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Ricorsi Accordi Stragiudiziali e Estensione della Pretesa

Dopo la notifica della cartella esattoriale il contribuente può:

  • Proporre ricorso giudiziario entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica;
  • Proporre ricorso amministrativo all’Ente impositore, chiedendo lo sgravio totale o parziale della cartella, quando ritiene che gli addebiti contestati siano totalmente o imparzialmente non dovuti;
  • Ottenere, su disposizione del giudice o in autotutela dall’ente, la sospensione della cartella. Con questo provvedimento si ha la sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale. Pertanto non si potrà iniziare la procedura esecutiva per ottenere il recupero del credito.

 -          Lo sgravio

Sia per lo sgravio che per la richiesta di sospensione, in base al principio di trasparenza dell’azione della P.A., le sedi sono sempre tenute ad emettere un provvedimento di accoglimento o di rigetto motivato che va notificato sia al contribuente che al Cessionario.

 Qualora vi sia un’erronea pretesa di pagamento di contributi contestati in cartella, il provvedimento di sgravio, che sarà emesso in via telematica, annulla in tutto o in parte il contenuto della stessa.

 Nel caso in cui si avrà uno sgravio parziale, il Concessionario non provvederà a notificare una nuova cartella esattoriale per la parte di credito rimanente pertanto, il contribuente sarà tenuto a pagare la restante parte del debito.

-          Il ricorso giurisdizionale

 Avverso l’scrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro, entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Tale termine è accordato per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, e quindi per l’istaurazione di un normale giudizio di cognizione diretto all’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva, non riguardando il procedimento di esecuzione per cui sono previsti i termini stabiliti dagli articoli 615 e617 del c.p.c.

 -          Il ricorso amministrativo

Avverso la cartella esattoriale è possibile presentare ricorso :

 - Per l’accertamento riguardante gli addebiti riferiti alla natura del rapporto: il ricorso deve essere presentato al Comitato regionale per i rapporti di lavoro entro 30 giorni dalla notifica. La decisione deve essere adottata entro 90 giorni altrimenti vale il silenzio-rigetto;

-  Contro l’accertamento riguardante tutte le altre ipotesi in materia contributiva. Il ricorso va presentato entro 90 giorni al Comitato amministrativo centrale dell’Inps che deve decidere entro lo stesso termine.

 Il ricorso avverso i provvedimenti assunti dall’Istituto,  da redigere in carta semplice, deve essere diretto al Comitato centrale o periferico competente a decidere la controversia.

 Il ricorso, sottoscritto dall’interessato, deve essere  inviato all’Ufficio dell’Istituto che ha adottato il provvedimento e per il cui tramite deve essere inoltrato al Comitato competente.  Nel caso di consegna diretta allo sportello, l’Ufficio dell’Istituto rilascia ricevuta.

 Il ricorso, in luogo della firma del ricorrente, deve recare quella del legale rappresentante, ove si tratti di persona incapace, ovvero la firma del mandatario o del rappresentante  dell’ente di patronato al quale sia stato rilasciato regolare  mandato.

Nel caso di mandato di patrocinio conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non è richiesta la presentazione di un nuovo mandato se non nel caso in cui il ricorrente abbia affidato l’incarico ad altro Patronato o ad altro mandatario.

I ricorsi rivolti ad Organo dell’Istituto diverso da quello competente o presentati ad un Ufficio diverso da quello che ha adottato il provvedimento impugnato sono da considerarsi presentati, sotto la stessa data, al Comitato competente a decidere al quale vengono sollecitamente trasmessi a cura dell’ufficio ricevente.

 L’Ufficio, qualora rilevi che il ricorso sia rivolto ad impugnare un provvedimento di un organismo esterno competente a decidere, provvede ad inoltrare immediatamente il ricorso stesso a quest’ultimo organismo per le decisioni di competenza, dandone  comunicazione all’interessato.

In caso di mancata od irregolare sottoscrizione del ricorso l’interessato e’ invitato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare l’atto entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di invito.

E’ consentita la regolarizzazione tardiva purché effettuata entro il termine di 120 giorni. Il termine per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione dell’atto di regolarizzazione.

 Il ricorso si intende presentato nella data risultante:

-  dal timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale, qualora il ricorso sia stato inoltrato a mezzo di lettera raccomandata;

-  dal timbro a calendario apposto dall’Istituto all’atto della ricezione, qualora sia stato consegnato dall’interessato direttamente agli Uffici dell’Istituto medesimo o inviato per posta non a mezzo di raccomandata.

I termini per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento decorrono o dalla data di ricezione della comunicazione dello stesso a mezzo di raccomandata, risultante dal timbro apposto sull’avviso di ricevimento dall’ufficio postale tenuto alla restituzione dell’avviso medesimo al mittente.

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell’Ufficio competente, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal 121  giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo che la legge preveda un diverso termine per la definizione della domanda stessa.

I termini per la decisione dei ricorsi decorrono dalla data in cui si intendono presentati i ricorsi. Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

I ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria.

-          Il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

Presso la direzione regionale del lavoro e’ costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro che ha la competenza di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro.

E’, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore
regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL.

 Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.

Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione
regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione.

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

La decisione del Comitato può essere di natura:

-          Eliminatoria del provvedimento impugnato che non potrà più produrre alcun effetto;

-          Confermativa del provvedimento impugnato, con effetti diversi a seconda della natura dello stesso ;

-          Innovativa, in questo caso la Direzione o l’Ente interessato dovrà rideterminare la richiesta modificando in tal senso il provvedimento impugnato.

Quando il ricorso sia stato proposto avverso un verbale emesso dall’Inail o dall’Inps e questo sia stato respinto o accolto solo in parte, sarà possibile proporre un’eventuale ricorso, dopo la notifica della decisione o trascorso il termine di 90 giorni previsto per la stessa, al Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, trattandosi di materia di previdenza ed assistenza.

Inoltre, contro la decisione o il silenzio rigetto, può essere proposto il ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni per i vizi di legittimità, o al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.