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La Rateazione delle Somme Iscritte a Ruolo
L’articolo 19, comma 1 del Dpr 602/73, modificato dall’articolo 36 della Legge n. 248 del 2007, si limita a prevedere che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di «temporanea situazione di obiettiva difficoltà» dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili, che però non potranno essere più concesse una volta iniziata la procedura esecutiva.
Pertanto, è stato riconosciuto agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato e dagli Enti pubblici previdenziali.
Introdotta tale previsione con il Dl 248/2007, Equitalia ha provveduto ad emanare agli agenti per la riscossione una serie di direttive volte a disciplinare in materia uniforme sia la concessione della rateazione sia, in caso di accoglimento dell’istanza, la determinazione del numero delle rate (direttive del 3 e 27 marzo 2008 e 13 maggio 2008).
Pertanto, se il contribuente presenta un’istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione verrà concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate;
- importi fino a 2.000,00 euro – massimo 18 rate;
- importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro – massimo 24 rate;
- importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro – massimo 36 rate.
Il numero massimo delle rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.
Invece, per gli importi superiori a € 5.000,00, l’accertamento della temporanea situazione di difficoltà economica viene effettuata in maniera differenziata, a seconda che l’istanza di rateazione venga presentata da:
a) persone fisiche
b) titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero:
- regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all’art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- regime fiscale per i c.d. “contribuenti minimi”, previsto dall’art. 1 commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
c) società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria;
Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, sopra specificate, verranno esaminate prendendo in considerazione:
· L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, introdotto da d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che costituisce uno strumento correttamente utilizzato per l’erogazione di prestazioni di diritto pubblico;
· l’entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.
Pertanto, è stato riconosciuto agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie istituite dallo Stato e dagli Enti pubblici previdenziali.
Sulla disciplina in materia di rateazione, l’ultima direttiva emanata dall’Equitalia è la n. DRS/MR/2009/003 dell’8 luglio 2009.
- Interessi di mora
In virtù di quanto stabilito dall’articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ha come conseguenza il pagamento degli interessi di mora che decorrono dalla data della notifica della cartella.
Ad oggi, in base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, la misura degli interessi di mora è pari a 5,7567% in ragione d’anno.














































