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Il termine ‘CCNL’ è inserito negli articoli:

Recepite le norme del collegato lavoro nel contratto del commercio

sabato, maggio 14, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO 

Come noto, la L. 4 novembre 2010, n. 183, meglio nota come «Collegato lavoro», ha introdotto significative modifiche al processo del lavoro.

L’obiettivo del Legislatore è stato principalmente quello di favorire una riduzione del contenzioso giudiziario in materia di lavoro, attraverso una serie di interventi tra i quali il potenziamento della certificazione e l’ istituzione del nuovo arbitrato.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, lo scorso 26 febbraio Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (con la sola esclusione della Filcams -Cgil) hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del terziario la cui novità risulta rappresentata dall’attuazione delle norme contenute nel Collegato lavoro in tema di «arbitrato» e di «tentativo di conciliazione», quest’ultimo oramai reso del tutto facoltativo. 

L’ARBITRATO

La procedura arbitrale

Il contratto collettivo, all’art. 38, definisce, le regole per la costituzione ed il funzionamento del «Collegio di Arbitrato» per pervenire alla definizione delle controversie individuali.

Competente risulta essere il collegio del luogo in cui si trova ubicata l’azienda ovvero una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore interessato all’arbitrato.

La parte interessata all’arbitrato ha, quindi, l’obbligo di presentare un’istanza, attraverso l’organizzazione sindacale cui aderisce e/o conferisce specifico mandato, sia al collegio di arbitrato che all’altra parte.

Quest’ultima dovrà manifestare, a sua volta, la propria adesione per poter dare avvio alla procedura arbitrale.

Nonostante la clausola arbitrale sia stata definita pienamente «vincolante» una volta comunicata la propria adesione, l’art. 38 del CCNL consente tuttavia una sorta di «ripensamento» alla procedura arbitrale sino al giorno che precede la prima udienza di trattazione. A tal fine, la parte che intende rinunziare all’arbitrato dovrà trasmettere una dichiarazione «scritta» alla Segreteria del Collegio.

Il collegio arbitrale

Il Collegio è composto da tre membri, uno designato dalla Organizzazione imprenditoriale, il secondo designato dalla Organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto ovvero abbia conferito specifico mandato; la nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, avviene di comune accordo tra le predette organizzazioni territoriali.

Tuttavia, in caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro del collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata. In mancanza, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Attivato l’istituto, e quindi costituito il collegio, il Presidente provvederà a fissare, entro 15 giorni, la data di convocazione del collegio il quale avrà facoltà di procedere ad una fase istruttoria.

Il lodo arbitrale

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salvo eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo che sarà emanato, come previsto dal Collegato Lavoro, non è soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 2113 c.c.

LA CONCILIAZIONE

Il contratto collettivo si è occupato inoltre di disciplinare il «nuovo» tentativo di conciliazione, reso ormai facoltativo dal Collegato lavoro.

LA CPT DI CONCILIAZIONE

L’art. 412-ter, come modificato dal «Collegato lavoro», prevede la possibilità, per le Parti sociali, di svolgere, mediante modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’attività di conciliazione attraverso la costituzione di una CPT (Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione) costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario.

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

La parte istante è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione attraverso la Organizzazione sindacale cui aderisce. L’Associazione imprenditoriale, a sua volta, dovrà denunciare la controversia alla Commissione paritetica.

La Commissione paritetica provvede a convocare le parti ed espleta il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla data in cui riceve la richiesta.

Tuttavia, qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti possono adire il collegio arbitrale di cui all’art. 38 già richiamato.

Viceversa, le parti che abbiano già raggiunto la soluzione della loro controversia potranno richiedere alla Commissione paritetica, attraverso la loro spontanea comparizione, di formalizzare la conciliazione nei termini raggiunti.

La norma contrattuale prevede altresì che, nell’ipotesi in cui si contesti la legittimità di una sanzione, questa dovrà essere sospesa sino alla conclusione della intera procedura conciliativa.

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE

L’eventuale processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero il mancato accordo, dovrà essere depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE

In tema di clausole compromissorie, le Parti sociali hanno inteso estendere il «divieto» di trattazione per le controversie attinenti la risoluzione dei rapporti di anche ad altre vicende quali le molestie sessuali, le situazioni di mobbing, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.

Per ciò che attiene invece al momento in cui può essere sottoscritta la clausola compromissoria, non solo è stato confermato il divieto di sottoscrivere la clausola compromissoria prima che sia concluso il periodo di prova,  ma è stato altresì introdotto il divieto di sottoscrivere clausole compromissorie ad opera delle lavoratrici che si trovino in periodo di gravidanza (per tutta la durata della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino).

LA CERTIFICAZIONE

Quanto all’istituto della certificazione, le Parti sociali hanno previsto la possibilità di costituire apposite Commissioni di certificazione, presso gli Enti bilaterali territoriali, con il compito precipuo di procedere alla certificazione dei contratti di lavoro nonché di convalidare le rinunce e le transazioni.

Cambia il CCNL commercio – Le nuove relazioni sindacali

martedì, maggio 10, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Il 26 febbraio 2011 Confcommercio e FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del terziario. Il nuovo contratto avrà vigenza triennale, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sia per la parte economica che per la parte normativa.
CONTENUTI 

I contenuti principali dell’accordo possono riassumersi nei seguenti punti:

  1. viene ridotta la durata del contratto collettivo a tre anni (prima, invece, la durata del contratto collettivo era pari ad un quadriennio);
  2. vengono confermati i due livelli di contrattazione, nazionale e aziendale, disciplinando le materie per ciascun livello;
  3. vengono definite le materie soggette ad un eventuale potere derogatorio da parte della contrattazione aziendale, specificandone i limiti e le esclusioni;
  4. vengono delimitate le modalità ed i tempi per la presentazione delle piattaforme contrattuali e le relative trattative;
  5. viene introdotta l’equiparazione dell’assistenza sanitaria integrativa anche per i lavoratori part-time;
  6. viene stabilito l’allungamento di 60 giorni oltre ai 180 già previsti dal precedente contratto per il calcolo delle indennità di malattia per gravi patologie;
  7. il periodo di prova dei lavoratori inquadrati al 4° e 5° livello passa da 45 giorni a 60 giorni mentre quello previsto per i lavoratori inquadrati al 6° e 7° livello passa da 30 a 45 giorni;
  8. a livello economico viene introdotto l’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia) quale indice di riferimento per stabilire gli aumenti retributivi, introdotto con l’accordo collettivo quadro del 22 gennaio 2009;
  9. con decorrenza 1.1.2013 l’indennità di funzione dei quadri viene incrementata di euro 10,00 per 14 mensilità;
  10. vengono istituiti premi di rendimento e altre voci al fine di incrementare la produttività e l’efficienza aziendale, il lavoro straordinario e supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro a turni, domenicale o festivo o notturno, con possibilità per le somme relative alle suddette voci di riconoscere l’imposta sostitutiva nella misura del 10%;
  11. viene introdotto un elemento economico di garanzia allo scopo di favorire il confronto negoziale di secondo livello, finalizzato a tutelare i lavoratori occupati nelle imprese che non hanno contrattazione;
  12. in materia di conciliazione e arbitrato vengono istituite delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro all’interno degli enti bilaterali territoriali;
  13. è stato inserito l’istituto della clausola compromissoria, previsto dal Collegato Lavoro la quale può essere pattuita dalle parti (datore e lavoratore) nell’ambito del contratto individuale di lavoro con esclusione di talune materie;
  14. in tema di malattia, è stato previsto, per ciascun anno di calendario e nei limiti del periodo di comporto, che:
  • per i primi due eventi l’assenza sia retribuita al 100%,
  • per il terzo e quarto evento al 50%;
  • non verrà retribuita negli eventi successivi (la norma non si applica in caso di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, diagnosi di sclerosi multipla o progressiva e diagnosi di patologie gravi con terapie salvavita documentate da specialisti del Servizio sanitario nazionale).

LA PARTE OBBLIGATORIA DEL CCNL

LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

L’accordo, divide i diversi ambiti in due grandi e differenti settori merceologici: commercio e servizi. L’accordo stabilisce inoltre l’istituzione di una commissione tecnica finalizzata alla classificazione del personale interessato sulla base di una esemplificazione delle figure professionali in base all’attività di settore in cui i lavoratori sono chiamati ad operare, inquadrando gli stessi in base alla suddivisione all’interno delle due macro aree citate.

Nello specifico, tutte le figure professionali dovranno essere oggetto di valutazione e verifica da parte della istituenda Commissione tecnica la quale dovrà articolare le declaratorie delle varie figure professionali con un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall’evoluzione tecnologica garantendone validità nel tempo.

Alla Commissione è altresì demandato il compito di approfondire, limitatamente al settore dell’ICT, l’istituto della reperibilità, del quale si ribadisce la sua funzione complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore rimane a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.

IL RINNOVO CONTRATTUALE

L’accordo prevede che la piattaforma per il rinnovo del CCNL sia presentata con un anticipo di sei mesi dalla scadenza del contratto, contemplando in tale periodo e nel mese successivo alla scadenza la clausola di pace sindacale, entro la quale le parti si vincolano a non assumere alcuna iniziativa unilaterale né azioni dirette.

Come conseguenza del ritardo della presentazione della piattaforma di rinnovo contrattuale le parti hanno disposto lo slittamento dei termini, compresi quelli relativi alla tregua sindacale.

Di converso, per il rispetto dei termini è stato previsto un sistema premiante con l’introduzione di un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell’accordo con decorrenza dalla data della scadenza contrattuale.

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

In applicazione del suddetto accordo e con lo scopo di consentire il rilancio della crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali, le parti hanno deciso di rafforzare il ruolo della contrattazione decentrata.

Si è stabilito in particolare che la contrattazione di secondo livello si eserciti per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge, riguardando materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli contrattuali disponendo l’alternatività e la non sovrapponibilità tra i contratti collettivi, nazionale e aziendale.

Si dispone, invero, il divieto di definire indennità, emolumenti o premi fissi e che le determinazioni economiche di natura variabile siano individuate avendo come obiettivo la produttività, la qualità e l’efficienza/efficacia per il miglioramento della competitività dell’azienda.

Atteso che l’eventuale introduzione a livello decentrato di norme in contrasto con le previsioni del CCNL è potenzialmente possibile, le parti hanno previsto una procedura di verifica da attivarsi a mezzo denuncia alla Confcommercio e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatari con conseguente verifica anche disgiunta delle norme eventualmente confliggenti, procedura che dovrà concludersi in un termine breve di quindici giorni, trascorso il quale, in caso di controversia, si passerà al confronto a livello nazionale. In caso del perdurare della controversia le parti hanno previsto il deferimento della questione ad un’apposita Commissione paritetica nazionale.

DEROGHE PARTICOLARI

L’accordo tiene conto anche di determinate situazioni legate a momenti di crisi, di sviluppo economico o occupazionale, quali l’avvio di nuove attività, l’ampliamento, la ristrutturazione e il rilancio dell’attività ovvero riguardanti specifiche aree geografiche svantaggiate o che interessano eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi.

Le deroghe, determinate dalla citate situazioni particolari, non potranno però riguardare tutte le materie, limitandosi ai seguenti istituti:

  1. il trattamento economico;
  2. le ferie;
  3. i permessi individuali retribuito, in sostituzione delle 4 festività soppresse;
  4. la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali;
  5. altri specifici istituti espressamente individuati nel CCNL.

CCNL E COLLEGATO LAVORO

Un’altra significativa novità dell’accordo del 18 febbraio scorso è il recepimento delle disposizioni della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) per favorire e potenziare le funzioni affidate alle parti sociali in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, intervenendo in tema di certificazione dei rapporti di lavoro e di previsione della cd. clausola compromissoria.

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Le parti hanno convenuto la costituzione delle Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione, in seno agli enti bilaterali.

La certificazione potrà avere come oggetto i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.

LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L’accordo disciplina anche la cd. «clausola compromissoria» introdotta dal Collegato Lavoro nel quale si prevede che le clausole compromissorie possono essere stipulate «solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La clausola compromissoria non può essere fatta sottoscrivere al lavoratore per i casi di licenziamento, infortunio, malattia professionale, mobbing, molestie sessuali e dei capitoli del CCNL riguardanti congedi-diritto allo studio-aspettative-maternità e paternità.

I nuovi strumenti operativi e gestionali nel rinnovo del CCNL del commercio

lunedì, maggio 9, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Il 26 febbraio 2011 Confcommercio e FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno

firmato l’ accordo per il rinnovo del contratto del terziario. Il nuovo contratto avrà vigenza triennale, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sia per la parte economica che per la parte normativa.

Nell’ambito della riforma degli assetti contrattuali si è dato ampio rilievo alla contrattazione di secondo livello.

ISTITUTI CONTRATTUALI

IL PERIODO DI PROVA

Vengono modificati i termini previsti dal contratto per la prova dei lavoratori inquadrati nei quattro livelli più bassi passando per i livelli IV e V da 45 a 60 giorni e per livelli VI e VII da 30 a 45 giorni.

I giorni di prova devono considerarsi di lavoro effettivo per tutti i lavoratori tranne che per coloro che sono inquadrati ai livelli di quadro e primo livello per i quali i giorni si considerano di calendario.

PART-TIME

I contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali potranno essere stipulati per la giornata di sabato o nella giornata di domenica, anche con studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale con contratto a tempo determinato e indeterminato presso altro datore di lavoro.

LAVORO DOMENICALE

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, le aziende possono concordare con i lavoratori modalità diverse di attuazione del riposo settimanale in rispetto di quanto enunciato nel D.Lgs. n. 66/2003 con equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze in relazione alla totalità del personale.

Le aziende a tal fine devono predisporre il calendario delle aperture domenicali previste nell’anno di riferimento.

Non saranno tenuti ad osservare quanto sopra citato , i seguenti lavoratori:

  1. le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
  2. i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

Resta immutato il trattamento economico e retributivo per i lavoratori – anche con orario di lavoro a tempo parziale (novità) – che abbiano il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica. Ad essi sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

LA DETASSAZIONE

Gli istituti che danno luogo a incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, qualora siano richiamati da una contrattazione di secondo livello, in linea con quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella Circ. n. 3/2011, beneficeranno dell’agevolazione fiscale della detassazione, consistente nell’imposizione ad aliquota sostituiva del 10% entro i limiti stabiliti annualmente per legge e solo per i dipendenti di quei datori di lavoro aderenti alla contrattazione stessa.

Gli istituti contrattuali individuati sono i seguenti:

  1. lavoro straordinario;
  2. lavoro supplementare;
  3. compensi per clausole elastiche e flessibili;
  4. lavoro a turno;
  5. lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
  6. lavoro notturno;
  7. premi variabili di rendimento,
  8. ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.


ASSENZA DAL LAVORO

MALATTIA

Si ravvisa una notevole restrizione sul trattamento economico degli eventi di malattia in relazione ai primi tre giorni di assenza denominato «periodo di carenza». Tale modifica si è resa necessaria onde evitare abusi nell’uso discriminato e ripetuto dei primi tre giorni di malattia che, in qualità di carenza, venivano per contratto retribuiti a totale carico del datore di lavoro.

È stato disciplinato che, con decorrenza 26 febbraio 2011 nel corso di ciascun anno solare:

  1. il pagamento dei primi tre giorni di malattia (carenza) sarà erogato dall’azienda al 100% solamente per i primi due eventi di malattia;
  2. per il terzo e il quarto evento, i tre giorni di carenza saranno retribuiti al 50%;
  3. dal quinto evento nell’anno solare in poi, la carenza non sarà retribuita.

Non rientrano tuttavia nel computo i seguenti eventi:

  1. ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
  2. evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
  3. sclerosi multipla o progressiva e patologie specificatamente elencate, documentate da specialisti della ASL.

I datori di lavoro dovranno dunque tenere memoria del conteggio dei giorni di assenza per malattia, a far data di stipula del rinnovo contrattuale, sia per retribuire in modo corretto i giorni di carenza, sia perché, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, dovranno rilasciare ai lavoratori un documento che riepiloghi gli eventi di malattia occorsi nell’anno.

Rimane invariato il trattamento per i restanti giorni di malattia.

L’altra novità in tema di malattia riprende quanto indicato all’art. 20 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, dove viene previsto che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente il trattamento economico di malattia, in sostituzione dell’Istituto di previdenza, con conseguente esonero dal versamento del contributo malattia pari al 2,44%, cosa non possibile in precedenza e compatibile con quanto disporrà l’INPS in merito.

Un’apposita commissione sarà costituita, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, per valutare altre eventuali facoltà connesse all’esonero dal pagamento del contributo malattia.

PERMESSI E ASPETTATIVE

Importante novità per quanto concerne i permessi di riduzione di lavoro e quelli individuali retribuiti e concessi in sostituzione delle 4 festività abolite (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS Pietro e Paolo) che vengono legati all’anzianità di servizio.

Viene inserita un’introduzione graduale del monte ore dei permessi per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo in commento.

Le ore di permesso (56 per le aziende fino a 15 dipendenti – 72 per quelle con numero di dipendenti superiore a 15) verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione, determinandosi il seguente assetto:

Ai fini del calcolo dei quattro anni, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, di contratti a tempo determinato e/o di contratti di inserimento, il calcolo decorrerà dalla data della prima assunzione.

Nelle aziende in cui tali permessi sono utilizzati per rimodulare un orario settimanale inferiore alle 40 ore settimanali, andrà previsto un sistema che possa rispettare quanto disposto dai nuovi accordi, a meno che non venga previsto un trattamento di miglior favore a livello aziendale e/o individuale.

LAVORATORI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE

I lavoratori affetti da patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, che, previa richiesta scritta, hanno richiesto un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 120 giorni, avranno diritto all’indennizzo dei primi 60 giorni del periodo, nella misura del 100%.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

Il rinnovo del CCNL COMMERCIO del 26 febbraio 2011 ha previsto per tutti i dipendenti in forza al 31 ottobre 2013 e iscritti a libro matricola non oltre il primo maggio del 2013, in via sperimentale e legato alla durata del rinnovo, un importo una tantum in busta paga denominato «Elemento Economico di Garanzia», da erogarsi a novembre 2013.

Tale elemento aggiuntivo ha lo scopo di fornire una compensazione di tipo economico per quei lavoratori i cui datori di lavoro non aderiscono a una contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale). Un bilanciamento di tipo economico così come previsto anche per la mancata adesione agli Enti Bilaterali e al FondoEst.

I lavoratori beneficiari della citata compensazione saranno dunque:

  1. Lavoratori a tempo indeterminato;
  2. apprendisti;
  3. titolari di contratto di inserimento.

L’erogazione di tale importo è però subordinata a determinate condizioni:

  1. L’importo potrà essere erogato in proporzione al lavoro prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 (decorrenza nuovo contratto terziario) al 31 ottobre 2013.
  2. Per i lavoratori part-time dovrà essere calcolato secondo il criterio di proporzionalità in relazione alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.
  3. L’EEG inoltre non farà parte degli elementi retributivi utili per il calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale compreso il TFR;
  4. qualsiasi trattamento economico individuale o collettivo che sia aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal presente contratto e che venga corrisposto a far data 1° gennaio 2011, assorbe fino a concorrenza l’EEG da corrispondersi a novembre 2013.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Viene stabilito un aumento di 86 euro riparametrato al 4° livello, calcolato sulla base dell’indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia) così come previsto dal nuovo modello contrattuale.

I nuovi aumenti decorrono dal mese di gennaio con pagamento degli arretrati dovuti per i mesi di gennaio e febbraio unitamente alle competenze di marzo 2011.

Gli aumenti, distribuiti in sei tranches, sono così stabiliti:

Nel rinnovo gli aumenti vengono indicati come non assorbibili, ma una nota della Confcommercio dell’otto marzo 2011 chiarisce che tali aumenti non sono assorbibili salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali se specificatamente indicato nella lettera di concessione.

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

Il nuovo contratto, che ha durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2011 e scade, sia per la parte normativa che per quella economica, il 31 dicembre 2013.

L’intesa prevede i seguenti minimi retributivi:

PARTICOLARI CATEGORIE

OPERATORI DI VENDITA

Le modifiche apportate al protocollo aggiuntivo che interessa gli operatori di vendita riguardano solamente la parte economica.

Si precisa che il valore dell’aumento risulta essere assorbibile.

QUADRI

INDENNITA’ DI FUNZIONE

Per i lavoratori con qualifica di Quadro, viene prevista un’indennità di funzione erogata mensilmente e per quattordici mensilità assorbibile però fino al limite del 40%, da indennità similari o eventuali superminimi individuali già previsti individualmente.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’indennità di funzione viene incrementata di ulteriori 10,00 euro prospettandosi quindi da qui al 2013 il seguente quadro economico:

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE

Per alimentare lo sviluppo della formazione prevista a favore del personale inquadrato nella categoria dei quadri attraverso l’istituto appositamente individuato in «Quadrifor» viene determinato l’aumento del contributo obbligatorio annuo: