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Formazione Lavoro e Reinserimento: Aspetti Previdenziali
| 1. Il contratto di formazione e lavoro Come noto, con l’introduzione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di inserimento ha di fatto sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro nelle le aziende private. Pertanto, il suddetto contratto di formazione ad oggi risulta ancora operativo per le sole pubbliche amministrazioni. |
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| La normativa nazionale in materia di contratti di formazione e lavoro è regolata dalle Leggi n. 863/1984, n. 291/1988, n. 407/1990, n. 169/1991, n. 451/1994 e n. 196/1997. Il contratto di formazione e lavoro, di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, come convertito dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni, è un particolare rapporto di lavoro a tempo determinato caratterizzato:
In particolar modo il suddetto contratto è un contratto che è stato introdotto dal legislatore al fine di incentivare l’occupazione giovanile, con conseguente obbligo di formazione da parte del datore di lavoro a fronte di cospicue agevolazioni. |
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IL CONTRATTO
determinano una sospensione del rapporto di formazione e una corrispondente proroga del termine per un periodo pari alla durata della causa di sospensione.
Agevolazioni Contributive Il virtù dell’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, il datore di lavoro che assuma lavoratori con contratti di formazione e lavoro ha diritto a una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. In particolar modo, per i datori di lavoro che stipulano contratti di formazione e lavoro è previsto uno sconto contributivo in funzione sia del settore sia dell’ubicazione dell’azienda e anche nel rispetto dei criteri posti dalla Commissione CE con Decisione 11 maggio 1999. Ai sensi del suddetto articolo la misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta così determinata: |
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In particolar modo la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 ed i conseguenti orientamenti amministrativi hanno dichiarato illegittimi i benefici superiori al 25% se non destinati a favorire l’occupazione giovanile, il reinserimento lavorativo ovvero a creare occupazione. Ha invece considerato legittimi, purché rispettino almeno una delle sottoelencate condizioni, gli aiuti concessi in misura superiore al 25% per:
In ogni caso, per i contratti di tipo B, gli sgravi contributivi sono riconosciuti al termine del contratto e solo se esso si trasformi in rapporto a tempo indeterminato. Per i contratti di tipo A, oltre allo sgravio contributivo per tutta la durata del contratto, è riconosciuto un ulteriore beneficio contributivo per un anno se allo scadere del contratto quest’ultimo si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Aspetti Previdenziali Come precedentemente accennato, al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato: pertanto al lavoratore spetterà:
2. IL Contratto di Reinserimento
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che:
Il beneficio consiste nella riduzione del 75% dei contributi, a carico del datore di lavoro: a) Per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni; b) Per i primi 24 mesi se è disoccupato da due a tre anni; c) Per i primi 36 mesi se lo stato di disoccupazione supera i tre anni. In alternativa alla riduzione del 75% il datore di lavoro ha la facoltà di optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione o sospensione e non superiore in ogni caso a 72 mesi. In ogni caso, la contribuzione a carico dei lavoratori assunti tramite detto contratto rimane quella prevista per la generalità dei dipendenti. Nel caso di sospensione del rapporto per maternità e servizio militare, le imprese hanno il diritto al prolungamento del periodo di durata dei benefici per un periodo corrispondente a quello di sospensione. Anche i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e ccnl per l’applicazione di particolari normative od istituti. |

















































