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Dimissioni della Lavoratrice Madre

PREMESSA

A tutela delle lavoratrici madri o, in alternativa dei lavoratori padri che fruiscono del congedo di paternità ex art. 54 del D.lgs. 151/2001, la normativa prevede che venga seguito un iter preciso in caso di dimissioni volontarie. Per lavoratrici madri, si intendono tutte quelle lavoratrici che prestano la loro attività lavorativa nel periodo compreso dal concepimento fino all’anno di età del bambino.  
Ovvero, in caso di dimissioni, le stesse debbono essere convalidate da un ente super partes che attesti la reale volontà della lavoratrice di interrompere il rapporto di lavoro.L’ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro al fine di convalidare tali dimissioni è la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente territorialmente. Nel caso in cui, le dimissioni non fossero convalidate, le stesse sono da ritenersi nulle e prive di efficacia.
 

SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratrice madre (o in alternativa il lavoratore padre) che presenta le dimissioni al proprio datore di lavoro;

  1. Il datore di lavoro che riceve le dimissioni della lavoratrice madre (o del padre lavoratore);
  2. La Direzione Provinciale Del Lavoro competente per territorio che riceve la lavoratrice madre con le proprie dimissioni e provvede a far compilare all’interessata il modulo unificato per la convalida delle dimissioni stesse.

Modello ministeriale unificato

Ferma restando la propria volontarietà dell’interruzione del proprio rapporto di lavoro, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, provvedono a recarsi presso la Direzione del lavoro competente territorialmente per la convalida delle proprie dimissioni. Il funzionario della DPL provvede ad accertare la volontà della lavoratrice madre e a far inserire all’interno della modulistica unificata predisposta (si veda nota circolare del Ministero del Lavoro 26/02/2009) le informazioni necessarie alla convalida delle stesse. Infatti il modello prevede l’informazione alla lavoratrice sulla normativa vigente in materia di maternità ed in particolare i seguenti articoli:

  • Art. 54 T.U. sulla maternità, relativo al divieto di licenziamento;
  • Art. 32 T.U. sulla maternità relativo al diritto al congedo parentale;
  • Artt. 16 e 17 T.U. sulla maternità relativo al diritto al congedo anticipato;
  • Art. 39 T.U. sulla maternità relativo al diritto ai riposi ed ai permessi in caso di malattia o di handicap del bambino.

Inoltre la modulistica, al fine di poter vagliare ogni aspetto relativo alla volontarietà delle dimissioni, richiede le reali motivazioni che hanno spinto la lavoratrice madre all’interruzione del rapporto di lavoro in essere, la composizione del proprio nucleo familiare, al fine di poter valutare la reale rete di aiuto a disposizione della stessa lavoratrice per la cura del proprio bambino (familiari o asili che si occupino del bambino), le dimensioni dell’azienda e il settore di appartenenza.

Viene inoltre richiesta l’esistenza o meno di compensi ricevuti dal datore di lavoro per l’incentivazione alle dimissioni e/o la richiesta e l’eventuale diniego della possibilità di svolgere la propria mansione con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Preavviso

La lavoratrice madre che rassegna le proprie dimissioni ha diritto all’erogazione, da parte del datore di lavoro, dell’indennità di preavviso prevista in caso di licenziamento e il datore di lavoro, non può in alcun modo richiedere che venga prestata attività lavorativa da parte della lavoratrice madre.

Indennità di disoccupazione

La lavoratrice madre che presenta le proprie dimissioni, nel periodo compreso dalla data del concepimento fino al compimento del primo anno di età del bambino, ha diritto di poter accedere alle prestazioni a sostegno del reddito ed in particolare all’indennità di disoccupazione.

Licenziamento della lavoratrice madre

Nel periodo intercorrente dalla data del concepimento fino all’anno di età del bambino , con estensione al primo anno di accoglienza del bambino adottato o in affidamento, vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre o del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’ex art. 54 del D.lgs 151/2001  salvo i casi in cui:

  • Esista una colpa grave della lavoratrice che possa costituire giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro;
  • Cessazione dell’attività dell’azienda in cui la lavoratrice presta la propria attività;
  • Scadenza naturale del contratto a termine;
  • Il contratto venga risolto durante il periodo di prova, fatto salvo il divieto di discriminazione.