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La prescrizione dei Debiti Contributivi
In materia di prescrizione del credito contributivo, la legge n. 335 del 1995 ha posto la data del 1 gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione a cinque anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, mentre il termine relativo ai contributi dovuti alla Gestione Ivs dei lavoratori subordinati può salire a 10 anni in caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi eredi.
Quindi gli atti interruttivi notificati e le procedure intese al recupero, iniziate prima del 17 agosto 1995, hanno efficacia interruttiva della prescrizione diversa (per dieci o cinque anni) a seconda del tipo di contribuzione; tali periodi vanno poi aumentati del periodo di sospensione triennale di cui all’art. 2 della legge n. 638/83.
Ne discende che attualmente si possono configurare tre differenti situazioni per calcolare con certezza il decorso della prescrizione del credito contributivo, a seconda del momento dell’eventuale esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della prescrizione stessa:
- la prima per il periodo fino al 31.12.1995 trascorso senza compimento di atti interruttivi;
- la seconda per il periodo dal 17 agosto 1995 e fino al 31.12.1995 trascorso col compimento di atti interruttivi;
- l’ultima per periodi dal 01.01.1996.
Di conseguenza, la possibilità di recuperare i contributi relativi ad anni precedenti si tradurrà in atti concreti in modo diverso anche a seconda della data dell’ultimo atto interruttivo dei termini (se posto in essere):
- se l’atto è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla sospensione triennale prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (in questi termini sentenza Cassazione 7.1.2004 n. 46);
- se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal precedente.
In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l’Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva.
I contributi minori ( DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
È opportuno rammentare che hanno efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al residuo debito, anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato come, ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni. In considerazione di ciò e per evitare la prescrizione del debito residuo, le Sedi sono invitate a definire, con le relative procedure, i condoni per i quali risultano interrotti i pagamenti per oltre due rate e a diffidare i debitori. Per l’area agricola, le diffide, relativamente ai condoni, sono state emesse dalla Sede Centrale.
Con la circolare n. 104 del 16 maggio 1996, in riferimento agli artigiani ed ai commercianti, veniva ribadito il principio, già espresso in precedenti disposizioni, secondo il quale per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato comunica all’Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale. E ciò in considerazione dell’insussistenza di norme che impongano al contribuente di comunicare all’Istituto il proprio reddito e della disposizione contenuta nell’art. 2935 del Codice civile, in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Si fa presente, a tal riguardo, che tale orientamento è stato recentemente censurato da numerose sentenze di merito che hanno evidenziato l’insussistenza, nella fattispecie, di un’impossibilità giuridica di riscuotere, ben potendo l’Istituto chiedere la denuncia dei redditi agli interessati o all’Amministrazione finanziaria.
Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, anche al fine di evitare la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese legali, si è giunti nella determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale.
Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.














































