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Deducibilità dei compensi e del TFM
| Il rapporto tra amministratori e società di capitali è stato spesso oggetto di attenzione da parte degli organismi preposti ai controlli e all’accertamento fiscale soprattutto in merito al fatto che normalmente la società subisce un prelievo attenuato rispetto a quello dell’amministratore persona fisica. |
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Occorre inoltre considerare che il compenso all’amministratore è deducibile per la società, mentre la distribuzione del dividendo non lo è. Alcune recenti pronunce giurisdizionali sono giunte infatti fino al disconoscimento della deducibilità fiscale dei compensi erogati dalle società agli amministratori dopo una pluriennale sequenza di controversie. |
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| IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DEL COMPENSO
Secondo le recenti pronunce della Corte di Cassazione, il diritto dell’amministratore al compenso deve associarsi a una specifica delibera societaria, non essendo a tal fine sufficiente la delibera di approvazione del bilancio recante l’indicazione del relativo costo. Nell’ambito del contenzioso che veda contrapposti in sede civile l’amministratore unico e la società, se quest’ultima afferma l’inesistenza della delibera sociale sulla quale si fonda il diritto al compenso dell’amministratore medesimo, ha l’onere di provare l’inesistenza della delibera. DEDUCIBILITA’ DEL COMPENSO Nella Sent. n. 18702 del 13 agosto 2010, la Corte di Cassazione ha affermato l’indeducibilità dei compensi agli amministratori, sulla base dell’assimilazione tra questi e la figura dell’imprenditore. La Corte sottolinea che le pronunce più recenti si sono orientate nel senso della deducibilità e dell’insindacabilità di tale costo da parte dell’Agenzia delle entrate, «non prevedendo la nuova formulazione dell’art. 62 T.U.I.R. il richiamo di un parametro da utilizzare nella valutazione dell’entità di tali compensi». La previgente formulazione dell’art. 59, comma 3, D.P.R. n. 597/1973, individuava invece un «tetto massimo» di congruità, corrispondente alle misure correnti dei compensi per gli amministratori non soci. Il Testo Unico del 1986 ha invece pienamente legittimato la piena deduzione dei compensi in parola, perché, alla luce del «vecchio» art. 62, comma 3, ripreso nell’attualmente vigente art. 95, comma 5, «i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico». DEDUCIBILITA’ DEL TFM Il trattamento di fine mandato – TFM – che viene riconosciuto dalla società agli amministratori, riguarda la quota erogata in occasione della cessazione della loro funzione. Sempre in merito ai problemi di legittimità e congruità che hanno riguardato anche i compensi «ordinari» agli amministratori sono intervenute l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e l’Agenzia delle Entrate. Secondo l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto degli amministratori sono deducibili per competenza da parte dell’impresa non dovendosi ritenere tale deducibilità subordinata né al momento in cui è stata deliberata dall’assemblea la corresponsione dell’indennità, né al fatto che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Secondo l’Agenzia delle entrate invece, intervenuta con propria Ris. n. 211/E il 22 maggio 2008:
L’AIDC per contro afferma l’incondizionata deducibilità dell’accantonamento in bilancio per il TFM in base al principio di competenza, così argomentando:
Per l’AIDC dunque il riferimento all’art. 17 «non può che essere inteso come mero riferimento alla natura della indennità di fine rapporto», e conseguentemente non dovrebbe essere richiesto, ai fini della deducibilità degli accantonamenti, il rispetto delle condizioni ivi previste, bensì il semplice ricorrere del nesso di inerenza. |















































