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Collocamento dei Lavoratori Disabili

La legge n. 68/1999 stabilisce che le imprese pubbliche e private, a seconda dell’organico aziendale, sono tenute ad assumere lavoratori disabili:

  • I datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti che oscilla da un minimo di 15 ad un massimo di 35, qualora debbono effettuare delle assunzioni, sono tenute ad assumere un lavoratore disabile attraverso richiesta nominativa; 
  • I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti, anche se non intendono procedere con nuove assunzioni, sono tenute ad assumere due disabili, uno con richiesta nominativa, l’altro con richiesta numerica;
  • I datori di lavoro con un numero di lavoratori superiore a 50, sono tenuti ad assumere un numero di dipendenti disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.

Dal momento che la norma parla espressamente di datori di lavoro, si ritiene che il computo dei dipendenti si riferisca all’impresa nel suo complesso.

In mancanza di una disposizione specifica, si ritiene che il momento in cui si deve stabilire l’organico aziendale al fine di assumere lavoratori disabili, possa ricavarsi dalla normativa in tema di collocamento obbligatorio, secondo cui l’organico dell’azienda deve essere eseguito ogni 31 dicembre dell’anno precedente a quello di redazione del prospetto informativo

Rientrano nel computo dei dipendenti al fine di raggiungere la soglia necessaria all’assunzione dei lavoratori disabili:

  • lavoratori a tempo indeterminato;
  • lavoratori a tempo determinato;
  • lavoratori con contratto di lavoro intermittente;
  • lavoratori con contratto di lavoro ripartito;
  • lavoratori part-time;
  • lavoratori occupati in regime di telelavoro.