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Crediti Agevolati
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IL FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI ……………………………………………………………… |
| Con decreto del 12 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, adottato con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, viene disciplinato il cd. «Fondo per il credito ai giovani» destinato a | ![]() |
| sviluppare ed incrementare le politiche in favore dei giovani ed in particolare a perseguire l’obiettivo della promozione e dell’attuazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito da parte di giovani.
Il Fondo è stato istituito con D.L. 2 luglio 2007, n. 81, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni. Già il decreto adottato di concerto dai Ministri pro tempore delle politiche giovanili e le attività sportive, e dell’economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, disciplinava le modalità di attuazione e gestione del Fondo; tuttavia l’estrema complessità della procedura ivi prevista per l’accesso ai crediti, nonché il limitato importo dei crediti concedibili hanno fatto scaturire l’esigenza di rivedere la disciplina dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo e di rilascio e di operatività delle garanzie. Rispetto al decreto precedente, l’attuale misura mira a rendere l’adesione all’intervento maggiormente «appetibile» attraverso l’incremento degli importi dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo (da un precedente ammontare massimo di diecimila euro ad un ammontare massimo di venticinquemila euro) ma, soprattutto, a rispondere alle reali esigenze dei giovani con l’introduzione di un vero e proprio «prestito d’onore» ………………………………………………… LA GESTIONE DEL FONDO ………………………………………………… Nell’attuale decreto si rileva, inoltre, una maggiore semplificazione, per il singolo utente, delle procedure per l’ammissione alla garanzia, che vede essenzialmente il coinvolgimento di due soli soggetti (il gestore pubblico e lo sportello bancario). Il Dipartimento della gioventù rappresenta il soggetto attuatore delle iniziative descritte nel decreto e per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (Gestore). Il Ministro della gioventù stipula, altresì, con l’Associazione Bancaria Italiana ABI (finanziatore) un apposito protocollo di intesa con il quale viene individuato, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, il contenuto di uno schema di Convenzione, da sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire. ……………………………………………… REQUISITI SOGGETTIVI ……………………………………………… Premesso che sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell’ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, tali soggetti alternativamente devono risultare: 1) iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100; 2) iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110; 3) iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110; 4) iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 5) iscritti ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale; b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore». …………………………………………….. REQUISITI OGGETTIVI …………………………………………….. I finanziamenti si riferiscono ai corsi e ai master sopra indicati; le rate del finanziamento successive alla prima, vengono erogate previa presentazione ai soggetti finanziatori (banche ed intermediari finanziari) dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti. Si evidenzia, inoltre, che i finanziamenti sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro. La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni; il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento. ………………………………………………. LA PROCEDURA DI AMMISSIONE ………………………………………………. La procedura di ammissione (che avviene esclusivamente per via telematica) inizia con la presentazione, da parte del beneficiario, direttamente allo sportello di uno dei finanziatori aderenti al Protocollo, della richiesta di finanziamento corredata della documentazione necessaria per accedere al finanziamento medesimo. Il finanziatore comunica, poi, al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia per i finanziamenti concedibili (come sopra descritti). Il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo (secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta), verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilità del Fondo, il Gestore nega l’ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento della gioventù entro 7 giorni lavorativi. Il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia, comunica al Gestore entro 15 giorni lavorativi l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento. L’efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del finanziamento. Con le stesse modalità i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento. Il decreto prevede, infine, la procedura per l’attivazione della garanzia con l’indicazione specifica dei termini temporali che devono essere rispettati dal finanziatore e dal Gestore nel compimento delle loro attività. |















































