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La gestione della quattordicesima mensilità

giovedì, giugno 9, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
L’istituto della quattordicesima appartiene alla cd. retribuzione differita o meglio a quella parte della retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e percepisce normalmente una sola volta nell’arco dei 12 mesi. 

Così come per le altre mensilità aggiuntive, è un’erogazione da corrispondersi in prestabiliti periodi dell’anno e, non trattandosi di un istituto di origine legale ma contrattuale, è il contratto collettivo (o l’accordo) a determinarne le modalità di erogazione, gli elementi cui commisurare l’importo, i periodi di assenza, la maturazione.

Generalmente la 14a viene commisurata a una mensilità della retribuzione globale di fatto e il periodo di maturazione non coincide con l’anno solare ma col periodo che va dal primo luglio dell’anno precedente, al 30 giugno dell’anno di erogazione.

MATURAZIONE

Si tratta di una mensilità intera, calcolando un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato (intendendosi per mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni) nel periodo che va dal primo luglio dell’anno precedente, al 30 giugno dell’anno di erogazione.

Nel caso di periodo inferiore all’anno, l’ammontare sarà riproporzionato a dodicesimi in base alla data di assunzione o di cessazione.

BASE DI COMPUTO

Nella maggior parte dei casi, la contrattazione collettiva, nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della quattordicesima, ricomprende la paga base, l’indennità di contingenza, i terzi elementi nazionali o provinciali, eventuali scatti di anzianità, e altri elementi retributivi erogati con continuità (superminimo, assegno ad personam, straordinari forfettizati).

In relazione all’elemento distinto della retribuzione (EDR) si può dire che sicuramente deve essere computato soltanto per le mensilità aggiuntive previste dalla legge come ad esempio la tredicesima, ma non sempre è computabile per la quattordicesima, per cui bisognerà prendere in considerazione quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva.

È bene precisare che qualora si tratti di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale, il calcolo dell’importo della quattordicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali.

PERIODI DI ASSENZA

Vi sono dei casi, nella vita lavorativa, che costringono a delle assenze dal lavoro per le quali occorre verificare se, e in quali casi, gli stessi fanno maturare ugualmente la mensilità aggiuntiva e ancora quando il datore di lavoro debba integrare l’indennità erogata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la quota del 100%.

La quattordicesima mensilità viene erogata per intero nelle assenze dovute a:

  1. congedo matrimoniale;
  2. ferie;
  3. festività;
  4. permessi;
  5. malattia a totale carico datore di lavoro.

La quattordicesima matura in misura ridotta per le assenze dovute a:

  1. congedo parentale;
  2. malattia e infortunio oltre il periodo gestibile da contratto;
  3. servizio di leva;
  4. aspettativa non retribuita;
  5. sciopero;
  6. permessi non retribuiti.

 

PAGAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Quasi in tutti i casi di assenza tutelata che prevedono l’intervento degli Istituti previdenziali e assistenziali, la maturazione della quattordicesima mensilità è garantita e pagata dagli istituti stessi in quanto calcolata direttamente nei dati forniti dal datore di lavoro all’ente di turno per il calcolo del trattamento a loro carico.

In considerazione dei dati calcolati per l’integrazione, il datore di lavoro, nel mese in cui cade la mensilità aggiuntiva, terrà conto di quanto già anticipato da INPS e INAIL.

Le principali assenze che riguardano questi istituti sono:

  1. malattia;
  2. congedo di maternità e paternità;
  3. infortunio sul lavoro per inabilità temporanea;
  4. cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
  5. permessi per allattamento;
  6. permessi retribuiti per familiari con handicap.

LORDIZZAZIONE

Nel caso di assenze che comportano il pagamento dei trattamenti economici a carico degli istituti previdenziali, la maggior parte dei contratti collettivi prevede che la retribuzione dovuta al dipendente assente, vada integrata a cura del datore di lavoro, fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione.

Occorre dunque determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali e pertanto il calcolo deve essere effettuato in modo tale che il lavoratore assente non percepisca una retribuzione più alta di quella di un lavoratore presente al lavoro.

La formula per il calcolo del coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla percentuale dei contributi previdenziali c/lavoratore è la seguente:

100 : 100 – la percentuale contributi a carico lavoratore

I coefficienti di lordizzazione, sono i seguenti:

  1. aziende con – di 15 dipendenti: 100/(100-9,19) = 100/90,81 = 1,101201
  2. aziende con + di 15 dipendenti: 100/(100-9.49) = 100/90,51 = 1,104851
  3. per gli apprendisti: 100/(100-5,84) = 100/94,16 = 1,062022

Il datore di lavoro, nel mese in cui cade la mensilità aggiuntiva, corrisponde la quattordicesima per intero detraendo i ratei già anticipati in conto Istituto.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

A livello previdenziale l’importo della quattordicesima erogato dal datore di lavoro viene regolarmente assoggettato a contributi nel mese di erogazione attraverso il cumulo con la normale retribuzione del mese.

A livello fiscale invece, l’imposta si calcola separatamente dalle altre competenze del mese e la mensilità aggiuntiva:

  1. concorre alla formazione della base imponibile dopo essere stata assoggettata a contributo previdenziale obbligatorio.
  2. anche se erogata con cedolino a parte, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o familiare;
  3. a norma dell’art. 2120 c.c. concorre alla formazione del trattamento di fine rapporto.

 

CASI PARTICOLARI

CASSA INTEGRAZIONE

Per quanto riguarda i casi di intervento della cassa integrazione ordinaria o straordinaria occorre innanzitutto verificare l’importo spettante al lavoratore, calcolarlo all’80% della retribuzione e raffrontarlo con i massimali previsti ogni anno per legge.

Una volta ottenuto l’importo su cui calcolare l’80% devono essere conteggiati i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di CIG o CIGS.

Questi ratei, che sono al 100% a carico del datore di lavoro per le ore lavorate, restano a carico dell’INPS per le ore di sospensione del lavoro e quindi calcolati anch’essi all’80%, prendendo l’importo della mensilità aggiuntiva diviso 2000 (ore lavorabili in un anno).

Fatti i calcoli necessari, se l’80% della retribuzione ordinaria supera il massimale orario di integrazione, deve essere corrisposto il massimale orario per ogni ora di intervento di CIG/CIGS.

Se invece il massimale non viene raggiunto con la sola retribuzione ordinaria, al lavoratore potrà essere corrisposta, oltre alla quota già calcolata, anche una parte delle mensilità aggiuntive ma fino al limite del massimale stabilito..

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

In caso di integrazione salariale dovuta ad intervento del contratto di solidarietà si dovranno distinguere i ratei maturati ante adozione orario ridotto, da quelli maturati in un periodo di applicazione di contratto di solidarietà adottando due contatori e accantonando due quote:

  1. una di spettanza del datore di lavoro corrispondente alle ore di prestazione e di assenza tutelata;
  2. una quota di spettanza dell’INPS riferita alle ore non prestate, per effetto della riduzione concordata nel contratto di solidarietà.

PENSIONATI > 64 ANNI

È stata inoltre prevista dall’art. 5, comma 1, della L. 3 agosto 2007, n. 127, l’erogazione di una «quattordicesima» anche ai pensionati ultrasessantaquattrenni con redditi bassi, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogate da enti pubblici di previdenza obbligatori.

Nel calcolo dei redditi da considerare per verificarne il diritto, rientrano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ad esclusione di:

  1. redditi derivanti dalla percezione dell’assegno familiare,
  2. reddito della casa di abitazione,
  3. assegno di accompagnamento, delle pensioni di guerra, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

L’importo sarà erogato in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal pensionato e per il 2010 è stato per i pensionati da lavoro dipendente:

  1. 336 euro per anzianità contributiva fino a 15 anni;
  2. 420 euro per anzianità contributiva da 15 a 25;
  3. 504 euro per anzianità contributiva superiore ai 25 anni.

Per i pensionati lavoratori autonomi:

  1. 336 euro per coloro che hanno maturato un’anzianità fino a 18 anni;
  2. 420 per chi vanta un’anzianità tra i 18 e i 28 anni;
  3. 504 euro per chi vanta un’anzianità superiore ai 28 anni;

Per coloro che avevano superano il tetto di 8.926,32 euro, la somma aggiuntiva è stata comunque erogata fino a concorrenza del nuovo limite.

Non sono interessati da questa nuova norma i pensionati sociali o i titolari di qualsiasi altra forma assistenziale.

 

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