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TFR-Ricostruzione e Aspetti Fiscali


Al fine di procedere alla ricostruzione del fondo TFR , è necessario disporre:

  •  del valore della quota annua di TFR;
  •  del coefficiente di rivalutazione;
  •  dell’imponibile previdenziale di riferimento.

 Le operazioni da svolgere sono:

  •  calcolare l’importo di rivalutazione relativa al TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, attraverso l’applicazione del coefficiente di rivalutazione al TFR accantonato;
  • calcolare lo 0,50% dell’imponibile previdenziale di riferimento;
  • sommare al fondo TFR al 31 dicembre dell’anno precedente, la sua rivalutazione e la quota annua di TFR maturata;
  • dal totale ottenuto sottrarre la quota calcolata dell’imponibile di riferimento.

Le somme erogate a titolo di TFR, dal momento che maturano anno per anno e vengono corrisposte al contribuente solo in un periodo successivo al versamento, sono escluse dalla tassazione ordinaria e sottoposte alla modalità di tassazione separata (ex art. 19, D.P.R. n. 917/1986, cd TUIR).

L’art. 19 TUIR è stato oggetto di modifica ad opera di due interventi normativi, il D.Lgs. n. 47/2000 e il D.Lgs. n. 168/01, che ne hanno modificato sensibilmente la portata, tanto da prevedere un doppio regime normativo:

  • per le quote maturate fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’intervento dei due decreti;
  • per le quote maturate dall’1 gennaio 2001 si applicano le modalità di tassazione disposte dai decreti.

Il punto di distinguo fondamentale tra i due regimi normativi si evidenzia rispetto alla rivalutazione del TFR, poiché dal gennaio 2001 tale somma, mentre prima rientrava fisicamente nel TFR, viene esclusa dalla determinazione dell’imponibile fiscale nonché dal reddito di riferimento per la determinazione dell’aliquota media, venendo assoggettata ad un’aliquota sostitutiva pari all’11%. Anche il TFR versato al Fondo Tesoreria deve essere sottoposto a rivalutazione, e l’incremento che viene imputato al singolo lavoratore sarà assoggettato all’imposta sostitutiva  dell’11%.

 Come anzi detto, il TFR è assoggettato a tassazione separata regolata da criteri differenti:

  • per le quote maturate fino al 31/12/2000, l’imponibile fiscale viene determinato riducendo il TFR di una somma pari a 309,87 euro per ogni anno di maturazione ovvero di euro 309,87/12 per ogni mese;
  • per le quote maturate dopo l’1 gennaio 2010, oltre ad essere escluso dal loro ammontare la rivalutazione del TFR sottoposta ad un’aliquota dell’11%, viene eliminata la deduzione d’imposta pari a 309,87 euro, compensata, esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ai due anni, da una detrazione di 67,97 euro per ciascun anno di maturazione. La legge finanziaria 2008, invece, per le indennità di fine rapporto il cui diritto alla percezione decorre dall’1 aprile 2008, prevede una detrazione il cui importo è legato all’ammontare del reddito di riferimento del TFR.

Tali imponibili fiscali del TFR, pur essendo calcolati in modo differente, risultano, però, sottoposti ad un’unica aliquota fiscale, cd aliquota media, determinata sulla base del reddito annuo di riferimento a cui si applicano gli scaglioni e le aliquote IRPEF in vigore nel giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

 Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in due momenti:

  • a dicembre di ogni anno, a titolo di acconto, l’importo da versare sarà pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR erogati in detto anno;
  • nel mese di febbraio dell’anno successivo, a titolo di saldo.

 Relativamente al TFR, sue anticipazioni e acconti, il datore di lavoro, con un organico aziendale superiore ai 5 dipendenti alla data del 30/10/1996, è tenuto al versamento dell’IRPEF.

Il suddetto credito d’imposta viene rivalutato annualmente con le stesse modalità previste per il TFR, mentre il recupero, possibile a decorrere dai TFR erogati a partire dall’1/1/2000, può effettuarsi nei limiti del 9,78% dei TFR, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito d’imposta residuo a tale date e i TFR risultanti alla stessa data.