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TFR-Calcolo


 Il sistema pensionistico italiano è sostenuto da due pilastri:

  • la previdenza pubblica
  • le forme di previdenza complementare.

Il sistema della previdenza complementare è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. n. 252/05 entrato in vigore dal 2007.

 Il TFR (trattamento di fine rapporto) è l’elemento cardine della previdenza complementare.

 Il TFR costituisce una quota rilevante della retribuzione che i lavoratori dipendenti percepiscono alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa per cui questa sia avvenuta. Rappresenta, dunque, una forma di retribuzione differita che, a differenza della retribuzione corrente che si verifica nel periodo di paga, comprende l’insieme di somme ed indennità che maturano nel periodo di paga mensile e che vengono corrisposte a fine anno oppure alla cessazione del rapporto di lavoro.

 La quantificazione del TFR trova la sua disciplina di riferimento nell’art. 2120 c.c., secondo cui si calcola “sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5”.

Per determinare la retribuzione utile TFR è necessario, dunque, considerare gli elementi retributivi ed individuare le mensilità da considerare a tal fine.

 Per quanto riguarda gli elementi retribuivi , a cui si applica il coefficiente fisso pari a 13,5, occorre riferirsi a “tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. Per cui è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro da cui derivi l’erogazione delle somme e che tale erogazione abbia carattere continuativo nel tempo.

I contratti collettivi possono individuare in modo tassativo le voci da includere nella retribuzione utile al calcolo del TFR.

 Stando alla lettera dell’articolo del Codice civile, i mesi utili sono esclusivamente i mesi interi, considerando tali anche le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. In merito a questo aspetto sono state proposte due interpretazioni:

  • la retribuzione mensile utile è quella relativa al periodo di effettiva prestazione lavorativa nel mese;
  • la retribuzione mensile utile è rappresentata dalla retribuzione mensile prevista dal contratto collettivo applicato, non rilevando il momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro.

 Le assenze tutelate dalla legge (malattia, infortunio, indennità, gravidanza; ex art. 2110 c.c.), l’intervento della cassa integrazioni guadagni, l’intervento della cassa integrazioni guadagni straordinaria, sono casi computati nel periodo di anzianità di servizio rispetto ai quali, quindi, il lavoratore ha diritto a maturare una quota di TFR. Nello specifico la somma a cui va applicato il coefficiente fisso è la retribuzione che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato (meccanismo della cd.  retribuzione virtuale).