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Infortunio sul Lavoro
| Premessa |
| Il Testo Unico della legge n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro “…qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro…”. | ![]() |
| L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro ed ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare, per conto dello Stato, l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia nell’industria che nell’agricoltura.La tutela assicurativa garantita dall’INAIL in conseguenza degli infortuni di cui al citato Testo Unico, è estesa a tutti gli eventi cagionati anche, in parte o in tutto, dalla imprudenza o imperizia del lavoratore, salvo tutti quei casi in cui il medesimo si esponga a rischi del tutto gratuiti, estranei e contrari alle modalità di lavoro.Attualmente il sistema infortunistico è disciplinato dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144, che ha modificato ed integrato il testo unico n. 1124/1965.
L’infortunio è un evento diverso dalla malattia in quanto comporta delle caratteristiche alquanto eterogenee, che pongono in essere un insieme di problematiche di particolare complessità, in special modo per la sua classificazione come professionale. I PRESUPPOSTI DELL’INFORTUNIOLA CAUSA Dal punto di vista definitorio, l’infortunio si può inquadrare in quell’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente oppure l’inabilità temporanea del lavoratore. In pratica, per la sussistenza dell’infortunio devono essere presenti tre requisiti fondamentali relativi alla causa, che deve essere:
La causa è intesa come fortuita, quando non è provocata e non è voluta dal lavoratore. E’ qualificata, altresì, violenta quando è dovuta ad un fattore, rapido e intenso che arrechi un danno o una lesione all’organismo del lavoratore e determina il fattore scatenante l’infortunio. Viene, infine, definita esterna se non riguarda aspetti patologici che sono già presenti nella persona. L’OCCASIONE DI LAVORO Per essere coperto dalla relativa assicurazione, l’infortunio al lavoratore deve avvenire in occasione di lavoro, cioè, si richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l’evento l’infortunistico. In questo caso il rischio considerato è quello determinato dalla ragione stessa del lavoro. Proprio su quest’ultimo aspetto, ed in particolare sulla sua qualificazione giuridica, si sono interrogati la dottrina e la giurisprudenza limitandone o estendendone i confini. La prima e forse la più significativa definizione di occasione di lavoro risale a molti anni prima della disciplina organica dell’infortunio sul lavoro del 1953. Secondo tale dottrina, l’occasione di lavoro viene definita come un fatto che pone in essere una certa data causa in condizione da produrre un certo effetto. Pertanto, in base a tale impostazione, concorrono a porre in essere l’infortunio due elementi:
Quindi, l’infortunio avviene nell’occasione di lavoro tutte le volte in cui il lavoro è la condizione determinante del rischio che cagiona l’evento. Questa ricostruzione della figura dell’occasione di lavoro è stata ripresa e sviluppata da altra autorevole dottrina che ha ritenuto opportuno distinguere il nesso esistente tra il lavoro e il rischio e quello tra lavoro e l’infortunio. Secondo tale impostazione il lavoro ha una funzione di causa riguardo al rischio ma non ha nulla a che fare con l’infortunio, il quale è invece determinato solo dal rischio. IL RISCHIO Il rischio rappresenta la probabilità che si verifichi il sinistro che produca il danno al lavoratore. In dottrina si distinguono quattro tipologie di rischio:
Il rischio generico è quello che grava sulla generalità delle persone per la loro attività compiuta. Quello specifico è, invece, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un’attività connessa alla prestazione lavorativa; in pratica rappresenta il rischio determinato dal lavoro, cioè, incombe solo sui lavoratori e dà luogo all’infortunio professionale. Il rischio generico aggravato è quello che, pur essendo generico, subisce un incremento qualitativo/quantitativo in dipendenza dell’attività lavorativa. Il rischio elettivo, infine, viene definito quello cagionato da una scelta arbitraria del lavoratore. Si è detto che la giurisprudenza è generalmente concorde che il rischio generico e quello elettivo rimangono estranei alla copertura assicurativa, tuttavia non lo è altrettanto in talune situazioni concrete in cui si verifica che il rischio, benché generico, sia aggravato da ragioni lavorative, e pertanto rientrante nelle posizioni meritevoli di tutela. Sulla configurabilità del rischio generico aggravato oscillano due diversi orientamenti: quello tradizionale in base al quale il rischio generico è assicurativamente coperto solo in presenza di elementi specificanti, quali l’intensità, la frequenza, che determinano un maggiore grado di rischiosità della condotta e, dunque, con conseguente accrescimento delle probabilità che l’infortunio accada, e un secondo orientamento – più recente – che afferma invece che il rischio generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi meritevole di tutela assicurativa, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. Riguardo il rischio specifico, diventa fondamentale individuarne gli elementi caratterizzanti in quanto in presenza di esso sarà possibile riconoscere al lavoratore l’infortunio. Secondo un importante orientamento giurisprudenziale, seguito dall’INAIL, nelle «Linee guida» emanate il 4 maggio 1998, l’infortunio in itinere può ritenersi avvenuto in occasione di lavoro ed essere indennizzabile, quando l’attività anteriore o successiva alla prestazione vera e propria sia richiesta o necessitata dal modo della sua esecuzione imposto dal datore di lavoro o da circostanze di tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del lavoratore, cosicché tra detta attività ed il rischio ad essa inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto, idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di lavoro. L’INFORTUNIO IN ITINEREL’infortunio si dice in itinere quando è conseguente al rischio della strada, nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che percorre:
La copertura assicurativa non ammette interruzioni o deviazioni nel tragitto del tutto indipendenti dal lavoro, salva l’ipotesi che siano necessitate, intendendo per tali ultime quelle dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La stessa norma ammette l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, ed opera nei confronti del conducente in regolare possesso della patente di guida e in determinati casi dei trasportati, se tale mezzo è necessitato, mentre si escludono gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. La giurisprudenza ha precisato che un sinistro è configurabile come infortunio in itinere solo quando tra l’esposizione al «rischio della strada» e il lavoro vi sia un rapporto di stretta connessione. Tale nesso occasionale specifica che l’itinerario casa-lavoro deve essere stato percorso in funzione dello svolgimento dell’attività lavorativa. Poiché la copertura assicurativa del lavoratore in itinere si applica durante il tragitto dello stesso, occorre meglio definire l’ambito spaziale del rischio in itinere oggetto della tutela assicurativa. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il rischio in itinere protetto inizia con l’uscita dall’abitazione dell’assicurato e termina con l’ingresso nell’abitazione medesima. Rimangono quindi estranee anche gli spazi condominiali, le scale di casa, il garage, rappresentando luoghi in cui lavoro non è ancora iniziato ovvero si è già concluso. Percorso con l’utilizzo di mezzi di pubblico trasporto È stato costantemente affermato che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada. La giurisprudenza ha precisato che la necessità di adoperare altri mezzi diversi deve essere valutata in concreto attenendosi ai seguenti elementi:
PERCORSO CON L’USO DI MEZZO PROPRIO La tutela dell’assicurazione INAIL in occasione dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato da parte del dipendente è stata al centro di numerose pronunce giurisprudenziali, con le quali si è formato un consolidato indirizzo che ritiene ammissibile la predetta tutela, alla luce della disciplina vigente, in una serie di ipotesi che di seguito si elencano: a) carenza del servizio pubblico di trasposto (per esempio, quando i mezzi pubblici di trasporto non coprano l’intero percorso abitazione-lavoro o quando gli orari e/o le condizioni degli stessi non siano plausibili con l’orario di lavoro ma siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore; b) carenza di strutture per l’alloggio e/o la mensa (per esempio quando mancano mense e alloggi idonei a consentire il pranzo o il pernottamento dei lavoratori, nei casi che questo è indispensabile); c) libertà di scelta da parte del lavoratore del luogo di abitazione. Il presupposto per l’indennizzo dell’infortunio in itinere con l’uso del mezzo privato presuppone comunque la necessità dell’utilizzo dello stesso. Necessità non intesa in senso assoluto, cioè dalla carenza totale di collegamenti tra l’abitazione e il luogo di lavoro, bensì come copertura del tragitto più disagevole. La giurisprudenza in diverse occasioni ha negato l’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore, quando lo stesso si è servito di mezzi (generalmente privati), mentre il percorso, in quanto breve, era percorribile a piedi. Il parametro che soccorre a favore della percorribilità a piedi del percorso è dunque la lunghezza dello stesso, intercorrente tra luogo di dimora abituale e luogo di lavoro oppure tra tali luoghi e la più vicina fermata del pubblico servizio. Secondo tale impostazione può considerarsi “irragionevole”, e dunque tale da giustificare l’uso del mezzo privato di trasporto, percorribile dunque a piedi, una distanza inferiore ad 1 Km. SOSTE DURANTE IL PERCORSO La fattispecie è stata affrontata dalla recente giurisprudenza, riguardo il caso di un dipendente il quale, durante il percorso casa-lavoro, aveva deciso di effettuare una breve sosta al bar. Nel caso di specie i Giudici di merito avevano ritenuto che il nesso di causalità necessario per poter ottenere un risarcimento da parte dell’Inail sarebbe stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il medesimo percorso e, a tal riguardo, era stata effettuato una distinzione tra soste necessitate (cioè, causate dalla necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche) e soste voluttuarie (tutte le altre); tra queste ultime si era ulteriormente distinto tra quelle di brevissima durata, le quali non sarebbero state in grado di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (nel caso in esame di circa un’ora) tali da comportare una sensibile modifica del percorso. La sosta voluttuaria al bar, secondo un indirizzo maggioritario, va dunque inquadrata nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso che costituisce l’occasione del lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè le sue dimensioni temporali e l’aggravamento del rischio. Questo indirizzo, che è stato anche sostenuto dall’INAIL, può sintetizzarsi nell’affermare che le brevi soste che non espongono il lavoratore ad un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono pertanto l’indennizzabilità dello stesso. GLI ADEMPIMENTIADEMPIMENTI DEL LAVORATORE Il lavoratore che subisce un infortunio, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio datore di lavoro. Il mancato adempimento di tale obbligo ha come conseguenza la perdita del diritto all’indennità economica limitatamente ai giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. Il lavoratore ha altresì l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO Il primo e fondamentale obbligo a carico del datore di lavoro, in presenza di un lavoratore infortunato, è quello di provvedere ai bisogni medici dello stesso, trasportandolo a proprie spese, come sancisce l’art. 244 del D.P.R. 1124 citato, in un luogo di primo soccorso o chiamando un medico per permettere al lavoratore di ricevere le prime cure. Sul piano amministrativo, il datore di lavoro, ricevuta l’informazione dell’avvenuto infortunio, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124, ha l’obbligo di denunciarlo, entro i due giorni successivi, alla sede dell’INAIL competente per territorio. Qualora il termine cade in giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Un ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro, previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, lett. R, è quello di comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre. LA DENUNCIA D’INFORTUNIO La denuncia d’infortunio, inviata alla sede dell’INAIL competente per territorio entro i due giorni successivi dal ricevimento dell’informazione dell’avvenuto infortunio, deve essere corredata dalla certificazione medica, redatta sull’apposito modello in triplice copia, attestante le condizioni del lavoratore, di cui dovrà fornire le generalità, il giorno e l’ora dell’infortunio, le cause e le circostanze. L’obbligo della denuncia all’INAIL corre solo se la prognosi risultante dalla certificazione medica sia superiore a tre giorni, ma può avvenire che comunque l’infortunio prognosticato originariamente in tre giorni si prolunghi con altra certificazione al quarto giorno o ad un termine superiore. In quest’ultimo caso il datore di lavoro deve denunciare tale infortunio entro i due giorni successivi al quarto, compilando un modello in cinque copie, di cui le prime tre saranno inviate all’INAIL, una delle quali da trasmettere all’ASL competente, una all’autorità di P.S. e una da tenere ai propri atti. Pertanto, quando l’infortunio produce come conseguenza l’inabilità lavorativa superiore a tre giorni ovvero la morte del lavoratore, anche quando non corre l’obbligo assicurativo a favore dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’autorità di P.S. o, nel caso in cui nel comune non sia presente, al Sindaco o alla polizia municipale. Nell’ipotesi di morte del lavoratore a seguito dell’infortunio o di un’invalidità superiore a trenta giorni dello stesso, il datore di lavoro deve darne comunicazione telegrafica entro ventiquattro ore dall’evento. L’autorità di P.S. ricevutane la notizia, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 1124 è obbligata a recapitare copia della denuncia alla competente Direzione Provinciale del Lavoro al fine di far avviare un’istruttoria diretta ad accertare le circostanze e le cause determinanti l’infortunio. Un ulteriore obbligo gravante sul datore di lavoro è quello di permettere agli ispettori dell’INAIL, in base all’art. 19 del D.P.R. in argomento, di provvedere all’accertamento delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio. La denuncia può essere fatta in forma cartacea utilizzando l’apposito modello a lettura ottica ovvero telematica, in quest’ultima ipotesi avvalendosi del sito Internet dell’INAIL (www.inail.it) e seguendo le istruzioni fornite dal sistema. Un’altra forma ammessa per effettuare la denuncia è a mezzo telefax, e tale modalità è sicuramente idonea ai fini del rispetto dei termini, facendo seguire successivamente la denuncia in originale. ASPETTI ECONOMICI E RETRIBUTIVIIl datore di lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.P.R. citato, è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio ed il 60% della stessa per il successivo periodo in cui si è in carenza dell’assicurazione, cioè fino al quarto giorno, salvo condizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. L’INAIL provvederà a garantire un’indennità per l’inabilità temporanea assoluta occorsa al lavoratore ma nel contempo spetta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965, anticipare tale emolumento con previsione di un successivo conguaglio delle somme già anticipate al momento dell’erogazione da parte dell’ente preposto. SANZIONIL’art. 55 del testo unico in materia di sicurezza, novellando la precedente normativa, ha disposto le seguenti nuove sanzioni: - sanzione amministrativa da € 2.500 a € 7.500, per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a 3 giorni (qui non viene fatta la distinzione tra fini statistici e fini assicurativi); - sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000, per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a un giorno (ma, si ritiene, non a tre giorni, visto che sicuramente tali informazioni serviranno solo ai fini statistici). |















































