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Controlli automatizzati

sabato, giugno 18, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 10 maggio 2011 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attività di verifica in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni riguardanti: 

  1. la misura della sanzione applicabile in caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente;
  2. la comunicazione degli esiti dei controlli, c.d. “avvisi bonari”, prima della scadenza dei termini per il ravvedimento operoso.


L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO “AUTOMATIZZATA”

L’attività di controllo automatizzata comporta da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  1. la correzione degli errori materiali e di  calcolo relativi alla determinazione di  imponibili, imposte e riporto eccedenze di imposta da precedenti dichiarazioni
  2. la riduzione delle deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta non spettanti o superiori a  quelli consentiti
  3. il controllo della tempestività dei  versamenti effettuati mediante mod. F24 e la loro rispondenza alla dichiarazione


COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

Come sottolinea l’Agenzia, nell’attività di controllo automatizzata vi rientra anche la verifica che l’ammontare delle compensazioni effettuate per ciascuna imposta non sia superiore a quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di disponibilità del credito sia in termini di effettivo utilizzo dello stesso”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 462/97 “alle somme dovute a titolo di imposta o di minor credito” emerse a seguito dell’attività di controllo “automatizzata” è applicabile la sanzione per ritardato od omesso versamento stabilita dall’art. 13, D. Lgs. n. 471/97, che prevede una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.

L’AVVISO BONARIO

L’avviso bonario consiste dunque nella comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli esiti dei controlli automatizzati relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

La ricezione da parte del contribuente (diretta o per il  tramite dell’intermediario che ha inviato la dichiarazione) del c.d. “avviso bonario”, ossia dell’esito del controllo “automatizzato”:

  1. non preclude la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, entro i predetti termini;
  2. preclude l’utilizzo del ravvedimento operoso in quanto tale ricezione costituisce “formale conoscenza da parte del contribuente” di una attività di controllo.

In caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’“avviso bonario”  si applica la sanzione ridotta del 10% (1/3).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E’ possibile correggere gli errori e le omissioni presenti nelle dichiarazioni mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa “a sfavore” entro i termini per l’accertamento.

Per quanto riguarda le “irregolarità tributarie che ne derivano” è possibile ridurre  le sanzioni tramite ravvedimento operoso se:

  1. la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione”
  2. la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano già  iniziati accessi, ispezione, verifiche o altre attività amministrative delle quali il contribuente ha formale conoscenza.

In caso di utilizzo del ravvedimento operoso  la sanzione è dunque ridotta:

  1. al 3% (1/10) se effettuato entro 30 giorni dalla commissione della violazione
  2. al 3,75% (1/8) se effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione.

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