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Computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale
| COMPUTO dei LAVORATORI |
| Computare i lavoratori in un’azienda è importante al fine di definire l’applicazione, o meno, di una determinata normativa giuslavoristica e previdenziale, il cui rispetto da parte dell’azienda dipende, appunto, dal numero di lavoratori che vi operano.Computare i lavoratori in un’azienda è importante al fine di definire l’applicazione, o meno, di una determinatanormativa giuslavoristica e previdenziale, il cui rispetto da parte dell’azienda dipende, appunto, dal numero di lavoratori che vi operano. | ![]() |
Contare il numero di lavoratori di un’azienda può essere ritenuta un’operazione semplice ed immediata. Invece non lo è. Infatti, l’organico dell’impresa non è la risultante della somma algebrica di tutte le tipologie di collaboratori che vi prestano servizio.
Il computo dei lavoratori dell’azienda si riferisce, infatti, solo a determinati collaboratori, ovvero quelli espressamente indicati dal Codice civile: i lavoratori subordinati.
Facendo riferimento alla definizione fornita dal Codice all’art. 2094, il prestatore di lavoro subordinato è colui il quale “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, specificando all’articolo successivo che “i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai”.
Pertanto, sono i prestatori di lavoro subordinato i soggetti che vengono computati nell’organico aziendale per stabilire se l’impresa rientra, o meno, nell’ambito di applicazione di una determinata disciplina.
Partendo da questo principio base, ne deriva che sono da ritenersi esclusi dall’organico dell’azienda i lavoratori non subordinati, ovvero:
- collaboratori coordinati e continuativi o a progetto-programma, dal momento che non sono sottoposto al vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro;
- associati in partecipazione, che partecipano agli utili, o alle eventuali perdite, dell’impresa ma sono esenti dal vincolo di subordinazione e dal percepimento di una retribuzione;
- lavoratori dell’impresa familiare, sganciati dal rapporto di subordinazione e che esercitano il diritto al mantenimento in nome del diritto alla retribuzione;
- soci lavoratori, in quanto titolari di poteri sociali in nome dei quali sono esenti dal vincolo di subordinazione e di retribuzione pur prestando la loro attività lavorativa.
L’IMPRESA
Al fine di definire i contorni dell’ambito di applicazione delle normative dipendenti dal computo dei lavoratori costituenti l’organico aziendale, è necessario stabilire se si faccia riferimento ai dipendenti dell’impresa nel suo complesso, o dei lavoratori operanti nella singola unità produttiva, oppure ai dipendenti delle imprese che costituisco un gruppo.
Al fine di definire i contorni dell’ambito di applicazione delle normative dipendenti dal computo dei lavoratori costituenti l’organico aziendale, è necessario stabilire se si faccia riferimento ai dipendenti dell’impresa nel suo complesso, o dei lavoratori operanti nella singola unità produttiva, oppure ai dipendenti delle imprese che costituisco un gruppo.
Il Codice civile accanto alla definizione di imprenditore (art. 2082), specifica che “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555).
Per cui per impresa si deve intendere il complesso di beni organizzati dall’imprenditore al fine di esercitare un’attività economica, destinata alla produzione o al commercio dei beni.
Secondo la definizione del Codice civile il gruppo di imprese è composto da un’impresa controllante e altre imprese controllate da questa (art. 2359).
Va sottolineato che nella prassi, in particolare in materia di diritto del lavoro, si ritiene che il gruppo di imprese si costituisce quando più imprese, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, si uniscono al fine di adottare strategie operative e di mercato comuni o coordinate, attraverso la condivisione di mezzi, idee, forza lavoro.
Ad ogni modo, nel nostro ordinamento, il gruppo di imprese non è ritenuto centro di imputazione autonomo di diritti e/o obblighi di cui restano titolari le singole imprese che lo costituiscono. Per cui, è la singola impresa a risultare titolare dei rapporti di lavoro vigenti con i propri dipendenti.
Per unità produttiva si intende qualsiasi “stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, lett. t), D.Lgs. n. 81/2008).
Criteri di Computo in Base alla Tipologia Contrattuale
Ai fini del computo dei lavoratori che compongono l’organico aziendale, la legge stabilisce le modalità da utilizzare a fronte delle diverse tipologie contrattuali dei lavoratori dipendenti.
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Caso: – Contributi Previdenziali
L’impresa è tenuta al versamento di contributi previdenziali, sia a suo carico nonché per conto del lavoratore.
L’ammontare dei contributi dipende da due elementi:
- il settore di inquadramento previdenziale (agricoltura, artigianato, commercio, industria);
- il numero di dipendenti occupati.
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- Collocamento dei Lavoratori Disabili
La legge n. 68/1999 stabilisce che le imprese pubbliche e private, a seconda dell’organico aziendale, sono tenute ad assumere lavoratori disabili:
- I datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti che oscilla da un minimo di 15 ad un massimo di 35, qualora debbono effettuare delle assunzioni, sono tenute ad assumere un lavoratore disabile attraverso richiesta nominativa;
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- Licenziamento Individuale
In nome dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), il licenziamento individuale è legittimo solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
Nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, l’ordinamento prevede due differenti regimi di tutela esperibili, dipendenti dalla dimensione dell’organico aziendale:
- regime di tutela reale;
- regime di tutela obbligatorio.
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- LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Nelle ipotesi di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro, nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, è obbligato ad osservare la procedura di mobilità disciplinata dalla L. n. 223/1991, in basa alla quale è tenuto ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali aziendali ed esterne, esaminare la situazione con le stesse, procedere al versamento di un contributo all’INPS, iscrivere i lavoratori nelle liste di mobilità.
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- TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Il trasferimento d’azienda si verifica in caso di cessione di un’azienda o di un ramo della stessa ad un’altra azienda, in seguito ad alienazione, affitto, fusione o incorporazione.
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- ASSUNZIONE DIRIGENTI INOCCUPATI
Le imprese, o loro consorzi, con un numero di dipendenti inferiore a 250, che assumono personale con qualifica dirigenziale privi di occupazione, hanno diritto a beneficiare per 12 mesi di uno sgravio del 50% della contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
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