3 grandi soluzioni

Siti Internet del Gruppo

CATEGORIE/TAGS - Clicca su una di esse per avere         l'elenco degli articoli pubblicati / in quale articolo il termine è inserito

    Video Articolo: Gestione del Personale

           

           

Archivio

    Guide Pratiche

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Bilateralità fondi e preavviso nel CCNL commercio

sabato, aprile 23, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
La ConfCommercio e le maggiori organizzazioni sindacali, ad esclusione della CGIL, hanno siglato il rinnovo triennale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

LA BILATERALITA’

Le parti, concordano che quanto disciplinato nel presente accordo in merito alla bilateralità rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo e  pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni.

FINANZIAMENTO EBT

Il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale (EBT) è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30 % di paga base e contingenza.L’E.D.R. viene calcolato sullo 0,30% di baga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto ma non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.Siamo dinanzi ad un’evoluzione significativa nel riconoscimento del ruolo di questi Enti. Il carattere obbligatorio e costrittivo, sancito dal nuovo testo del CCNL, viene affermato con decisione identificando nella bilateralità e nel welfare contrattuale degli integratori fondamentali in materia di trattamento economico e normativo.Tutto ciò si è tradotto nell’individuazione di adempimenti obbligatori ed alternativi, nei confronti delle aziende che omettano il versamento delle quote indicate dall’articolato previsto.Pur rimanendo del tutto invariato il contributo da versare all’ente, calcolato sulla paga base e sulla contingenza (0,05% a carico del lavoratore e 0,10% a carico dell’azienda), in caso di mancata adesione da parte del datore di lavoro, quest’ultimo «deve»  corrispondere al lavoratore, nella misura di n. 14 mensilità, un ulteriore elemento distintivo della retribuzione. L’Edr diventerà dunque un elemento retributivo valido a tutti gli effetti e non assorbibile e verrà calcolato sempre sulla paga base e contingenza ad un aliquota pari allo 0,30%. Questa disposizione concordata ha la sua applicabilità a far data dal 1° marzo 2011.

Come esemplificato nello schema qui sopra riportato, non v’è ombra di dubbio che una scelta diversa dall’adesione all’Ente sarebbe economicamente svantaggiosa, poiché si dovrebbero impiegare risorse economiche pari a tre volte tanto quelle derivanti dalla opzione associativa (moltiplicata per ogni dipendente). Inoltre, la ricerca di strutture simili, richiederebbe ulteriore sforzo di analisi dei mercati e delle opportunità, assorbendo in modo più che proporzionale gli investimenti pianificati per questo tipo di finalità.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTERPROFESSIONALI

Il contratto interviene su molti aspetti del precedente contratto, tranne che per le materie riguardanti la Previdenza Complementare ed i Fondi interprofessionali.

FONTE (FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE)

Premesso che Fon.Te. è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, nella misura dello:1.0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro;2.0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori. Inoltre:1.dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto è pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR; 2.dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto è pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

FORTE (FONDO PER LA FORMAZIONE CONTINUA)

Le parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Secondo quanto risulta dall’accordo di rinnovo, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

PREAVVISO

La novità è costituita sostanzialmente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, dall’attribuzione della certificazione ad uno strumento ben definito relativamente l’avvenuta conoscenza del provvedimento stesso. Questo tipo di specificità è stata recepita dalla stratificata giurisprudenza di merito che assegna, alla data certa, un’importanza sostanziale e formale dal punto di vista probatorio in sede di controversia.Con il nuovo CCNL, i termini di preavviso per le dimissioni (e licenziamento), cambiano notevolmente. Diminuiscono, in maniera sostanziale, i giorni per tutti i livelli e le anzianità di servizio del comparto. Questo tipo di normazione tutela equamente le parti in causa e rende molto più snello il periodo di cessazione del rapporto di lavoro, facendo diminuire potenzialmente la nascita di una conflittualità, tipica e non rara di questo periodo o il divenire di eventi che ne provocano l’interruzione (malattia). Nella tabella qui sotto riportata è possibile notare le differenze rispetto alle disposizioni passate:

Rimane ferma l’impossibilità, da parte del lavoratore, di revocare le dimissioni una volta presentate al datore di lavoro. Viene ribadita, infine, l’importanza per i termini di presentazione nel computo temporale del preavviso (dal primo o dal sedicesimo giorno del mese di presentazione).

Leave a Reply