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| FONDO MECENATI: un’opportunità per gli under 35 |
| Con D.M. del 12 novembre 2010 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, il cd. «Fondo Mecenati» finalizzato a cofinanziare progetti volti a promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile ed il talento e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni. | ![]() |
Le finalità della misura prevista scaturiscono dall’esigenza di predisporre specifiche iniziative in favore dei giovani, finalizzate a consentire loro di partecipare attivamente ed equamente alla vita economica, sociale, democratica e culturale, incentivando le potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione, incoraggiando il lavoro autonomo e l’imprenditorialità. LE FINALITA’ Il «Fondo Mecenati» – la cui dotazione ammonta a 40 milioni di euro – opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate.Il cofinanziamento alle persone giuridiche viene concesso a titolo di compartecipazione finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, e comunque sino ad un massimo di 3 milioni di euro.I progetti devono inoltre essere di rilevanza nazionale (da attuare, quindi, in non meno di tre Regioni), nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna e devono essere finalizzati a:
I REQUISITI DI ACCESSO Le persone giuridiche private, con sede legale in Italia, alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Le suddette imprese devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
LE MODALITA’ DI ACCESSO Le modalità relative alla presentazione delle domande di accesso al fondo, ai requisiti richiesti, all’erogazione del cofinanziamento ai beneficiari, nonché ad ogni informazione utile al riguardo saranno previste in un apposito avviso pubblico emanato dal Dipartimento della gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Ministro della gioventù e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’esame delle domande e dei progetti spetta al Dipartimento della gioventù che accerta che i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili siano conformi a quanto stabilito nel decreto in argomento (in particolare all’art. 2, commi 3 e 4) e nell’avviso pubblico per poi ammetterli a finanziamento, secondo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate sul Fondo. Un’apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento ed i beneficiari regolerà successivamente i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità ed ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di rendicontazione delle spese. LA PERDITA DEI BENEFICI All’art. 9 del decreto in esame sono, infine, elencate le cause di decadenza dal cofinanziamento. In tali ipotesi la decadenza viene disposta dal Dipartimento della gioventù con apposito provvedimento motivato da notificare ai soggetti ammessi al beneficio. A seguito della decadenza, il Soggetto Gestore del Fondo provvede, poi, al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si evidenzia, inoltre, che è fatto espresso divieto alle imprese che usufruiscono del beneficio di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il cofinanziamento a pena di risoluzione della convenzione. |















































