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Riscossione Contributi Mediante Cartelle Esattoriali
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L’istituto creditore, dopo aver emesso l’avviso di pagamento, procede all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva dei crediti già maturati nei confronti dei contribuenti morosi.
Tale compito viene affidato ad un Concessionario che, sulla base dei flussi di informazione anagrafica e contabile trasmessi telematicamente all’Istituto, provvederà ad emettere una cartella esattoriale.
La suddetta cartella deve essere regolarmente notificata e, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica senza che il contribuente abbia provveduto a pagare integralmente il debito, a presentare istanza di dilazione oppure a proporre ricorso avverso la cartella nelle forme previste ed ottenuto la sospensione, costituisce titolo esecutivo.
- La cartella di pagamento
La cartella di pagamento da notificare al contribuente iscritto a ruolo, deve essere redatta in conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze.
Con protocollo n. 46308 del 20 marzo 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.
Il provvedimento prescrive che l’adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010.
La revisione ha riguardato il modello di cartella di pagamento sotto il profilo sia grafico che contenutistico ed è scaturita dall’esigenza di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati, in adesione a quanto statuito in termini di principi ineludibili dalla legge 241/90 (e successive modifiche ed integrazioni) sul procedimento amministrativo e dalla legge 212/2000, cd. Statuto del contribuente.
E’ stata posta in maggiore evidenza l’informazione relativa all’intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella ed al conseguente avvio dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento; è stato inserito un prospetto di sintesi delle somme dovute contenente l’elencazione dei rispettivi enti creditori e del totale complessivamente dovuto nel caso di pagamento entro le scadenze, con espressa indicazione del termine di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica nelle ipotesi in cui la cartella contenga ruoli a rata unica; infine, nella parte sottostante, è stata fornita una breve descrizione degli adempimenti connessi alla notifica della cartella e delle conseguenze in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme.
Allo scopo di consentire una maggiore comprensibilità dei dati riportati in cartella, è stata aggiunta una sezione “Informazioni utili” nella quale sono contenute tutte le spiegazioni, supportate dai relativi riferimenti normativi, concernenti gli oneri aggiuntivi connessi alla notifica della cartella e/o al mancato o tardivo pagamento della stessa, quali le spese di notifica, i compensi del servizio di riscossione, gli interessi di mora, le somme aggiuntive previste dalla disciplina dei contributi I.N.P.S., le spese per l’eventuale attività esecutiva.
Inoltre, la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso” contiene le informazioni relative all’autorità da adire (Commissione Tributaria, organo estero competente) nonché alle modalità di presentazione del ricorso avverso il ruolo e/o la cartella.
In questi nuovi protocolli procedimentali di cartelle di pagamento è resa più chiara la possibilità di chiedere informazioni all’Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”. A tale Ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo; l’istanza non interrompe né sospende i termini per proporre l’eventuale ricorso.














































