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Gli Accordi sui Crediti Contributivi


In virtù dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, modificato dall’articolo 32 del D.L. n. 185 del 2008, l’imprenditore in stato di crisi do di insolvenza può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Ai sensi del comma sei del summenzionato articolo, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi (Decreto Interministeriale del 4 agosto 2009).

La circolare INPS n. 38 del 2010 enuncia:

L’art. 2 del Decreto interministeriale dispone che gli imprenditori di cui al precedente art. 1, comma 4, debbono presentare agli enti  previdenziali la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall’art. 161 della L.F., accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), della citata legge fallimentare, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa.

Tale adempimento deve essere assolto dal debitore, sia nel caso di proposta di transazione nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., sia nel caso di concordato preventivo, e ciò in analogia con quanto disposto per la domanda di transazione sui crediti tributari dal comma 2 dell’art. 182-ter.

Peraltro, essendo finalizzata alla conclusione di un accordo per la ristrutturazione e la soddisfazione, anche parziale, dei debiti contributivi, la proposta dovrà essere redatta in modo analitico ed esauriente.  Come detto, a corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione ex art. 161 L.F.:

  • · relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

        · stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco creditori e delle cause di prelazione;

        · elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;

        · il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

La relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) della citata legge fallimentare deve contenere, inoltre, un’analisi aziendale, con la tecnica degli indici di bilancio, sulle prospettive di rilancio dell’azienda e sugli aspetti di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Inoltre, alla proposta di transazione previdenziale dovrà essere allegato:

  • un prospetto riportante il grado di soddisfacimento, i tempi e le modalità  di pagamento  per gli ulteriori debiti;
  • la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo.

L’art. 3, del Decreto interministeriale in commento individua i limiti entro i quali è ammessa la falcidia dei crediti contributivi contenuta nella proposta di pagamento parziale.

In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 3, la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell’art. 2778 cod. civ. e per i crediti per premi non può essere inferiore al cento per cento; la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 8 del predetto art. 2778 cod. civ. non può essere inferiore al quaranta per cento.

Il secondo comma dell’art. 3 del citato Decreto dispone che la proposta parziale per i crediti di natura chirografaria, rappresentata per i crediti dell’Istituto dal restante cinquanta per cento degli accessori, non può essere inferiore al trenta per cento.

 Infine il terzo comma dell’art. 3 ammette il pagamento dilazionato dei crediti, oggetto della transazione.

 Peraltro, la dilazione non può essere superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della domanda di dilazione, corredata di apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione.

 Si precisa che la dilazione comprende tutti i crediti oggetto dell’accordo e che per l’accettazione della dilazione il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei contributi correnti dalla data della proposta di transazione.

 L’art. 4 del Decreto interministeriale dispone che ai fini dell’accettazione della proposta transattiva, oltre al rispetto dei limiti alla falcidia dei crediti indicati dal precedente art. 3 del suddetto DM ed alla valutazione della relazione richiesta dall’art. 2, gli enti previdenziali debbono tenere conto dei parametri valutativi di seguito indicati:

 a)   idoneità dell’attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazioni di eventuali garanzie;

b)   riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;

c)   correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;

d)   versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell’accesso alla dilazione dei crediti;

e)   essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell’area in cui opera.

In merito al criterio valutativo di cui alla lett. a) si ritiene che la richiesta della prestazione di eventuali garanzie reali, debba essere limitata ai soli casi in cui  il contribuente richiede il pagamento dilazionato.

 Il criterio di cui alla lett. b) postula che il debitore inserisca nella domanda di transazione ex art. 182-ter L.F. una clausola con la quale espressamente riconosce in modo formale ed incondizionato l’esistenza del credito contributivo, nonché la rinuncia a tutte le eccezioni relative all’esistenza ed azionabilità dello stesso.

In base al criterio di cui alla lett. c), la domanda di transazione può essere accolta a condizione che il debitore sia in regola con il pagamento dei contributi, maturati nei periodi successivi alla presentazione della suddetta domanda.

 Quanto al versamento da parte del debitore delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti di cui alla lett. d), si ritiene che debba essere richiesto non solo ai fini dell’accesso alla dilazione del pagamento dei crediti contributivi ma anche ai fini del pagamento parziale degli stessi, tenuto conto che il loro mancato versamento configura il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, successivamente modificato dall’art. 1 D.Lgs. 24 marzo 1994 n. 211.

 Il secondo comma dell’art. 4 dispone che “il mancato rispetto degli obblighi previsti nell’accordo, comporta la revoca dell’accordo medesimo”.

 In particolare, se il debitore non rispetta gli obblighi previsti nell’accordo transattivo, inserito in un concordato preventivo ovvero in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologati dal Tribunale, ciascun creditore ne può chiedere la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 186 L.F..

 A tal fine, è necessario effettuare  il costante monitoraggio sulla regolarità dei pagamenti e  delle rate previste dal piano di ammortamento.