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Novità Contributive 2011
| L’INPS, già con Circ. n. 162/2010, aveva fornito le tabelle delle aliquote contributive per il 2011 riguardanti le aziende in genere e con la successiva Circ. n. 24/2011 (in particolare allegati 2 e 3), le medesime tabelle sono state ulteriormente aggiornate sulla base delle novità normative per il 2011. |
| I provvedimenti legislativi cui fa riferimento la circolare sono principalmente la Legge di Stabilità 2011 (legge n. 220/2010), nonché il cd. Collegato lavoro (legge n. 183/2010). Tali disposizioni, per gli aspetti di interesse, hanno inciso particolarmente nell’ambito dell’incentivazione e del sostegno all’occupazione. | ![]() |
| ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2011
Nella circolare INPS n. 24/2011, vengono elencate le principali categorie di datori di lavoro cui si applicano degli aumenti a partire dal periodo contributivo di gennaio 2011. L’aumento è di 0,50 punti percentuali o della misura residua necessaria a raggiungere l’aliquota complessiva del 32%. A tale aliquota occorre, peraltro, aggiungere, in alcuni casi, l’ulteriore 0,70% dovuto per la contribuzione ex GESCAL nonché lo 0,30% per la quota a carico del lavoratore, di cui all’art. 1, comma 769, della legge n. 269/1996 (Finanziaria 2007). I datori di lavoro, nei confronti dei quali il percorso di armonizzazione delle aliquote di finanziamento previsto dalla legge n. 335/1995 si conclude nel 2011, con il raggiungimento dell’aliquota massima (33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore), sono quelli esonerati dalla CUAF, nonché le aziende che occupano personale all’estero. Per la generalità delle aziende, invece, la contribuzione pensionistica si attesta nella misura indicata già dal periodo contributivo gennaio 2007. La circolare evidenzia, inoltre, che non è più operativo il programmato aumento dei contributi previdenziali pari allo 0,09% per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive. La relativa previsione, infatti, è stata abrogata dall’art. 1, comma 39, della Legge di Stabilità 2011 lavoro. DIRIGENTI Le altre categorie interessate dall’incremento dell’aliquota, ma che raggiungeranno l’aliquota massima nel biennio successivo (cioè dal 1° gennaio 2013), sono i dirigenti di aziende industriali assunti dal 1° gennaio 2003 e come tali iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici non soggetti alla CUAF, i piloti dei porti ed infine le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, comma 2). SETTORE AGRICOLO Per quanto riguarda, invece, le aziende del settore lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato o assimilati, il D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, comma 1, incrementa a partire dall’1 gennaio 2008 le aliquote contributive dovute al FPLD di 0,20 punti percentuali fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% già prevista dalle norme di armonizzazione della legge n. 335/1995. Tenuto conto, tuttavia, che tale aumento è stato sospeso per il triennio 2006-2008, per l’anno 2011 l’aliquota è fissata in misura sensibilmente inferiore rispetto alle altre categorie datoriali. La tabella delle aliquote per tale settore di lavoro è riportata nell’allegato 1 alla Circ. n. 40/2011. Sempre nell’ambito del settore agricolo, la Circ. n. 40/2011 precisa che le agevolazioni contributive già in essere fino a luglio 2010, vanno a regime dal periodo di paga agosto 2010 per effetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 45, della legge n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011). Il prospetto delle agevolazioni è riportato nel testo della circolare e, in dettaglio, nell’allegato n. 1 alla circolare medesima (tabella 11). La circolare detta, inoltre, le indicazioni operative, relative al flusso UNIEMENS, per il recupero, a conguaglio, delle riduzioni spettanti da agosto 2010 ed istituisce un apposito codice causale «L232». Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della circolare stessa. MARITTIMI I medesimi incrementi con le relative sospensioni sono estesi ai marittimi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori o dei galleggianti per i quali, pertanto, l’aliquota è fissata in misura pari al 28,20% (di cui 9,19 a carico del marittimo). IMPRESE COMMERCIALI E AGENZIE DI VIAGGIO Per quanto riguarda, infine, la contribuzione CIGS e Mobilità, la circolare precisa che per effetto della proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità disposta dalla legge di stabilità per le imprese esercenti attività commerciali e per le agenzie di viaggio (con più di cinquanta dipendenti), nonché per gli istituti di vigilanza (con più di 15 dipendenti), le aziende destinatarie devono versare la relativa contribuzione anche per il 2011 (0,90% per la cassa integrazione e 0,30% per la mobilità). Per la determinazione del requisito occupazionale si fa riferimento ai criteri normativi vigenti per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale apprendista). INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE La seconda parte della circolare (paragrafi 3-6), pone in evidenza e riepiloga le disposizioni della Legge di Stabilità 2011 che intervengono in materia di sostegno e incentivo all’occupazione e alla produzione nel campo del lavoro. MOBILITA’, DISOCCUPAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Viene prorogata al 31 dicembre 2011 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità (art. 1, comma 32, della Legge di Stabilità). Ulteriore proroghe riguardano gli interventi per il reimpiego di soggetti disoccupati, nonché gli incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 1, comma 31, della Legge di Stabilità 2011). La circolare rinvia al riguardo alle istruzioni già fornite con Circ. n. 5/2010. Viene menzionata, altresì, la proroga, della possibilità per le imprese di utilizzare i propri dipendenti – che percepiscano trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto – in progetti di formazione o riqualificazione. Anche in tal caso, l’operatività della proroga è subordinata alla disponibilità delle risorse (50 milioni di euro per il 2011), e alla adozione di un decreto interministeriale di attuazione. La circolare evidenzia, altresì, l’estensione al 2011 degli sgravi contributivi sulla contrattazione di secondo livello e rinvia le ulteriori precisazioni a seguito dell’adozione del decreto interministeriale di attuazione. In tema di ammortizzatori sociali la circolare riepiloga gli interventi disposti dalla Legge di Stabilità in materia, evidenziando, in particolare, l’estensione al 2011 degli strumenti in deroga (art. 1, comma 30), nonché la proroga della possibilità per le aziende, al di fuori del campo di applicazione della CIG ordinaria, di ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi (art. 1, comma 32). INDENNITA’ RISARCITORIA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO La circolare si chiude con una precisazione in tema di indennità dovuta dai datori di lavoro ex art. 32 della legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro). Nel caso infatti di conversione in contratto a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati in violazione della relativa disciplina, la norma prevede che il giudice possa condannare il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore con una indennità onnicomprensiva. In proposito la circolare precisa che l’indennità debba essere esclusa dalla base imponibile a fini contributivi. Ciò sulla scorta dell’interpretazione letterale della disposizione, della ratio legis ad essa sottesa e della natura risarcitoria delle somme dovute. |















































