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Rateazione dei Debiti INPS Pregressi


L’Inps, con la circolare n. 106 del 2010, ha introdotto importanti novità in tema di rateazione dei debiti pregressi.

In particolare, in materia di rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori è stata prevista la possibilità per il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, di assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

Tale variazione oltre a favorire l’accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria, ha la finalità, unitamente alla precedente modifica, di favorire lo snellimento delle procedure di definizione dell’attività istruttoria che consentiranno l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico  piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.

Le modifiche sopra descritte consentono, infatti, una maggiore speditezza nel recupero dei crediti contributivi che si concretizza attraverso la riduzione dei tempi di riscossione dei crediti rateizzati, poiché, in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso l’obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.

Tale facoltà, comunque, non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica  presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa.

In relazione a ciò, pur in presenza di domanda di dilazione definita con l’accoglimento, laddove sussistano le condizioni previste dalla legge, la  denuncia di reato dovrà essere inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente.

Il pagamento di sottoscrizione della prima delle rate complessivamente autorizzate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.

Tale previsione, oltre ad assicurare una maggiore garanzia di soddisfacimento del credito, limita il rischio della presentazione di domande finalizzate a introdurre fattori di ritardo nel processo di recupero del credito e di istanze dirette a creare le condizioni per il rilascio del DURC.

Per ottenere il pagamento in forma dilazionata, il contribuente deve, anteriormente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.

La domanda di rateazione può avere ad oggetto:

  • crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
  • crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;
  • crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, per particolari specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità L. 388/2000 art. 116, comma 17).