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TFR-Rivalutazione
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Il TFR è costituito da una quota della retribuzione che il lavoratore matura annualmente ed è detenuto dal datore di lavoro, ovvero dal Fondo Tesoreria istituito presso l’INPS in caso di aziende con un numero di dipendenti superiore a 50. Dal momento che viene percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, per il soggetto che lo detiene sorge l’obbligo di riconoscere un importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione, al fine di garantire il potere d’acquisto delle quote di TFR accantonate.
La normativa del Codice civile prevede che:
- la rivalutazione deve essere effettuata il 31 dicembre dell’anno, in caso di rapporto di lavoro ancora in corso, invece, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, deve effettuarsi il giorno della cessazione;
- la rivalutazione interessa solo il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, escludendo, quindi, le quote maturate nell’anno corrente;
- la rivalutazione interessa anche le quote versate al Fondo tesoreria, e quelle maturate prima dell’1 gennaio 2007 e non destinate alla previdenza complementare;
- sono escluse dalla rivalutazione le quote destinate alla previdenza complementare già soggette al rendimento finanziario prodotto dal singolo fondo.
L’indice di rivalutazione da applicare è calcolato partendo dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai relativo al mese di dicembre, per i rapporti di lavoro ancora in essere al 31 dicembre, ovvero l’indice relativo al mese della cessazione, per i rapporti che si interrompono in corso d’anno.
Le operazioni da svolgere per il calcolo del coefficiente di rivalutazione sono:
- calcolare la differenza tra l’indice ISTAT relativo al mese d’interesse e l’indice relativo al mese di dicembre dell’anno precedente;
- determinare l’incidenza percentuale di detta differenza rispetto all’indice ISTAT del mese di dicembre dell’anno precedente;
- calcolare il 75% del valore così determinato;
- sommare al risultato ottenuto l’1,5%, valore che deve essere riproporzionato in caso di cessazione di rapporto di lavoro in corso d’anno.
La rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente e l’accantonamento della quota annua nel fondo, permette al datore di lavoro di recuperare sulla quota accantonata, un importo pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale dell’anno di riferimento.














































