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La riduzione del tasso per prevenzione

venerdì, maggio 6, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
LA RIDUZIONE DEL TASSO DI PREMIO INAIL

Il Decreto del Ministero del lavoro del 3 dicembre 2010 (G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011), ha approvato la riduzione del tasso di premio per le aziende che, operative da almeno un biennio, effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

NUOVE CLASSI DI RIDUZIONE

Le classi di imprese, misurate in termini di lavoratori-anno, salgono da due a sei e le percentuali di sconto risultano maggiorate rispetto alle precedenti, così come evidenziato nella tabella seguente:

L’INAIL precisa, che le nuove percentuali di sconto si applicano anche alle domande presentate nel 2011, con riferimento agli interventi effettuati nel corso del 2010, anche se le riduzioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza erano ancora quelle precedenti la pubblicazione del Decreto del Ministero del lavoro 3 dicembre 2010.

La riarticolazione delle percentuali di sconto, in relazione alle dimensioni aziendali, ha l’intento di incentivare le imprese ad investire in prevenzione e ad usufruire dell’agevolazione.

COMPUTO DEI LAVORATORI

Il sistema di computo dei lavoratori-anno è invariato e rimane disciplinato, come in precedenza, dalle disposizioni contenute nelle «Modalità di applicazione della tariffa dei premi».

I lavoratori-anno del periodo si ottengono quale somma dei dati dei singoli anni, ovvero con riferimento alla somma del numero dei lavoratori-anno registrati nel primo triennio del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta.

La riduzione applicabile deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori-anno relativi alla voce stessa e nel caso di P.A.T. a più voci, quindi, la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite all’interno della P.A.T., considerando soltanto il numero di lavoratori-anno relativi a ciascuna voce.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’ottenimento del beneficio è sempre subordinato alla presentazione di un’apposita domanda all’INAIL che, trascorsi almeno i primi due anni dall’inizio dell’attività, può essere proposta da tutte le aziende che al 31 dicembre dell’anno solare precedente quello cui la domanda stessa si riferisce siano innanzitutto in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’azienda deve inoltre aver effettuato, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza di riduzione del tasso, interventi di miglioramento in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni).

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