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Doppia Contribuzione per i Soci di Srl Commerciale

venerdì, gennaio 21, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
PREMESSA
La manovra finanziaria d’estate,ovvero la legge 122/2010, ha fornito un’interpretazione autentica della norma riguardante l’aspetto contributivo dei soci di Società a responsabilità limitata commerciale.
Nello specifico la nuova normativa interpreta autenticamente l’art.1 commi 203 e 208 della legge 662/1996, contrapponendosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sezioni riunite civ.) con sentenza n. 3240/2010. In sintesi, la legge 662/1996 all’art. 1 c. 203 indica chi siano i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione assicurativa commercianti, e al comma 208 vengono indicati i criteri di scelta di iscrizione alla gestione assicurativa, in caso di esercizio contemporaneo di varie attività autonome.Interpretazioni della normativaI problemi sembrano sorgere in relazione all’interpretazione della normativa suindicata.Infatti l’art. 1 comma 203, che di seguito si riporta, indica i requisiti dei soggetti che devono provvedere all’iscrizione alla gestione commercianti.

Comma 203. Il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e’ sostituito dal seguente:
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

 

In caso di svolgimento contemporaneo , da parte di un soggetto, di diverse attività autonome, l’Inps deve decidere, secondo il criterio della prevalenza, quale sia la gestione assicurativa alla quale il soggetto debba iscriversi.

Comma 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attivita’ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attivita’ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attivita’ prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo’ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

 

Il dubbio interpretativo si pone, nel caso specifico, per i soci di società a responsabilità limitata commerciale, in quanto, l’INPS secondo una sua interpretazione con circolare n. 25 del 1997 ha stabilito che, nel caso in cui un socio di SRL commerciale svolga anche in società diverse, la duplice attività, gestionale in qualità di amministratore e operativa a qualsiasi livello, è necessario valutare la prevalenza dell’attività svolta. Nel caso in cui il soggetto partecipi attivamente alla vita aziendale, apportando la propria operatività e al tempo stesso svolga anche attività di amministratore, con la percezione di compensi, l’iscrizione alla gestione assicurativa è duplice; poiché l’iscrizione alla gestione commercianti prevede il criterio della prevalenza, allora l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria. Diventa obbligatoria però, anche l’iscrizione alla gestione separata, nel caso di percezione emolumenti per lo svolgimento della funzione gestionale, poiché l’iscrizione è basata su criteri reddituali.

Nel caso in cui invece, il soggetto svolga in prevalenza l’attività di amministratore, allora l’iscrizione è prevista alla sola gestione separata, poiché il criterio della prevalenza è previsto solo per la gestione commercianti.

La sentenza della Cassazione a sezioni riunite n. 3240/2010 ha letteralmente sconvolto le interpretazioni dell’INPS,  ponendo fine all’applicazione della duplice iscrizione, sostenendo che la normativa in oggetto, ovvero l’art. 1 comma  208, non pone alcuna esclusione all’applicazione del criterio della prevalenza alle diverse forme di gestione assicurativa. A tal proposito nella sentenza viene ribadito il concetto dello svolgimento di attività autonome e non miste, come sempre interpretato dall’inps, includendo pertanto meramente le gestioni artigiane e commercianti. Inoltre nella sentenza, viene ribadito come l’aver utilizzato, da parte del legislatore il termine autonome e non miste, non possa escludere i soci soggetti all’iscrizione alla gestione separata.

Infine,  nella sentenza vengono anche identificati gli elementi caratterizzanti l’attività gestionale e quella operativa, indicando a livello gestionale i non meri atti giuridici, ma facendo rientrare tutta quella serie di attività di coordinamento e gestione che permettono il buon andamento dell’azienda. Ovvero, nella sentenza non vengono indicati astrattamente  i principi secondo i quali è possibile effettuare la scelta della gestione alla quale iscriversi, bensì anche gli elementi che permettono di individuare la giusta procedura da adottare nella scelta dell’iscrizione alla gestione assicurativa. Ovvero:

  1. Accertare se il socio svolge attività operativa abitualmente e in prevalenza rispetto ad altri fattori produttivi;
  2. se manca il requisito 1, occorre iscrivere obbligatoriamente il socio alla gestione separata;
  3. se il requisito 1 è presente, allora occorre stabilire la prevalenza tra l’aspetto operativo e quello funzionale e procedere all’iscrizione alla gestione assicurativa prevista.

Legge 122/2010 – manovra correttiva

L’emanazione della sentenza di Cassazione avrebbe provocato un forte contraccolpo alle casse dell’INPS, escludendo la possibilità della duplice iscrizione alla gestione assicurativa.

Il Legislatore essendosi, quindi accorto di aver lasciato un vuoto interpretativo al comma 208, ha provveduto con l’art. 12 c. 11 del D.L. 78/2010 convertito poi in legge 122/2010 a correggere gli eventuali dubbi interpretativi sorti e dipanati dalla sentenza della cassazione. Infatti, nella stesura dell’art. 12 ha provveduto ad escludere definitivamente dall’applicazione dell’art. 1 comma 208 della legge 662/1996 i lavoratori soggetti all’iscrizione alla gestione separata, includendo nella tipologie delle attività autonome svolte, gli artigiani, i commercianti i coltivatori diretti, escludendo pertanto coloro per i quali ricorra l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Conclusioni

In presenza di un socio di SRL commerciale che svolga sia la funzione gestionale che quella operativa occorre stabilire la prevalenza dell’attività svolta.

  1. Se viene svolta in prevalenza attività operativa, allora l’iscrizione è duplice, se per lo svolgimento dell’attività di amministratore vengono percepiti compensi  => iscrizione gestione commercianti – iscrizione gestione separata.
  2. Se viene svolta in prevalenza attività gestionale, allora l’iscrizione è prevista alla gestione separata se percepisce emolumenti, in caso contrario non sussiste l’obbligo di iscrizione ad alcuna gestione assicurativa, per mancanza del requisito della prevalenza della funzione operativa rispetto a quella gestionale.

Per la determinazione della prevalenza, l’Inps, nelle sue interpretazioni, non potrà però non tener conto della procedura prevista dalla Cassazione per l’identificazione del criterio, ovvero la prevalenza non è da considerarsi in relazione alle altre attività svolte dallo stesso soggetto, ma in relazione agli altri fattori produttivi o per meglio dire in relazione agli altri soggetti che svolgono funzioni all’interno della stessa azienda.

Occorre infine stabilire se, l’interpretazione autentica del comma 208 è da considerarsi chiarificatrice della norma, con effetto di retroattività o di interpretazione novativa con effetti solo successivi alla sua emanazione.

One Response to “Doppia Contribuzione per i Soci di Srl Commerciale”

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