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    Video Articolo: Gestione del Personale

           

           

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Trattamento di fine rapporto

TFR – CALCOLO

Il sistema pensionistico italiano è sostenuto da due pilastri:

  • la previdenza pubblica
  • le forme di previdenza complementare.

Il sistema della previdenza complementare è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. n. 252/05 entrato in vigore dal 2007.  

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è l’elemento cardine della previdenza complementare.     segue =>

 TFR- LA SCELTA DEL LAVORATORE

I lavoratori dipendenti del settore privato hanno la possibilità di stabilire la destinazione del proprio TFR maturando, potendo decidere se mantenerlo in azienda o versarlo ad un fondo pensione complementare.

 Attraverso il modulo ministeriale TFR2, il lavoratore effettua la propria scelta in merito al rispettivo TFR, a cui l’azienda deve adeguarsi; per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 31 dicembre 2006, questi dovranno utilizzare, invece, il modulo TFR1.

 L’adesione ad una forma di previdenza complementare è una scelta irreversibile per tutta la carriera lavorativa del dipendente.   segue =>

TFR – RIVALUTAZIONE

Il TFR è costituito da una quota della retribuzione che il lavoratore matura annualmente ed è detenuto dal datore di lavoro, ovvero dal Fondo Tesoreria istituito presso l’INPS in caso di aziende con un numero di dipendenti superiore a 50. Dal momento che viene percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, per il soggetto che lo detiene sorge l’obbligo di riconoscere un importo aggiuntivo a titolo di rivalutazione, al fine di garantire il potere d’acquisto delle quote di TFR accantonate.  segue =>

TFR – RICOSTRUZIONE e ASPETTI FISCALI

 Al fine di procedere alla ricostruzione del fondo TFR , è necessario disporre:

  •   del valore della quota annua di TFR;
  •   del coefficiente di rivalutazione;
  •   dell’imponibile previdenziale di riferimento.

 Le operazioni da svolgere sono:

  •  calcolare l’importo di rivalutazione relativa al TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, attraverso l’applicazione del coefficiente di rivalutazione al TFR accantonato;
  • calcolare lo 0,50% dell’imponibile previdenziale di riferimento;
  • sommare al fondo TFR al 31 dicembre dell’anno precedente, la sua rivalutazione e la quota annua di TFR maturata;
  • dal totale ottenuto sottrarre la quota calcolata dell’imponibile di riferimento.   segue =>

TFR – LIQUIDAZIONE, ANTICIPAZIONI ed ACCONTI

 La liquidazione del TFR viene effettuata sulla base di una domanda presentata dal lavoratore al datore di lavoro.

L’erogazione del TFR a saldo spetta al datore di lavoro, anche per la parte maturata dopo l’1/1/2007 di competenza del Fondo tesoreria, che poi la recupera successivamente.  segue =>

TFR- L’AZIENDA

 Il versamento del TFR alle forme previdenziali integrative o al Fondo tesoreria comporta dei costi per l’azienda, nonché una minore liquidità rispetto al mantenimento delle somme “in cassa”. A tal proposito la normativa prevede delle agevolazioni per le imprese:

  •  diritto ad una deduzione dal proprio reddito, equivalente a un importo pari al 4% del TFR trasferito alla previdenza complementare o al Fondo di tesoreria Inps. Per le aziende con meno di 50 dipendenti tale importo è elevato al 6%;
  • esonero dal versamento all’Inps del contributo al fondo di garanzia relativamente al TFR trasferito alla previdenza complementare e al Fondo di tesoreria;
  • dall’1 gennaio 2008, esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità, disoccupazione) proporzionalmente al TFR trasferito alla previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria INPS. L’esonero in questione compete in funzione della percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria, applicandosi prioritariamente, nell’ordine, ai contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione.

La misura compensativa non opera rispetto ai lavoratori per i quali non è dovuto nessun contributo da parte del datore di lavoro.