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CIG, mobilità e disoccupazione: massimali 2011
giovedì, febbraio 17, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
| L’I.N.P.S., con la circolare 4 febbraio 2011, ha comunicato la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione validi per l’anno 2011.
Come noto, l’articolo 1, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, i ‘tetti’ dei trattamenti
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| di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. |
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1. Trattamenti di integrazione salariale
Come noto, l’ordinamento vigente prevede che l ‘indennità di cassa integrazione spettante al lavoratore è pari all’ 80% della retribuzione che essi avrebbero percepito in caso di normale attività lavorativa, limitatamente alle ore integrabili [ Articolo 2, Legge n. 164/1975].
In realtà, tale percentuale nella gran parte dei casi risulta di molto inferiore da quella normalmente percepita in quanto il legislatore ha introdotto il rispetto di valori massimali mensili, che rappresentano la misura massima del trattamento. Infatti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge n. 223/1991 prevede che ‘l’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 [ Articolo 14, comma 1, L. n. 223/1991].
Il ‘tetto’ dei trattamenti di integrazione salariale varia:
Di fatto, per l’anno 2011, i suddetti ‘tetti’ dei trattamenti di integrazione salariale, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Con circolare I.N.P.S. 4 febbraio 2011, n. 25, l’istituto ha indicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
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n.b. detti importi massimi devono essere incrementati del 20% per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali [art.2, comma 17, L. 548/1995].
2. Indennità di mobilità
Come noto, la misura dell’indennità di mobilità deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai sensi del suddetto articolo, l’indennità spetta nella seguente misura percentuale:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
In ogni caso, il suddetto trattamento non può superare i massimali stabiliti annualmente; come per la misura del trattamento di integrazione salariale, il ‘tetto’ massimo per l’indennità di mobilità è determinato, per l’anno 2011, nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’I.N.P.S., ha pertanto riportato gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

3. Altri trattamenti
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2e3 della Legge n. 223/1991 ovvero quello di cui all’articolo 3, comma 3 L. 451/1994 trovano applicazione i tetti indicati per l’indennità di mobilità;
I lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia [ L. 427/1975] l’importo da corrispondere è fissato per l’anno 2011 in € 558,27 al netto della riduzione del 5,84%;
Gli importi massimi mensili dell’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari per il 2011 ad € 906,8 e € 1.089,89;
Gli importi massimi mensili dell’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quelli per la disoccupazione agricola con requisiti normali ridotti sono fissati in € 892,96 ed € 1.073,25 [ sono mantenuti gli importi stabiliti per l’anno 2010, circolare inps n. 18/2010];
L’importo mensile dell’assegno per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari ad € 541,38.
I lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia [ L. 427/1975] l’importo da corrispondere è fissato per l’anno 2011 in € 558,27 al netto della riduzione del 5,84%;
Gli importi massimi mensili dell’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari per il 2011 ad € 906,8 e € 1.089,89;
Gli importi massimi mensili dell’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quelli per la disoccupazione agricola con requisiti normali ridotti sono fissati in € 892,96 ed € 1.073,25 [ sono mantenuti gli importi stabiliti per l’anno 2010, circolare inps n. 18/2010];
L’importo mensile dell’assegno per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari ad € 541,38.
















































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