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Associazione in partecipazione
| Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e il contratto di lavoro subordinato come noto, sono disciplinati da fonti diverse del Codice civile, che risultano abbastanza chiare e precise, ma ciononostante non sempre è agevole trovarne la linea di demarcazione. Il contratto di associazione in partecipazione rappresenta ormai una tradizionale forma di gestione dell’impresa, vedendo privilegiare la corrispettività del rapporto con la partecipazione dell’associato a una quota dei guadagni dell’impresa senza la costituzione di un patrimonio autonomo. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E APPORTO DI LAVORO |
| Il contratto di associazione in partecipazione, previsto dall’art. 2549 c.c., prevede che un soggetto – detto associante – attribuisca ad un altro soggetto – definito associato – una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. | ![]() |
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L’apporto fornito dall’associato, non necessariamente deve essere costituito da un contributo economico, ma può essere anche dato da una sua prestazione lavorativa. Questo tipo di contratto può essere inquadrato tra i contratti consensuali con la presenza di due elementi essenziali:
Nel rapporto in argomento all’associante spetta la titolarità e il potere di controllo sulla gestione economica dell’impresa, ma è soggetto anche all’obbligo del rendiconto nei confronti dell’associato, il quale esercita il suo potere di controllo sulla gestione del primo. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LAVORO SUBORDINATO La differenza tra il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione di lavoro e l’attività di lavoro subordinato si concretizza nel fatto che, mentre il contratto di lavoro subordinato si inquadra essenzialmente nel tipico contratto di scambio, quello di associazione in partecipazione è semplicemente un contratto associativo, nel quale il fattore di scambio può eventualmente essere ricompreso. Inoltre l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro:
La Giurisprudenza in merito, afferma che la distinzione fra il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e il contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa è ravvisabile nella causa, che nel primo, consiste nello scambio tra l’apporto dell’associato all’impresa dell’associante ed il vantaggio economico che quest’ultimo si impegna a corrispondere all’associato medesimo, mentre nel secondo lo scambio è dato per il lavoratore dalla retribuzione. Ai fini della sussistenza del rapporto associativo deve dunque sussistere:
In merito alla qualificazione del lavoro svolto dall’associato nel contratto di associazione si sono registrati diversi orientamenti a livello dottrinale e giurisprudenziale che possono essere ricondotti sostanzialmente a due filoni:
Tuttavia, l’orientamento dominante in giurisprudenza ha sempre escluso che l’attività prestata dall’associato possa integrarsi in una prestazione di lavoro subordinato, proprio per il fatto che nell’associazione in partecipazione:
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