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Associazione in partecipazione

venerdì, giugno 10, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e il contratto di lavoro subordinato come noto, sono disciplinati da fonti diverse del Codice civile, che risultano abbastanza chiare e precise, ma ciononostante  non sempre è agevole trovarne la linea di demarcazione.
Il contratto di associazione in partecipazione rappresenta ormai una tradizionale forma di gestione dell’impresa, vedendo privilegiare la corrispettività del rapporto con la partecipazione dell’associato a una quota dei guadagni dell’impresa senza la costituzione di un patrimonio autonomo.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E APPORTO DI LAVORO

Il contratto di associazione in partecipazione, previsto dall’art. 2549 c.c., prevede che un soggetto – detto associante – attribuisca ad un altro soggetto – definito associato – una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L’apporto fornito dall’associato, non necessariamente deve essere costituito da un contributo economico, ma può essere anche dato da una sua prestazione lavorativa. Questo tipo di contratto può essere inquadrato tra i contratti consensuali con la presenza di due elementi essenziali:

  1. l’apporto dell’associato
  2. la sua partecipazione agli utili dell’impresa.

Nel rapporto in argomento all’associante spetta la titolarità e il potere di controllo sulla gestione economica dell’impresa, ma è soggetto anche all’obbligo del rendiconto nei confronti dell’associato, il quale esercita il suo potere di controllo sulla gestione del primo.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO

La differenza tra il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione di lavoro e l’attività di lavoro subordinato si concretizza nel fatto che, mentre il contratto di lavoro subordinato si inquadra essenzialmente nel tipico contratto di scambio, quello di associazione in partecipazione è semplicemente un contratto associativo, nel quale il fattore di scambio può eventualmente essere ricompreso.

Inoltre l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro:

  1. non si immette in una azienda di altri per finalità a lui diverse;
  2. non è titolare di un diritto alla retribuzione o a un minimo garantito di guadagno e pur non partecipando alle perdite, partecipa comunque al rischio dell’impresa.

La Giurisprudenza in merito, afferma che la distinzione fra il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e il contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa è ravvisabile nella causa, che nel primo, consiste nello scambio tra l’apporto dell’associato all’impresa dell’associante ed il vantaggio economico che quest’ultimo si impegna a corrispondere all’associato medesimo, mentre nel secondo lo scambio è dato per il lavoratore dalla retribuzione.

Ai fini della sussistenza del rapporto associativo deve dunque sussistere:

  1. l’effettiva possibilità di controllo dell’associato,
  2. la partecipazione dell’associato prevista come commisurata al ricavo dell’impresa, anziché agli utili netti e la mancata partecipazione alle perdite.


ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

In merito alla qualificazione del lavoro svolto dall’associato nel contratto di associazione si sono registrati diversi orientamenti a livello dottrinale e giurisprudenziale che possono essere ricondotti sostanzialmente a due filoni:

  1. il primo tende ad escludere che l’attività resa possa costituire una prestazione d’opera subordinata o una prestazione professionale, per effetto dei principi a tutela della determinazione del compenso;
  2. Il secondo invece, ritiene che l’attività prestata dall’associato potrebbe consistere sia in una prestazione di lavoro autonomo che subordinato, in virtù del fatto che la prestazione di lavoro subordinato potrebbe non necessariamente rientrare nel contratto di lavoro ex art. 2094 c.c. ma anche in altri e diversi schemi negoziali previsti dalla legge.

Tuttavia, l’orientamento dominante in giurisprudenza ha sempre escluso che l’attività prestata dall’associato possa integrarsi in una prestazione di lavoro subordinato, proprio per il fatto che nell’associazione in partecipazione:

  1. il soggetto si inserisce in un’azienda a lui estranea e senza obbligo di collaborazione;
  2. esiste l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza d’un rischio d’impresa in capo all’associato;
  3. non sussiste un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione dell’azienda caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato.

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