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Licenziamento Individuale
In nome dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), il licenziamento individuale è legittimo solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
Nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, l’ordinamento prevede due differenti regimi di tutela esperibili, dipendenti dalla dimensione dell’organico aziendale:
- regime di tutela reale;
- regime di tutela obbligatorio.
TUTELA REALE
Attraverso la sentenza in cui accerta l’illegittimità del licenziamento, il giudice condanna il datore di lavoro:
- al risarcimento del danno, pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e, comunque, non inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto;
- alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore o, in alternativa al reintegro, il dipendente può scegliere il pagamento di un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità di retribuzione.
Il regime di tutela in questione si applica:
- ai datori di lavoro, imprenditori e non, che occupino più di 15 dipendenti –o più di 5 se imprenditori agricoli- nell’unità produttiva in cui è avvenuto il licenziamento;
- ai datori di lavoro, imprenditori e non, che occupino più di 15 dipendenti –o più di 5 se imprenditori agricoli- nel comune in cui ha avuto luogo il licenziamento;
- ai datori di lavoro, imprenditori e non, che occupino più di 60 dipendenti;
- imprese che occupano più di 15 dipendenti e che abbiano attuato le procedure di mobilità previste dalla L. n. 223/1991 per esubero di personale durante la CIGS o per riduzione di personale;
- datori di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti, abbiano intimato un licenziamento per motivi discriminatori, ovvero politici, sindacali, religiosi, di razza, di lingua o sesso.
Il computo dei dipendenti deve riferirsi, come indicato dalle singole ipotesi, all’impresa nel suo complesso o alla singola unità produttiva, oppure, qualora la società svolga due attività distinte in settori merceologici diversi nell’ambito dello stesso comune, si deve considerare il numero di lavoratori impiegati complessivamente in entrambe i settori di attività, infine, nell’ipotesi di gruppo di imprese, si fa riferimento all’organico di ciascuna impresa.
I lavoratori computabili al fine di definire l’organico aziendale sono:
- lavoratori a tempo determinato;
- dirigenti;
- lavoratori con contratto intermittente;
- lavoratori con contratto ripartito;
- lavoratori con rapporto di telelavoro;
- lavoratori part-time;
secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali devono essere computati anche:
- dipendenti in prova;
- dipendenti assenti per cause che non si concretizzino in un allontanamento definitivo, es. malattia, maternità, servizio militare;
- dipendenti esterni;
- lavoratori stranieri assunti all’estero;
- lavoratori a domicilio.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione si ritiene che il momento rispetto al quale si devono computare i dipendenti occupati nell’azienda è il periodo antecedente al licenziamento. Non vi è una regola precisa, però, che permetta di specificare la genericità di tale periodo dal momento che si sono susseguiti nel tempo differenti indirizzi giurisprudenziali, in base ai quali bisogna fare riferimento:
- ai tre mesi antecedenti il recesso;
- ad un anno;
- al semestre precedente la data del licenziamento;
- al periodo antecedente il licenziamento.
Tuttavia, si ritiene, in definitiva, che il dato occupazionale si riferisca al numero medio di dipendenti presenti almeno nel semestre precedente al licenziamento.
TUTELA OBBLIGATORIA
Nel regime di tutela in questione, il datore di lavoro che abbia operato un licenziamento illegittimo, può scegliere se:
- riassumere il lavoratore entro 3 giorni,
- oppure risarcire il danno provocato al lavoratore attraverso un’indennità stabilita dal giudice, che risulta compresa tra un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 6, che possono aumentare fino a 10 o 14 mensilità se il lavoratore presenta un’anzianità di servizio di 10 o 20 anni e l’azienda ha un organico superiore ai 15 dipendenti.
Sono sottoposti al regime di tutela obbligatoria:
- i datori di lavoro, imprenditori e non, che occupino fino a 15 dipendenti –o fino a 5 se imprenditori agricoli- nell’unità produttiva in cui è avvenuto il licenziamento;
- i datori di lavoro, imprenditori e non, che pur occupando più di 15 dipendenti –o più di 5 se imprenditori agricoli- non rientrano nell’ambito di applicazione della tutela reale;
- gli enti pubblici che occupino fino a 15 dipendenti, ove la stabilità del rapporto di lavoro non sia assicurata da norme di legge, di regolamento o di contratto;
- i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, istruzione, religione o culto.
Per gli altri aspetti si rimanda ai profili previsti per la tutela reale.














































