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Congedo parentale e contribuzione sotto la lente del ministero

sabato, aprile 30, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO 

Il Ministero del lavoro con Int. n. 17/2011 in risposta ad apposito quesito avanzato in maniera analitica dall’AGIDAE, cioè l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica ha chiarito che l’indennità economica nonché la contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per

congedo parentale straordinario per coloro che assistono persone con handicap grave, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.

L’INDENNITA’ ECONOMICA

Per il periodo di fruizione del congedo parentale straordinario per l’assistenza a persone con handicap grave, spetta al richiedente un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta ed il periodo stesso viene coperto da contribuzione figurativa.

I CONTRIBUTI FIGURATIVI

Anche in merito al riconoscimento dei contributi figurativi, la disposizione normativa di cui all’art. 20, comma 2, legge n. 133/2008 stabilisce che gli stessi sono dovuti ai lavoratori anche iscritti a fondi diversi dal Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti istituito presso l’INPS.

L’ISCRIZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI

Le scuole elementari parificate (in virtù dell’obbligo di assicurare tutto il personale docente alla Cassa Pensioni Insegnanti, poi confluita nell’INPDAP, istituita presso il Ministero del tesoro), dall’anno scolastico 2008/2009, sono state ricondotte nell’ambito delle scuole paritarie e pertanto non è più sancito in maniera espressa l’obbligo di iscrizione all’INPDAP per il personale dipendente cui è riconosciuta tale facoltà di opzione.

Ne deriva dunque che il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate risulta assicurato contestualmente sia all’INPDAP per le prestazioni pensionistiche, sia all’INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario.

IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Per quanto riguarda i contributi assistenziali, cd. «contribuzione minore», è previsto il versamento all’INPS per assicurare le relative indennità economiche per i periodi di malattia, maternità, disoccupazione, nonché i contributi figurativi nei casi previsti dalla legge.

IL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO

Per quanto concerne l’indennità di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, la Direzione generale per le Politiche Previdenziali, ha dato indicazioni all’INPS per l’erogazione della suddetta prestazione ai soli datori di lavoro privati che possano conguagliare l’anticipazione con i contributi IVS, invalidità-vecchiaia-superstiti, versati allo stesso INPS.

Infatti, riconoscere soltanto ai datori di lavoro privati la possibilità di conguagliare le anticipazioni con i contributi pensionistici (IVS) che versano allo stesso INPS costituisce una semplice indicazione operativa volta a consentire al datore di lavoro di recuperare le somme anticipate, a titolo di indennità, attraverso la detrazione sulla contribuzione dovuta (meccanismo analogo all’anticipo delle indennità di maternità e malattia).

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