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Articoli pubblicati nella Categoria ‘Guide Pratiche’

Decreto Semplificazioni

giovedì, febbraio 23, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche, Lavoro

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, entrato in vigore il 10 Febbraio 2012, ha introdotto una serie di strumenti normativi volti all’interpretazione e alla semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di lavoro nei confronti di imprese e lavoratori.

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

L’ Art. 8 c. 1 dispone  che le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali, banditi a decorrere dal 30/06/2012, devono essere inviate esclusivamente per via telematica. Verranno considerate nulle le clausole dei bandi che saranno in contrasto con la presente disposizione.

 

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA

L’Art. 15 introduce importanti novità in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri intervenendo sulle competenze accertative e procedimentali delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

In particolare, a decorrere dal 01/04/2012, i soggetti preposti a disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi, fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi precedenti la data presunta del parto), saranno la Direzione territoriale del lavoro e la ASL.

Tale interdizione può essere disposta per impossibilità di spostamento ad altra mansione o per impossibilità di modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro.

La durata dell’interdizione anticipata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

  1. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
  3. quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L’astensione dal lavoro, nel caso di gravi complicanze della gravidanza, è disposta dall’ASL (non più dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro) mentre negli altri casi dalla Direzione territoriale del lavoro.

TERMINI PER IL RECUPERO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE NON DOVUTE

L’Art. 16, c.  8, lett. del Decreto semplificazioni prevede che, su proposta del Presidente dell’INPS, motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’ Amministrazione finanziaria, sarà il Ministero del Lavoro con apposito decreto ad individuare le fattispecie ed i termini entro i quali il termine del recupero delle prestazioni pensionistiche non dovute e’ prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.

PAGAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI INPS

Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’INPS devono essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di credito prepagate.

ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

L’art. 17 interviene in merito agli adempimenti previsti in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari soprattutto per ciò che concerne la comunicazione di assunzione e i rapporti di lavoro stagionali.

Ai sensi del Decreto la comunicazione obbligatoria di inizio del rapporto assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (modello Q) per  l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

In merito al lavoro stagionale invece, il nuovo Decreto stabilisce che, qualora lo Sportello unico per l’immigrazione, decorsi i 20 giorni per il rilascio dell’autorizzazione, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  2. il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

Fermo restando il limite di validità massima di 9 mesi, l’autorizzazione al lavoro stagionale si  intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi (20 giorni) e massimi (9 mesi) anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di  lavoro successivi.

Tale autorizzazione viene rilasciata a ciascuno di essi, qualora il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

ASSUNZIONI  NEL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Come per il settore del turismo, anche nei pubblici esercizi, ai sensi dell’art. 18 del Decreto, il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, può integrare la comunicazione di assunzione entro il 3° giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Con l’entrata in vigore del presente decreto, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, è stato inoltre eliminato l’obbligo di comunicazione di assunzione al centro impiego entro 5 giorni in caso di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni.

Alla luce di quanto sopra però il Ministero del Lavoro è intervenuto chiarendo che i datori di lavoro sono comunque obbligati ad inviare una comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Viene tuttavia data la possibilità di adempiere a tale obbligo mediante l’invio dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro. Tale comunicazione sintetica deve comunque essere integrata entro i 3 giorni successivi all’instaurazione del rapporto pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista (da € 100 a € 500).

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

In materia di collocamento obbligatorio l’art. 18 del Decreto consente, al datore di lavoro privato che abbia fatto ricorso ad interventi di integrazione salariale, ai fini della fruizione dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, di presentare apposita comunicazione al competente servizio provinciale ovvero al Ministero del Lavoro in caso di unità produttive ubicate in più province.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il Decreto semplificazioni è intervenuto in materia per fornire indicazioni interpretative sull’applicazione del regime sanzionatorio. Infatti ai fini dell’applicazione delle sanzioni per violazioni in materia di tenuta del Libro Unico del lavoro l’art. 19 c.1 del Decreto precisa che:

  • la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione;
  • la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Tali precisazioni non vanno comunque ad incidere sulle modalità applicative delle sanzioni che rimangono comunque inalterate.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO

Con l’entrata in vigore del decreto Sviluppo (D.L. 70/2011) era stata prevista, nei confronti di imprese situate nei territori del Mezzogiorno (Abruzzo,  Basilicata,Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) la possibilità di fruire di un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. Ai sensi del nuovo Decreto semplificazioni l’assunzione deve essere operata nei 24 mesi successivi al 14/05/2011.

Il credito di imposta viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro 2 anni dalla data di assunzione.

Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

La nuova formulazione normativa interviene dunque chiarendo che la solidarietà, quanto al profilo retributivo comprende le quote di TFR in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto eliminando così qualsiasi ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dell’appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, abbia maturato il diritto al trattamento.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

Ai sensi dell’art. 37 del Decreto, le imprese costituite in forma societaria che, al 10/02/2012, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese, devono provvedere a tale comunicazione entro il 30/06/2012.

Imprenditoria giovanile

sabato, febbraio 18, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche, Lavoro

REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE

L’art. 27 del D.L. n. 98/2011 (cd. Manovra estiva) è intervenuto riformando il regime dei minimi. Sono stati introdotti nuovi requisiti in precedenza non esistenti ed è stato varato un nuovo regime contabile. Tale regime è stato denominato “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità”.

Il nuovo regime di vantaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento con la finalità di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro. Si tratta di un regime assai conveniente, senza applicazione dell’IVA, soggetto a tassazione con una imposta sostitutiva del 5% ed è possibile accedervi al semplice verificarsi dei requisiti di legge.

REQUISITI

L’accesso al regime di vantaggio viene riconosciuto a condizione che:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività cui applica il regime di vantaggio, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
  4. nell’anno solare precedente il contribuente non abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 30.000 euro;
  5. nell’anno solare precedente il contribuente non abbia effettuato cessioni all’esportazione;
  6. nell’anno solare precedente il contribuente non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), dello stesso Testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
  7. nel triennio solare precedente il contribuente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

In presenza di tali requisiti, sui redditi prodotti si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, anziché in quella del 20%, come previsto dal comma 105 dell’art. 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

DURATA

Il regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione (dal 2012 in avanti) o che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

Il regime di vantaggio può essere applicato anche per più di 5 anni, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno.

ADEMPIMENTI

Gli adempimenti (obblighi ed esoneri) ricorrenti per i contribuenti che applicano il regime di vantaggio sono:

  1. numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  2. certificazione dei corrispettivi, con indicazione in luogo dell’ammontare dell’imposta, se è emessa fattura, che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell’imposta stessa, il regime di franchigia;
  3. per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di acquisto per le quali risultano debitori dell’imposta, integrazione della fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versamento di tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette;
  4. presentazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari;
  5. effettuazione della rettifica della detrazione dell’IVA al momento dell’ingresso e della fuoriuscita dal regime;
  6. versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo;
  7. manifestazione preventiva della volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES;
  8. esonero dall’IRAP e dall’obbligo della dichiarazione;
  9. esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
  10. esonero dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (cd. spesometro);
  11. esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti collocati in Paesi black list;
  12. esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività per le quali non ricorre l’obbligo di certificazione con ricevuta o scontrino fiscale (art. 2 D.P.R. n. 696/1996).

I ricavi ed i compensi prodotti dai soggetti che applicano il regime di vantaggio non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto. Per informare il committente e preservarlo da possibili contestazioni, è stato previsto che «i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO E PER IL REGIME DEGLI “EX MINIMI”

I contribuenti in possesso dei requisiti per l’accesso al regime agevolato possono inoltre:

  1. optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, determinando il reddito ed avvalendosi di uno dei regimi contabili secondo le modalità previste dal T.U.I.R.;
  2. optare per il regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, (cosiddetti «ex minimi»).

L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Pensione di reversibilità

venerdì, febbraio 17, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche, Lavoro

NOVITA’ IN MATERIA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 

La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.

Tale pensione viene definita:

  1. di reversibilità se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento;
  2. indiretta se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento.

In caso di decesso di pensionato, la reversibilità spetta in ogni caso, mentre in caso di lavoratore, il diritto spetta se il defunto aveva 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa o almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

I familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità come superstiti sono:

  1. il coniuge (anche se separato)
  2. i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minorenni, maggiorenni se ancora studenti – fino a 26 anni se universitari – o inabili al lavoro);
  3. in mancanza di coniuge e figli, i genitori (se hanno più di 65 anni al momento del decesso del figlio, se a carico dello stesso e se non percepiscono altra pensione)

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato se:

  1. titolare di assegno divorziale;
  2. non ha contratto nuove nozze;
  3. la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.

In presenza di più coniugi aventi diritto sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti e nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti verrà valutata la convivenza more uxorio.

NUOVI LIMITI

Il comma 5 dell’art. 18 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto alcune novità in materia pensioni di reversibilità. Con la manovra estiva del luglio 2011 è stato infatti previsto un limite minimo di età o di anni di matrimonio per godere della pensione di reversibilità qualora il superstite sia il coniuge. La norma, è finalizzata a contrastare il fenomeno delle badanti, per lo più di giovane età, che, per convenienza, sposano il proprio assistito in tarda età.

La disposizione stabilisce una riduzione dell’aliquota percentuale della pensione a favore del coniuge superstite nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni.

La riduzione è stata stabilita nella misura pari al 10% «in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci»: nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Tale disposizione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti ovvero inabili.

NUOVE ESCLUSIONI

Con la L. 27 luglio 2011, n. 125, è stata prevista l’esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto ad un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

In particolare, è stato stabilito che non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli artt. 575, 584 e 586 c.p. in danno dell’iscritto o del pensionato.