CCNL
collegato lavoro
conciliazione
Consulente
contratto
contributi
contribuzione
dipendente
dipendenti
inps
Lavoratore
lavoratori
Lavoro
licenziamento
malattia
pensione
previdenza
sanzioni
sicurezza
uniemens Azienda – Organizzazione (5)
Contratto Collettivo (3)
Guide Pratiche (38)
Lavoro (64)
Organizzazione (2)
Pensione (1)
WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck requires Flash Player 9 or better.
Dipendenti dalle imprese assicuratrici
| Il nuovo fondo di solidarietà per i dipendenti dalle imprese assicuratrici
L’ISTITUZIONE DEL FONDO |
| Con i contratti collettivi nazionali del 17 settembre 2007 e del 19 settembre 2007, sottoscritti da ANIA e dalle Organizzazioni Sindacali del settore assicurativo, è stato istituito presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle | ![]() |
|
imprese assicuratrici» al fine di gestire le situazioni di eccedenze transitorie o strutturali di personale nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, o di situazioni di crisi del settore delle Imprese assicuratrici. Il D.I. 21 gennaio 2011, n. 33 (in G.U. n. 73 del 30 marzo 2011), adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. 23 agosto 1988, n. 400, istituisce presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici», dettandone il relativo Regolamento. Il Fondo, godendo di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ha lo scopo di fornire al personale dipendente non dirigente delle imprese che applicano i contratti collettivi del settore delle assicurazioni, uno strumento di supporto, che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione. LE PRESTAZIONI Nell’ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; I fondo provvede inoltre in via straordinaria all’erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo, per un periodo massimo di 60 mesi sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura. Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia. IL FINANZIAMENTO A decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.I. n. 33/2011, le prestazioni del Fondo sono finanziate dai seguenti contributi:
CONTRIBUTO ORDINARIO Per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti non dirigenti con contratto a tempo indeterminato. CONTRIBUTO ADDIZIONALE In caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore in misura non superiore al 1,50%; CONTRIBUTO STRAORDINARIO Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa. |















































