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Il termine ‘collegato lavoro’ è inserito negli articoli:
Lavoro domestico: licenziamento durante la maternità
| Come noto, il nostro ordinamento tutela espressamente il periodo di astensione della lavoratrice madre o del lavoratore padre dovuto a maternità. |
| Infatti anche alla lavoratrice domestica si applicano le tutele previste per la generalità dei lavoratori. In particolar modo, l’articolo 62 del D.Lgs. 151/2001 prevede che ‘Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. | ![]() |
| Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo’.Pertanto, anche per le lavoratrici domestiche vige il divieto di essere adibite al lavoro [Articolo 16 D.Lgs. n. 151/2001]:a)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi del successivo articolo 17 inoltre, ‘il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio’. In ogni caso, il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice domestica può essere flessibile e pertanto, può allungarsi a quattro mesi dopo il parto se, con apposito certificato medico, la dipendente venga autorizzata a lavorare fino a un mese dal parto [ I.N.P.S., messaggio n. 11621/2008]. A fronte delle suddette disposizioni alla lavoratrice madre compete un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità sempre che risultino versati o dovuti:
Quanto concerne la tutela della lavoratrice madre a fronte di licenziamento, in via generale l’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che ‘le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino’. In ogni caso, l’articolo 62 del suddetto decreto non menziona, tra le tutele applicabili al lavoro domestico, la maternità. Come noto, il lavoro domestico è uno speciale rapporto di lavoro che trova applicazione negli articoli 2240-2246 del codice civile nonché nella Legge n. 339/1958. Sebbene i predetti articoli richiamino l’applicazione degli articoli 2118 e 2119 del codice civile [ recesso con preavviso – recesso per giusta causa], in ogni caso l’articolo 4 della Legge n. 108/1990 non rende applicabile al settore in esame le tutele reali ed obbligatorie di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In ogni caso, anche di fronte alla mancanza di apposita normativa di riferimento, la prevalente giurisprudenza ha ritenuto applicabile il divieto di licenziamento durante il periodo di congedo per maternità anche alla lavoratrice domestica. Di fatto anche se l’imposizione al datore di lavoro di non recedere dal rapporto costituirebbe un vincolo eccessivamente gravoso per una struttura familiare, l’esclusione a priori del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica contrasterebbe:
In ogni caso, il problema della tutela delle lavoratrici domestiche in maternità è stato risolto ad oggi, con il ricorso alla contrattazione collettiva. Di fatto l’articolo 24, comma 3 del C.C.N.L. domestici prevede espressamente che ‘ dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa’. Anche se la suddetta disposizione contrattuale subordina la conservazione del posto di lavoro di fronte a gravidanza intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la costante giurisprudenza ha confermato le disposizioni di cui alla Legge n. 151/2001 secondo le quali il divieto di licenziamento è correlato allo stato oggettivo della gravidanza: di fatto il divieto in parola opererebbe anche qualora la stessa lavoratrice sia inconsapevole dell’intervenuta variazione del suo stato di salute. Stante le suddette considerazioni, risulta pacifica l’applicazione del divieto di licenziamento durante la maternità anche al lavoro domestico. Pertanto, le suddette tutele sono applicabili non solo alla lavoratrice madre, ma anche:
In ogni caso ,in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. Di fatto, nonostante il lavoro domestico rientri da tempo nell’area della libera recidibilità, non riesce a sottrarsi alle garanzie poste a tutela della maternità e conseguentemente alle logiche proprie del licenziamento previste per la generalità dei lavoratori: infatti sebbene vi sia espressa esclusione del lavoro domestico dall’ambito della tutela reale e obbligatoria, detta esclusione non sembrerebbe riguardare anche l’articolo n. 6 della Legge 604/1966 così come novellato dal c.d. ‘Collegato Lavoro’. Pertanto la lavoratrice domestica potrà richiedere il risarcimento del danno a seguito di licenziamento imposto dal datore di lavoro durante il periodo di tutela. |
Lavoro a Tempo Determinato Collegato Lavoro e Dubbi di Costituzionalita
| Premessa |
| Con l’ordinanza del 28 gennaio 2011, n. 2112, la Corte di Cassazione, sezione civile lavoro, ha deciso di inviare gli atti del processo di cui si stava occupando al quale si sarebbero dovute applicare le disposizioni di cui all’art. 32, comma 5 e 6, del Collegato Lavoro - L. 4 novembre 2010, n. 183 – al giudizio della Consulta in quanto queste ultime | ![]() |
sarebbero lesive dei diritti dei lavoratori precari costituzionalmente tutelati. I citati commi dell’art. 32 della legge n. 183/2010, hanno introdotto per i lavoratori a termine, in caso di conversione del contratto di lavoro, l’erogazione di un’indennità «omnicomprensiva» compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità. A parere dei giudici, tale norma contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di effettività del rimedio giurisdizionale dettati dalla Costituzione e rappresenterebbe una lesione del diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini, anche questo garantito dalla Carta Costituzionale.Secondo la Corte tale indennità sarebbe inadeguata a coprire l’effettivo danno patito dal lavoratore a tempo determinato in caso di illegittima estromissione dal rapporto di lavoro ed essendo fissata in un unico importo prestabilito, non integrabile con altro ristoro risarcitorio, questo potrebbe indurre il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento anche con l’allungamento del processo o non adeguandosi alla sentenza di condanna, vanificando dunque quel principio consolidato che impone la corrispondenza tra la perdita conseguita, lesione del diritto soggettivo ed il rimedio ottenibile in sede giudiziale.
IL CASOIl caso in questione ha riguardato un lavoratore dipendente delle Poste Italiane S.p.A. con rapporto di lavoro a termine che, dopo essere stato estromesso dall’ente, si è rivolto all’autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del termine di durata del contratto di lavoro, con la riammissione in servizio e la conversione del contratto a tempo indeterminato ed il conseguente risarcimento del danno da sospensione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di primo grado rigettava il ricorso ma il giudice d’appello lo accoglieva, accertando quindi il contratto a tempo indeterminato e condannando la società a riammetterlo in servizio e a risarcirgli il danno di entità pari al periodo di tempo non lavorato. La società Poste Italiane S.p.A. si rivolgeva quindi alla Corte di Cassazione cercando di dimostrare che i giudici di merito non avevano tenuto conto di talune norme per cui invece il contratto a tempo determinato sarebbe invece da considerarsi legittimo. La Corte entrata nel merito del ricorso ha innanzitutto giudicato infondati i motivi addotti dall’ente Poste, giudicando invece illegittimo il termine apposto nel contratto di lavoro e, pertanto, confermando la decisione della Corte d’appello. Il Collegio, tuttavia ha ritenuto che la sentenza di condanna avrebbe dovuto essere cassata, atteso che durante il giudizio è entrata in vigore la legge n. 183/2010 recante nuove e diverse disposizioni che devono essere applicate anche ai giudizi pendenti alla data in vigore della stessa (24 novembre 2010). Il Collegio stesso però, proprio per queste ultime disposizioni, ha inoltre espresso dubbi di legittimità costituzionale. EVOLUZIONE NORMATIVAPRIMA DEL COLLEGATO LAVOROPrima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010 il lavoratore aveva la facoltà di prolungare l’azione di nullità senza limiti di tempo e quella risarcitoria nel limite prescrittivo di dieci anni. Ciò imponeva alle imprese interessate a numerosi ed esosi risarcimenti determinanti anche incertezza nei bilanci preventivi ma soprattutto un grave pregiudizio patrimoniale. LA LEGGE n. 183/2010La norma in questione è dunque la Legge n. 183/2010 o meglio conosciuta come Collegato Lavoro. In particolare le disposizioni che hanno sollevano dubbi di legittimità costituzionale sono contenuti nell’art. 32, principalmente nei commi 5, 6, ma anche nel comma 7 in quanto dispone sull’applicazione dei commi precedenti. Il fine perseguito dal legislatore con l’introduzione dell’art. 32 della legge n. 183/2010 è stato sicuramente quello di semplificare la conversione del rapporto a termine, evitando i sopra menzionati inconvenienti per le imprese attraverso l’attribuzione di un risarcimento stabilito per legge e non soggetto alla durata del processo. L’indennità è però qualificata «omnicomprensiva» da intendersi, secondo i giudici di legittimità, escludente qualsiasi altro credito indennitario o risarcitorio. L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 Comma 5 Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604. Comma 6 In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. Comma 7 Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c. Nelle norme citate si dispone dunque che nei casi di illegittimità del termine nei contratti di lavoro il giudice condanni il datore al risarcimento del danno attraverso l’erogazione di un’indennità omnicomprensiva compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Indennità che viene dimezzata in presenza di accordi o contratti stipulati a qualsiasi livello con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie. Al riguardo, la Corte ritiene che la norma, quando stabilisce l’applicabilità a tutti i processi pendenti alla data dell’entrata in vigore, comprenda anche quelli in Cassazione, diversamente comporterebbe una discriminazione tra le diverse situazioni a seconda il grado in cui penda in giudizio e, dunque, per effetto di ciò la sentenza sarebbe da cassare. |
Permessi per l’assistenza a persone con disabilità: chiarimenti INPS
| A seguito della modifica della disciplina sui permessi per l’assistenza a persone con disabilità introdotta dal c.d. ‘Collegato Lavoro’, l’I.N.P.S. , dapprima con circolare 3 dicembre 2010, n. 155 e successivamente, con recente circolare 25 gennaio 2011, n. 1740, ha fornito le relative istruzioni operative. |
| Come noto, ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa a fronte di assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità che sia: | ![]() |
Detto diritto può essere fruito anche in maniera continuativa ed è riconosciuto solo qualora il soggetto disabile non sia ricoverato a tempo pieno [ per tempo pieno si intende quello per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere e simili che assicurano assistenza sanitaria continua]. La fruizione di detti permessi è riconosciuta ad un solo lavoratore dipendente per l’assistenza della stessa persona con handicap in situazione di gravità. Al contrario, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, qualora il soggetto disabile grave sia il figlio. In ogni caso, i genitori possono fruire dei permessi solo alternativamente.[ . [ Articolo 42, comma 2, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151]. Il lavoratore dipendente che assista un disabile in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede [ articolo 33, comma 5, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall’articolo 24, Legge 4 novembre 2010, n. 183]. In ogni caso, il lavoratore decade dal diritto qualora il datore di lavoro o l’I.N.P.S. accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del permesso. [Articolo 33, comma 7bis Legge 5 febbraio 1992, n. 104]. E’ opportuno precisare che la norma in oggetto ha soppresso il riferimento alla convivenza come condizione per beneficiare dei permessi. Pertanto, la madre lavoratrice o il padre lavoratore – ivi compresi quelli adottivi – hanno il diritto a tre giorni di permesso mensili anche in caso di figlio maggiorenne ancorchè non convivente. Le suddette disposizioni si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto [articolo 20, legge 8 marzo 2000, n. 53]. In base alla nuova disciplina, i tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave: di fatto la fruizione dei suddetti permessi è riconosciuta come alternativa alle altre prerogative previste dal D.Lgs. 151/2001 quali il prolungamento indennizzato del congedo parentale ovvero i riposi orari retribuiti. Ulteriore novità introdotta dal Collegato Lavoro consiste nella possibilità di decadenza della fruizione del suddetto beneficio, qualora il datore di lavoro o l’Inps accertino l’insussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione del beneficio. Di fatto l’eventuale accertamento dell’insussistenza ovvero il venir meno delle condizioni richieste dalla legge, comporta la decadenza dal diritto. ISTRUZIONI OPERATIVE In merito alle nuove disposizioni si precisa che le domande pervenute prima dell’entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183 presentate da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonché quelle presentate da più familiari per l’assistenza dello stesso soggetto dovranno essere riesaminate. In particolar modo: - nel primo caso, verranno sospesi tutti i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della suddetta legge – ovvero il 24 novembre 2010 – nonché verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi in oggetto; - nel secondo caso, poiché i permessi potranno essere fruiti da un solo lavoratore, verrà richiesto agli interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario. Tali dichiarazioni dovranno pervenire entro il 31 marzo 2011: in caso contrario verrà inviata ai richiedenti la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio ovvero di reiezione con effetto dal 24 novembre 2010. Pertanto, i beneficiari in parola dovranno attendere le lettere specifiche inviate dall’istituto in merito alla sospensione dei provvedimenti e successivamente inviare allo stesso le dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti all’accesso del beneficio. |

















































