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Controlli automatizzati
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attività di verifica in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni riguardanti:
L’attività di controllo automatizzata comporta da parte dell’Agenzia delle Entrate:
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Come sottolinea l’Agenzia, nell’attività di controllo automatizzata vi rientra anche la verifica che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito sia in termini di effettivo utilizzo dello stesso”. |
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Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 462/97 “alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito” emerse a seguito dell’attività di controllo “automatizzata” è applicabile la sanzione per ritardato od omesso versamento stabilita dall’art. 13, D. Lgs. n. 471/97, che prevede una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo. L’AVVISO BONARIO L’avviso bonario consiste dunque nella comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli esiti dei controlli automatizzati relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. La ricezione da parte del contribuente (diretta o per il tramite dell’intermediario che ha inviato la dichiarazione) del c.d. “avviso bonario”, ossia dell’esito del controllo “automatizzato”:
In caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’“avviso bonario” si applica la sanzione ridotta del 10% (1/3). IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E’ possibile correggere gli errori e le omissioni presenti nelle dichiarazioni mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa “a sfavore” entro i termini per l’accertamento. Per quanto riguarda le “irregolarità tributarie che ne derivano” è possibile ridurre le sanzioni tramite ravvedimento operoso se:
In caso di utilizzo del ravvedimento operoso la sanzione è dunque ridotta:
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