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Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS
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Il D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto importanti novità sulla disciplina della riscossione dei crediti da parte dell’INPS, con l’attribuzione di titolo esecutivo all’avviso di addebito.
In vero, l’articolo 30 della suddetta norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Pertanto, il c.d. avviso bonario non costituirà più solo un avvertimento del formarsi del debito ma, se non seguito dal pagamento di quanto richiesto, si trasformerà nell’atto iniziale di una procedura di esecuzione.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni sarà avviata l’esecuzione forzata a cura dell’Agente di riscossione incaricato dall’INPS di provvedere al recupero.
L’avviso di addebito deve contenere a pena di nullità:
-
il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
-
il periodo di riferimento del credito;
-
la causale del credito;
-
gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni ;
-
l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso.
Inoltre, l’avviso, per i crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere:
-
l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente delle riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto.
L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avviso viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità stabilite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
Inizialmente, il comma 2 dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 46 del 1999, prevedeva che l’Ente pubblico previdenziale sospendesse la riscossione con provvedimento motivato a seguito di gravame amministrativo.
L’abrogazione del suddetto articolo, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.
Al contrario, in base a quanto previsto dalla Circolare Inps n. 108 del 9 agosto 2010, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità, le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.).
Inoltre, l’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.
Il comma 12, dell’art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In relazione a ciò, le sedi dovranno avviare un’immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali, ricorrendo le condizioni sopra descritte, si procederà all’immediata iscrizione a ruolo.
Si deve però precisare che l’articolo 38 fa riferimento esclusivamente ai contributi e non anche ai premi concernenti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che sembrerebbero, pertanto, non fruire della suddetta sospensione














































