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Riscossione e Rateazione Contributi Assicurativi INAIL
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Dal 1° marzo 2008 tutte le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall’INAL devono essere presentate agli Agenti della riscossione che le gestiranno applicando il tasso di dilazione previsto per la rateazione dei debiti previdenziali.
La circolare INAIL del 3 aprile 2008 n. 22 ha disciplinato le istruzioni operative circa le innovazioni in materia di riscossione coattiva, precisando che:
per le istanze di rateazione ancora non definite e relative a casi particolarmente urgenti, eventualmente presentate all’Istituto dal 1° marzo e fino alla data della presente circolare, il relativo procedimento può essere portato a termine dalle Sedi, con applicazione delle disposizioni previgenti (versamento dell’acconto e concessione fino a un massimo di 60 rate mensili), ad eccezione della garanzia fideiussoria, che dovrà essere richiesta per importi superiori a 50.000 euro e non più a 26.000 euro;
le restanti istanze, successive alla data della presente circolare, eventualmente presentate all’Istituto, devono essere immediatamente trasmesse al competente agente della riscossione, avvertendo il debitore che le stesse si considereranno presentate alla data di ricezione da parte di quest’ultimo.
Inoltre, in caso venga richiesto una rateazione superiore a 24 mensilità fino a 60, è necessario che il provvedimento di accoglimento sia motivato da difficoltà dell’azienda a causa di eventi di varia natura, come da Circolare Inail n. 44 del 2004:
in caso di rateazioni non superiori alle 24 mensilità, è sufficiente che la ditta dimostri di trovarsi in una “situazione di temporanea obiettiva difficoltà”: dimostri cioè che, pur essendo impossibilitata a pagare il debito in unica soluzione, sia tuttavia in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali;
in caso di rateazioni superiori a 24 mensilità e fino a 60, è necessario che il provvedimento di accoglimento sia motivato da difficoltà dell’azienda a causa di eventi di varia natura:
a) calamità naturali con sospensione dei termini stabiliti dagli appositi decreti;
b) procedure concorsuali per le quali risulti già emanato il provvedimento dichiarativo;
c) trasmissione agli eredi di debiti contributivi;
d) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nascenti da obblighi contrattuali ovvero determinata da tardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da leggi o convenzioni;
e) carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali del territorio o di settore, quando l’importo oggetto della dilazione risulti di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali ;
f) ricorrenza di uno stato di crisi dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi, non imputabili alla ditta, connessi a temporanee situazioni di mercato (crisi economiche settoriali e locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale);
g) contestuali richieste di pagamento di premi, contributi e tributi dovuti a vario titolo e con scadenze concomitanti;
h) oggettive incertezze legate a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto sul piano giurisprudenziale o amministrativo;
i) mancato o tardato pagamento dei premi derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine stabilito all’articolo 124, comma 1, del codice penale.
Al riguardo, fermo restando il potere discrezionale del Dirigente, occorrerà valutare attentamente l’opportunità di concedere o meno il frazionamento per un numero elevato di rate, considerato che deve essere comunque garantito all’Istituto un congruo flusso di cassa rispetto all’importo oggetto della rateazione.
Resta fermo che, per le richieste di frazionamento dei titoli non iscritti a ruolo, si dovranno seguire le istruzioni già impartite in precedenza in quanto le nuove disposizioni non hanno modificato la normativa preesistente.
Inoltre, in virtù della circolare Inail del 30 settembre 2008 n. 60, l’Istituto ha eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro, stabilendo che:
nel caso di garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo, questa non deve essere più prestata;
nel caso di garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo, questa non deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a 24 mensilità. La garanzia fideiussoria deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette alla specifica autorizzazione ministeriale (frazionamento eccedente le 24 mensilità), qualunque sia l’importo dei relativi crediti.
Rateazione del premio di autoliquidazione
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
Il datore di lavoro che intende avvalersi di tale rateazione deve barrare la casella “NO” del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni, altrimenti sarà considerata valida la dichiarazione già espressa nella precedente autoliquidazione.














































