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Fondo Mecenati

sabato, ottobre 8, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
 FONDO MECENATI: un’opportunità per gli under 35

 

Con D.M. del 12 novembre 2010 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, il cd. «Fondo Mecenati» finalizzato a cofinanziare progetti volti a promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile ed il talento e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni.  
Le finalità della misura prevista scaturiscono dall’esigenza di predisporre specifiche iniziative in favore dei giovani, finalizzate a consentire loro di partecipare attivamente ed equamente alla vita economica, sociale, democratica e culturale, incentivando le potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione, incoraggiando il lavoro autonomo e l’imprenditorialità. LE FINALITA’ Il «Fondo Mecenati» – la cui dotazione ammonta a 40 milioni di euro – opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate.Il cofinanziamento alle persone giuridiche viene concesso a titolo di compartecipazione finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, e comunque sino ad un massimo di 3 milioni di euro.I progetti devono inoltre essere di rilevanza nazionale (da attuare, quindi, in non meno di tre Regioni), nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna e devono essere finalizzati a:

  1. promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la nascita o l’avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori: dell’eco-innovazione e dell’innovazione tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabilità sociale d’impresa; della promozione dell’identità italiana ed europea;
  2. sostenere lo sviluppo del talento, dell’immaginazione, della creatività e delle capacità d’innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell’arte, della moda e del design dei giovani di età inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze formative;
  3. promuovere lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo l’acquisizione e/o l’utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani di età inferiore ai 35 anni.

 

I REQUISITI DI ACCESSO

Le persone giuridiche private, con sede legale in Italia, alla data di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica amministrazione;
  2. non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
  3. aver realizzato, negli ultimi due esercizi approvati un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;
  4. essere regolarmente costituite da almeno 5 anni.

Le suddette imprese devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:

  1. in caso di imprese individuali, il titolare deve essere un giovane di età inferiore ai 35 anni;
  2. in caso di società di persone, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote;
  3. in caso di società di capitali, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo di amministrazione;
  4. in caso di società cooperative i giovani di età inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di amministrazione.

 

LE MODALITA’ DI ACCESSO

Le modalità relative alla presentazione delle domande di accesso al fondo, ai requisiti richiesti, all’erogazione del cofinanziamento ai beneficiari, nonché ad ogni informazione utile al riguardo saranno previste in un apposito avviso pubblico emanato dal Dipartimento della gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Ministro della gioventù e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’esame delle domande e dei progetti spetta al Dipartimento della gioventù che accerta che i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili siano conformi a quanto stabilito nel decreto in argomento (in particolare all’art. 2, commi 3 e 4) e nell’avviso pubblico per poi ammetterli a finanziamento, secondo l’ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate sul Fondo.

Un’apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento ed i beneficiari regolerà successivamente i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità ed ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di rendicontazione delle spese.

LA PERDITA DEI BENEFICI

All’art. 9 del decreto in esame sono, infine, elencate le cause di decadenza dal cofinanziamento. In tali ipotesi la decadenza viene disposta dal Dipartimento della gioventù con apposito provvedimento motivato da notificare ai soggetti ammessi al beneficio. A seguito della decadenza, il Soggetto Gestore del Fondo provvede, poi, al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Si evidenzia, inoltre, che è fatto espresso divieto alle imprese che usufruiscono del beneficio di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il cofinanziamento a pena di risoluzione della convenzione.

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