contratto intermittente;
- lavoratori con contratto ripartito;
- lavoratori in regime di telelavoro;
- lavoratori part-time in proporzione all’orario di lavoro svolto.
- CONGEDO PARENTALE
Anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, che ha alle proprie dipendenze meno di 20 dipendenti, assume a termine un lavoratore in sostituzione di un dipendente assente per congedo parentale (congedo di maternità/paternità; congedo parentale; congedo x malattia del figlio – ex D.Lgs. n. 151/2001), può beneficiare dello sgravio del 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL.
Il requisito numerico minore ai 20 dipendenti, deve riferirsi all’impresa nel suo complesso e deve essere posseduto nel momento in cui si verifica l’assunzione a termine.
Vengono conteggiati nell’organico dell’azienda:
- lavoratori a tempo determinato;
- dirigenti;
- lavoratori con contratto intermittente;
- lavoratori con contratto ripartito;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori in regime di telelavoro;
- lavoratori part-time in proporzione all’orario di lavoro svolto.














































