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Sicurezza Lavoro – Quali compiti può svolgere il Datore di Lavoro

giovedì, giugno 2, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
SICUREZZA SUL LAVORO

Prerogative e obblighi del datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione

 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 34, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU per la sicurezza nei luoghi di lavoro), modificato dal correttivo approvato con D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, prevede che, salvo in alcuni casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi ed evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente tali compiti deve frequentare corsi di formazione, e di aggiornamento di durata minima e massima stabilite dalla legge, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni predefiniti.

La formazione effettuata ai sensi della normativa previgente conserva comunque la sua validità ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente normativa.

LE PREROGATIVE

Salvo in alcuni casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri:

a) del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
b) di primo soccorso;
c) di prevenzione incendi ed evacuazione.

Per svolgere tali funzioni il datore di lavoro è tenuto ad informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

I REQUISITI OGGETTIVI

Ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 81/2008 (come modificato dal successivo D.lgs. 106/2009) e relativo allegato, il datore di lavoro può svolgere direttamente l’attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nei seguenti casi:

a) Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
b) Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
c) Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
d) Altre aziende fino a 200 Lavoratori

La possibilità di svolgere direttamente le attività di cui sopra viene però meno in altri casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive e altre attività minerarie con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i predetti compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

Ai fini dei contenuti della formazione dei datori di lavoro, occorre tenere presente quanto previsto dal Decreto ministeriale del 16 gennaio 1997 (G.U. 3 febbraio 1974, n. 27).

L’articolo 3 del predetto decreto ministeriale prevede infatti che i contenuti della formazione dei datori di lavoro, che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, devono vertere su:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
j) l) la prevenzione sanitaria;
k) m) l’informazione e la formazione dei lavoratori.

I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE

Dato che, da una lettura dell’art. 3, non si evincono le caratteristiche dei soggetti formatori il Ministero del Lavoro, con nota 11 novembre 2010, prot. n. 23200, è intervenuto stabilendo che anche i consulenti del lavoro possono svolgere la formazione in materia di sicurezza ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti previsti dalla legge per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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