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Caso: – Contributi Previdenziali

L’impresa è tenuta al versamento di contributi previdenziali, sia a suo carico nonché per conto del lavoratore.

L’ammontare dei contributi dipende da due elementi:

  • il settore di inquadramento previdenziale (agricoltura, artigianato, commercio, industria);
  • il numero di dipendenti occupati.

Ai fini della determinazione dell’organico aziendale si chiarisce che:

  • il dato occupazionale deve riferirsi all’impresa nel suo complesso e non alla singola unità produttiva. Qualora l’azienda effettui attività plurime, con inquadramenti separati, il numero dei dipendenti è da riferirsi a ciascuna delle distinte attività, mentre nel caso di gruppo di imprese si farà riferimento al numero di dipendenti impiegati in ciascuna impresa che compone il gruppo;
  • il momento in cui deve essere verificato il dato occupazionale varia a seconda dell’istituto da applicare, da cui dipende anche il numero di dipendenti dell’impresa;
  • la tipologia di lavoratori da computare nell’organico, secondo la regola generale, fatte salve quindi espresse eccezioni individuate dalle normative disciplinanti gli istituti, è quella dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

 - CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA

Per quanto riguarda l’istituto della CIG ordinaria, la determinazione dell’aliquota contributiva corrente, che deve essere versata mensilmente insieme agli altri contributi e all’aliquota addizionale, dipende dal numero di lavoratori che compongono l’organico aziendale:

  •  le aziende con un numero inferiore a 50 dipendenti, sono tenute al versamento dell’1,90% a titolo di aliquota corrente e il 4% a titolo di aliquota addizionale;
  • le aziende che superano la soglia dei 50 dipendenti, devono versare per l’aliquota corrente il 2,20%, per l’aliquota addizionale 8%.

Dal momento che la norma si riferisce alle imprese, senza menzionare le attività produttive, si ritiene che il numero di dipendenti sia da riferirsi all’impresa nel suo complesso.

L’INPS, con circolare n. 89 del 20/5/2003, ha chiarito che il momento in cui si deve calcolare l’organico medio dell’azienda è:

  • nella fase di inizio attività con dipendenti, facendo riferimento al numero di occupati alla fine del primo mese di attività;
  • nel momento in cui dovessero verificarsi eventi che comportano la variazione del numero di occupati comunicato, apportando così modifiche al sistema contributivo.

Per poter beneficiare delle aliquote in misura ridotta, qualora ne ricorrano i presupposti necessari, ci si deve riferire all’organico aziendale dell’anno precedente a quello in cui si effettua la contribuzione.

Per quanto riguarda la tipologia di lavoratori da computare per il calcolo dell’organico, si deve fare riferimento a tutti i lavoratori subordinati, ovvero:

  • lavoratori a tempo determinato;
  • dirigenti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con contratto intermittente;
  • lavoratori con contratto ripartito;
  • lavoratori in regime di telelavoro;
  • lavoratori part-time.

Risultano esclusi i lavoratori che presentano altre tipologie contrattuali.

- CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

L’applicabilità dell’istituto in questione e la definizione del contributo da versare all’INPS, dipendono dal numero dei dipendenti presenti nell’organico dell’azienda.

Possono beneficiare della CIGS:

- le imprese industriali ed edili con più di 15 dipendenti occupati nell’ultimo semestre precedente la domanda di intervento; le imprese artigiane dell’indotto e le cooperative agricole di trasformazione;le imprese di pulizie del terziario.Il dato occupazionale deve riferirsi all’impresa nel suo complesso, ovvero al numero dei lavoratori occupati in ciascuna attività, nell’ipotesi in cui il datore eserciti attività plurime; in caso di gruppo di imprese, invece, il computo dell’organico si riferirà ad ogni impresa che compone il gruppo.La legge stabilisce che l’organico aziendale deve essere determinato tenendo conto della media occupazionale dell’ultimo semestre che precede la domanda, compresi i periodi di sosta dell’attività e di sospensione stagionale.

Rientrano nel computo dell’organico:

  • lavoratori a tempo determinato;
  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con contratto intermittente;
  • lavoratori con contratto ripartito;
  • lavoratori in regime di telelavoro;
  • lavoratori part-time, in proporzione all’orario svolto. Su questo punto, riferendosi alla disciplina sul part-time antecedente al D.Lgs. n. 276/2003, ha espresso orientamento contrario la Corte di Cassazione, secondo cui i lavoratori part-time vanno computati come unità intere (Cass. 10/5/2003, n. 7170).

 - imprese commerciali con più di 200 dipendenti occupati al momento della domanda; fino al 31/12/2010, l’istituto si applica anche alle imprese commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti al momento della domanda, nonché le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il numero dei dipendenti si riferisce all’impresa nel suo complesso e a quei lavoratori che sono in forza al momento della presentazione della domanda.

Rientrano nel computo dell’organico:

  • lavoratori a tempo determinato;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con contratto intermittente;
  • lavoratori con contratto ripartito;
  • lavoratori in regime di telelavoro;
  • lavoratori part-time, in proporzione all’orario svolto.

 Per quanto riguarda il contributo addizionale che le aziende che fruiscono della CIGS sono tenute a versare, questo è pari al 4,50% sull’importo delle integrazioni erogate, mentre si riduce al 3% per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 50.