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Le commissioni di certificazione dopo il collegato lavoro
| Come noto, l’articolo 30, comma 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [c.d. ‘Collegato Lavoro’ ] ha sostituito l’articolo 75 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo che ‘al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo’ . |
| Tale norma amplia dunque l’ambito di applicazione della certificazione rispetto alla previgente versione dell’articolo 75 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, confermando gli orientamenti già espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello 22 dicembre 2009, n. 81. | ![]() |
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Di fatto, la suddetta previsione ha allargato le previsioni di certificazione, consentendo agli organismi preposti, di certificare, su base volontaria, qualsiasi tipo di contratto che direttamente o indirettamente, sia riconducibile ad un rapporto di lavoro. Soggetti che possono istituire le Commissioni di Certificazione Come noto, l’ordinamento vigente consente di istituire le commissioni di certificazione a soggetti molto diversi tra loro. Di fatto, ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: - gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; - le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; - le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’ articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; Giuste le modificazioni apportate dall’articolo 30, comma 5, della predetta legge, l’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 dispone che sono organi abilitati alla certificazione di contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nell’ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi. Pertanto, in data 18 febbraio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei consulenti dei lavoro per dare avvio all’attività di certificazione delle Commissioni istituite presso i consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro. Cosa si può certificare dopo il Collegato Lavoro La procedura di certificazione introdotta dalla Legge Biagi prevedeva un’elencazione espressa dei contratti certificabili. Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 251/2004, la procedura di certificazione è stata estesa a tutti i contratti di lavoro. Ad oggi, l’articolo 30 del Collegato Lavoro amplia l’ambito di applicazione della certificazione, prevedendo la possibilità di certificare tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Pertanto il nuovo testo dell’articolo 75 non fa più riferimento alla qualificazione del contratto di lavoro, bensì in generale, al contenzioso in materia di lavoro. Di fatto la norma chiarisce i dubbi emersi in passato sulla possibilità di certificare contatti che , pur prevedendo lo svolgimento di attività lavorative, non erano qualificabili come rapporti di lavoro [ES. somministrazione di lavoro]. In ogni caso, ad oggi, oltre alla certificazione del contratto di lavoro è possibile richiedere la certificazione di:
La procedura di conciliazione Ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. n. 276/2003, l’attività di certificazione avviene su base volontaria: a tal fine azienda e lavoratore dovranno presentare istanza volontaria redatta su apposito modulo. Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche nonché dei seguenti principi:
In ogni caso le dichiarazioni rilasciate dalle parti in merito all’attività svolta deve essere verbalizzato nel provvedimento finale di certificazione. Una copia dell’atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti del contratto che hanno sottoscritto l’istanza. In caso di diniego di certificazione, è possibile solo se fondata su presupposti e motivi diversi, la presentazione di una successiva istanza davanti allo stesso o diverso organo. Una volta certificato, lo stesso viene conservato presso l’ente Certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto [Articol0 78 D.Lgs. n. 276/2003]. Le nuove competenze delle commissioni alla Luce del Collegato Come predetto, il collegato lavoro introduce misure che assegnano alla Commissione di Certificazione un ruolo più ampio di quello svolto in precedenza. Di fatto, a seguito dell’entrata in vigore del Collegato, le stesse non solo prevedono il rafforzamento dei compiti tradizionali, ma introducono una funzione molto importante in capo alle stesse, consistente:
In ordine alla prima fattispecie, ai sensi dell’articolo 31, comma 13, è stato previsto che le commissioni di certificazione possano essere sede di svolgimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.. Pertanto, ai sensi della suddetta norma, sarà possibile esperire, dinnanzi alle commissioni di certificazione il tentativo di conciliazione anche per i contratti che non sono stati certificati. Riguardo all’arbitrato, gli organi di certificazione possono istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 c.p.c. [ lavoro subordinato e parasubordinato] e all’articolo 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [ pubblico impiego]. |















































