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Criteri di Computo in Base alla Tipologia Contrattuale

Ai fini del computo dei lavoratori che compongono l’organico aziendale, la legge stabilisce le modalità da utilizzare a fronte delle diverse tipologie contrattuali dei lavoratori dipendenti.

 Lavoratori part-time

Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è una contratto di lavoro individuale subordinato. Per tempo parziale si intende: “l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore” all’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali (art. 1, D.Lgs. n. 61/2000).

Ai fini del computo dei dipendenti dell’azienda, i lavoratori part-time sono calcolati “in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno (orario normale di 40 ore settimanali), con arrotondamento all’unita’ della frazione di orario superiore alla meta’ di quello pieno” (art. 6, D.Lgs. n. 61/2000). Per tanto, è necessario sommare il numero delle ore effettivamente svolte da ogni lavoratore part-time presente in azienda e raffrontare il totale ottenuto con l’orario a tempo pieno svolto dagli altri dipendenti. La soglia di 40 ore viene computata come un singolo lavoratore, le ore in eccedenza devono essere arrotondate a unità intere qualora superino la metà dell’orario di lavoro a tempo pieno (Ministero Lavoro, Circ. n. 46/2001- INPS, circ. n. 123/2000).

In relazione alla normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, è stato stabilito che i lavoratori part-time “si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre” (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 81/2008)

Va specificato che nel calcolo delle ore svolte dal lavoratore a tempo parziale devono essere considerate anche le ore di lavoro supplementare o quelle svolte in virtù di clausole elastiche (Ministero Lavoro, Circ. n. 9/2004).

 Lavoratori a tempo determinato

La caratteristica del contratto di lavoro a tempo determinato è la preventiva determinazione della sua durata. Allo scadere del termine fissato, infatti, il contratto si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro.

La regola generale stabilisce che il lavoratore a tempo determinato venga computato nell’organico come unità intera, ovviamente per il periodo in cui opera nell’azienda.

Ci sono però delle eccezioni:

  • ai fini dell’applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili (art. 4, L. n. 68/1999), dell’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di informazione e consultazione nelle imprese con almeno 50 addetti (art. 3, D.Lgs. n. 25/2007), dell’applicazione delle norme fissate al Titolo III dello Statuto dei lavoratori, non sono computati nell’organico aziendale i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore ai 9 mesi;
  • non sono compresi nel conteggio dei dipendenti in organico i lavoratori con contratto a termine per ragioni sostitutive (art. 1, D.Lgs. n. 368/2001), che prestano la loro attività lavorativa in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che viene, invece, computato. In realtà, anche il lavoratore che opera in sostituzione può essere conteggiato nell’organico ma, a questo punto, non si deve considerare il lavoratore assente: in sostanza possono essere conteggiati alternativamente o l’uno o l’altro, l’importante è che non vengano computati entrambi.

Lavoratori con contratto di inserimento

Il contratto di inserimento, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003, mira, attraverso un progetto individuale di adattamento delle caratteristiche professionali personali ad uno specifico contesto lavorativo, ad inserire nel mercato del lavoro determinate categorie di soggetti:

  •  persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
  • disoccupati di lunga durata da 29 ai 32 anni;
  • lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e siano privi di un posto di lavoro;
  • lavoratori che non abbiano lavorato per 2 anni;
  • donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica, individuata con decreto ministeriale, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20% di quello maschile ovvero quando il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% di quello maschile;
  • persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.

I lavoratori con contratto di inserimento, fatte salve diverse previsioni fissate tramite contratto collettivo, anche a livello aziendale, non sono computati nell’organico aziendale.
Ci sono due eccezioni:

  • nel computo dell’organico aziendale (almeno 50 dipendenti) per stabilire se il datore debba trasferire, o meno, al Fondo tesoreria INPS l’ammontare dei TFR dei lavoratori che scelgono di volerlo mantenere in azienda, vanno considerati anche i lavoratori con contratto di inserimento;
  • ai fini dell’applicazioni degli obblighi stabiliti dalla normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli con contratto di inserimento.

 Lavoratori con contratto di reinserimento

Il contratto di reinserimento, ex L. n. 223/1991, può essere stipulato solo con quei lavoratori che usufruiscono da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione, al fine di permettere loro il reingresso nella realtà lavorativa.

Tali lavoratori non sono calcolati nel computo dell’organico aziendale, ad accezione delle due ipotesi previste anche per i contratti di inserimenti suesposti.

Apprendisti

Sono esclusi dal calcolo del numero di lavoratori nell’assetto dell’azienda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, attraverso cui il datore di lavoro è obbligato ad impartire, in cambio al diritto di ricevere la prestazione lavorativa, l’insegnamento necessario affinché l’apprendista consegua la qualifica per la quale è stato assunto.

Anche in questo caso ci sono delle eccezioni. Gli apprendisti, infatti, rientrano nel computo dell’organico:

  • per stabilire la soglia occupazionale necessaria all’intervento dell’istituto della cassa integrazione straordinaria;
  • per l’applicazione della procedura di mobilità per riduzione del personale;
  • in merito all’insorgenza dell’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla parità uomo-donna;
  • ai fini dell’applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fissata dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • ai fini del versamento dell’ammontare dei TFR dei lavoratori al Fondo tesoreria dell’INPS

Non sono ricompresi nel calcolo dell’organico dell’impresa gli stagisti e i tirocinanti, dal momento che né lo stage aziendale, né il tirocinio formativo costituiscono rapporto di lavoro.

Lavoratori con contratto di lavoro ripartito

Oggetto del contratto di lavoro ripartito (ex artt. 41 e ss., D.Lgs. n. 276/2003) è la prestazione lavorativa, unica ed identica, svolta per lo stesso datore di lavoro da due lavoratori, uniti da vincolo di solidarietà.

I due lavoratori con contratto ripartito sono considerati un’unica unità lavorativa ai fini del computo dei lavoratori nell’organico dell’impresa.

Lavoratori con contratto di lavoro intermittente

Attraverso questa tipologia contrattuale, abrogata dalla L. n. 247/2007 e rientrata in vigore un anno dopo ad opera della L. n. 133/2008, il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere attività di carattere discontinuo o intermittente su chiamata del datore stesso. Ad oggi le ipotesi in cui si può ricorrere a questa specifica tipologia contrattuale sono tassativamente individuate dalla L. n. 276/2003 e successive modifiche.

Il lavoratore intermittente è incluso nel computo dell’organico dell’azienda “in proporzione dell’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre” (art. 39, D.Lgs. n. 276/2003; Ministero Lavoro, circ. n. 4/2005). Per il calcolo effettivo delle ore si ritiene applicabile la stessa regola fissata per i lavoratori a tempo parziale (Ministero Lavoro, circ. n. 46/2001; INPS, circ. n. 123/2000).

Solleva dubbi interpretativi, invece, l’espressione “nell’arco di un semestre”, dal momento che se il legislatore intenda riferirsi al periodo che coincide con i primi sei mesi dell’anno e i sei mesi successivi, tale interpretazione potrebbe risultare in contrasto con quelle disposizioni di legge che, proprio ai fini di definire l’organico aziendale, fanno coincidere il semestre con il periodo immediatamente antecedente a quello in cui si procede ad individuare l’organico dell’azienda.

Lavoratori in regime di telelavoro

I suddetti lavoratori, che svolgono una prestazione di lavoro subordinato, sono computati nell’organico dell’impresa a tutti gli effetti di legge, dal momento che il telelavoro è solo una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che viene svolta a distanza e non nei locali dell’azienda attraverso strumenti informatici, ma non rappresenta una nuova tipologia contrattuale.

Un regime particolare è previsto per i lavoratori disabili in regime di telelavoro che non sono computabili nell’organico aziendale ma solo ai fini della copertura della quota di riserva.

Lavoratori a domicilio

Il lavoro a domicilio è svolto al di fuori dei locali dell’azienda, anche attraverso strumenti propri del lavoratore nonché con l’ausilio dei suoi familiari conviventi e a carico, ma di norma rappresenta una forma di lavoro subordinato. Tuttavia tali lavoratori sono esclusi dal computo dei dipendenti che compongono l’organico dell’impresa.

Ci sono delle eccezioni espressamente sancite da disposizioni normative, per cui i lavoratori a domicilio rientrano nel calcolo dell’organico:

  • ai fini del raggiungimento del numero di dipendenti previsto per l’intervento dell’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e per la cassa integrazione ordinaria;
  • ai fini del raggiungimento del numero di dipendenti (almeno 50) per il trasferimento dell’ammontare di TFR da parte del datore di lavoro al Fondo tesoreria dell’INPS;
  • per l’applicazione dell’aliquota contributiva ridotta per il contratto di apprendistato;
  • ai fini del raggiungimento del numero di dipendenti (meno di 20) in virtù del quale si può fruire della riduzione del 50% dei contributi previdenziali per l’assunzione di lavoratori in sostituzione di personale assente per congedo;
  • qualora i lavoratori a domicilio superino un terzo dei dipendenti occupati nell’impresa e non apprendisti, sono conteggiati per il raggiungimento dei limiti numerici entro cui un’azienda può considerarsi artigiana;
  • ai fini del rispetto degli obblighi della normativa in tema di sicurezza e della disciplina limitativa dei licenziamenti.

Lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati, che sono assunti e retribuiti dall’impresa somministratrice ma svolgono la propria attività in favore di una terza impresa utilizzatrice, sono inclusi nel computo dell’agenzia somministratrice, mentre al contrario non devono essere computati nell’organico della suddetta impresa utilizzatrice, nei cui confronti non si rileva alcun vincolo giuridico. Un’eccezione a questa regola riguarda le norme in tema di sicurezza, in relazioni alle quali anche i lavoratori somministrati sono inclusi nel calcolo dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice sulla base delle ore effettivamente prestate nell’arco di un semestre.

CO.CO.CO.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono rapporti di lavoro speciali di natura non subordinata che si sostanziano in prestazioni di opere continuative e coordinate a carattere prevalentemente personale (ex art. 409, n. 3, c.p.c.).

Particolare fattispecie di suddette collaborazioni è rappresentata dai contratti a progetto o a programma che si caratterizzano per la previsione di uno o più progetti o programmi specifici, gestiti in autonomia, anche per gli aspetti relativi ai tempi di lavoro, dal collaboratore al fine di raggiungere i risultati fissati.

I collaboratori non hanno un vincolo di subordinazione con il datore dell’azienda, per cui risultano esclusi dal computo dei dipendenti dell’organico dell’azienda, con l’unica eccezione per la normativa sulla sicurezza.