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TFR-La Scelta del Lavoratore
I lavoratori dipendenti del settore privato hanno la possibilità di stabilire la destinazione del proprio TFR maturando, potendo decidere se mantenerlo in azienda o versarlo ad un fondo pensione complementare.
Attraverso il modulo ministeriale TFR2, il lavoratore effettua la propria scelta in merito al rispettivo TFR, a cui l’azienda deve adeguarsi; per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 31 dicembre 2006, questi dovranno utilizzare, invece, il modulo TFR1.
L’adesione ad una forma di previdenza complementare è una scelta irreversibile per tutta la carriera lavorativa del dipendente.
La scelta del lavoratore di voler lasciare il TFR in azienda, esprimendo legittimamente il dissenso al suo trasferimento verso un fondo pensione complementare, è, invece, una scelta revocabile. Successivamente, infatti, può decidere di destinare il TFR ad una forma complementare da lui prescelta.
I lavoratori dipendenti autonomi, entro sei mesi dalla data di assunzione, devono manifestare esplicitamente la propria volontà circa la destinazione del TFR.
Qualora allo scadere di questo periodo il dipendente sia rimasto in silenzio non esplicitando alcuna scelta (da qui il nome di “lavoratori silenti”) scatta la regola del silenzio-assenso, attraverso cui il datore di lavoro conferisce il TFR del lavoratore silente alla forma di previdenza complementare prevista dai contratti collettivi, a meno che non viga un altro accordo aziendale.
Nell’ipotesi in cui in azienda sono presenti diverse tipologie di previdenza complementare, il TFR è trasferito a quella a cui aderisce il maggior numero di lavoratori.
Quando non è possibile applicare tale modalità, il TFR sarà destinato al fondo istituto presso l’INPS: Fondinps, che raccoglie l’ammontare dei TFR dei lavoratori dipendenti che non esprimono alcuna scelta, nell’ipotesi in cui non vi sia alcun fondo di categoria.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare nuovamente ai lavoratori fino a quel momento silenti un’informativa scritta che indichi la destinazione del TFR in caso di silenzio allo scadere del termine fissato.
Per i lavoratori iscritti al sistema di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, chiamati lavoratori non di prima occupazione, che risultino già iscritti a forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, possono mantenere il TFR maturando presso l’azienda, ovvero tacere e inviare il TFR interamente al fondo pensione.
Nel caso in cui i lavoratori non di prima occupazione non siano iscritti a forme pensionistiche integrative, allora, possono mantenere il TFR maturando presso l’azienda, ovvero decidere di destinare solo una parte del proprio TFR ad un fondo pensione.
In caso di silenzio il TFR di questi lavoratori sarà destinato integralmente al fondo pensione.
In qualsiasi momento il lavoratore ha la possibilità di cambiare la forma pensionistica alla quale destinare i propri futuri versamenti, a prescindere dalla tipologia di forma pensionistica da e verso la quale si muovono i flussi.
La posizione individuale maturata può essere trasferita interamente ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni di permanenza, periodo ridotto a un anno per il Fondinps.
Non vi è alcun periodo minimo di permanenza da rispettare quando il cambiamento del fondo pensione diviene obbligatorio in conseguenza della perdita dei requisiti di appartenenza.
Il datore di lavoro, in caso di conferimento esplicito del TFR ad una forma di previdenza complementare, deve provvedere al versamento del TFR alla forma prescelta unitamente agli altri contributi previsti, rispettando i tempi e le modalità fissati dai singoli fondi di previdenza complementare.
Il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti non può più tenere i TFR dei propri dipendenti “in cassa”, per cui è tenuto a destinarli al Fondo tesoreria, istituito presso l’INPS, che non è un fondo di previdenza complementare né deve essere confuso con il Fondinps.
Il Fondo tesoreria raccoglie i TFR maturati dall’1/1/2007 non destinati a previdenza complementare al netto del contributo dello 0,50% IVS
Il calcolo dei 50 dipendenti avviene una tantum per cui, fatto una volta in riferimento alla media dei dipendenti occupati ad inizio attività, non va mai più ripetuto, anche se l’azienda in futuro subisca aumenti o riduzioni di personale.
Il computo dei lavoratori riguarda l’intera struttura aziendale e si riferisce ai soli i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i contratti a tempo determinato in proporzione alla durata del contratto, i contratti di inserimento, i part-time in proporzione all’orario contrattuale, i soci di cooperativa con rapporto di lavoro dipendente. I lavoratori somministrati vanno computati in capo alla società di somministrazione e i distaccati in capo alla distaccante.
Il datore di lavoro non è tenuto a versare il TFR al Fondo tesoreria per determinate categorie di lavoratori quali:
- i lavoratori a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi, in caso di proroga del contratto che ecceda tale limite il versamento alla tesoreria decorre dal momento della proroga e non ha effetto retroattivo;
- i lavoratori assunti a tempo indeterminato e cessati prima dell’opzione;
- i lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento;
- gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate del TFR(es: marittimi) ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi (es: casse edili);
- i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici”.
Nelle ipotesi in cui i dipendenti vengono trasferiti da un’azienda obbligata al versamento in tesoreria ad un’altra azienda che, invece, non lo è, o viceversa, oppure nei casi di cessioni del contratto di lavoro, al fine di evitare di frazionare il TFR del lavoratore, il datore è obbligato al versamento al Fondo tesoreria.














































