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Il termine ‘conciliazione’ è inserito negli articoli:

Le commissioni di certificazione dopo il collegato lavoro

domenica, ottobre 9, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
Come noto, l’articolo 30, comma 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [c.d. ‘Collegato Lavoro’ ] ha sostituito l’articolo 75 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo che ‘al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo’ .
Tale norma amplia dunque l’ambito di applicazione della certificazione rispetto alla previgente versione dell’articolo 75 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, confermando gli orientamenti già espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello 22 dicembre 2009, n. 81.

Di fatto, la suddetta previsione ha allargato le previsioni di certificazione, consentendo agli organismi preposti, di certificare, su base volontaria, qualsiasi tipo di contratto che direttamente o indirettamente, sia riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Soggetti che possono istituire le Commissioni di Certificazione

Come noto, l’ordinamento vigente consente di istituire le commissioni di certificazione a soggetti molto diversi tra loro.

Di fatto, ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

- gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

- le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’ articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

Giuste le modificazioni apportate dall’articolo 30, comma 5, della predetta legge, l’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 dispone che sono organi abilitati alla certificazione di contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nell’ambito di intese definite tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi. Pertanto, in data 18 febbraio 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dei consulenti dei lavoro per dare avvio all’attività di certificazione delle Commissioni istituite presso i consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro.

Cosa si può certificare dopo  il Collegato Lavoro

La procedura di certificazione introdotta dalla Legge Biagi prevedeva un’elencazione espressa dei contratti certificabili. Successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 251/2004, la procedura di certificazione è stata estesa a tutti i contratti di lavoro.

Ad oggi, l’articolo 30 del Collegato Lavoro amplia l’ambito di applicazione della certificazione, prevedendo la possibilità di certificare tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro. Pertanto il nuovo testo dell’articolo 75 non fa più riferimento alla qualificazione del contratto di lavoro, bensì in generale, al contenzioso in materia di lavoro.

Di fatto la norma  chiarisce i dubbi emersi in passato sulla possibilità di certificare contatti che , pur  prevedendo lo svolgimento di attività lavorative, non erano qualificabili  come rapporti di lavoro [ES. somministrazione di lavoro].

In ogni caso, ad oggi, oltre alla certificazione del contratto di lavoro è possibile richiedere la certificazione di:

  • Appalti [ in riferimento non solo all’esistenza di elementi tipici dell’appalto ma anche la certificazione della genuinità dello stesso nell’esecuzione dell’opera];
  • Regolamenti interni di società cooperative;
  • Tipizzazione di giusta causa e giustificato motivo nei contratti individuali di lavoro;
  • Clausole compromissorie di devoluzione di controversie al giudizio arbitrale.

La procedura di conciliazione

Ai sensi dell’articolo 78 del D.lgs. n. 276/2003, l’attività di certificazione avviene su base volontaria: a tal fine azienda e lavoratore dovranno presentare istanza volontaria redatta su apposito modulo.

Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche nonché dei seguenti principi:

  • L’inizio della fase di certificazione deve essere comunicato alla DPL che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche;
  • La procedura di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. in merito la norma non dice nulla in merito a possibili conseguenze circa il mancato rispetto del termine. Pertanto è desumibile che il suddetto termine non ha natura perentoria ma di fatto rappresenta un termine ordinatorio.
  • L’atto di certificazione deve contenere l’indicazione espressa degli effetti civili amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

In ogni caso le dichiarazioni rilasciate dalle parti in merito all’attività svolta deve essere verbalizzato nel provvedimento finale di certificazione.

Una copia dell’atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti del contratto che hanno sottoscritto l’istanza.

In caso di diniego di certificazione, è possibile solo se fondata su presupposti e motivi diversi, la presentazione di una successiva istanza davanti allo stesso o diverso organo.

Una volta certificato, lo stesso viene conservato presso l’ente Certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto [Articol0 78 D.Lgs. n. 276/2003].

Le nuove competenze delle commissioni alla Luce del Collegato

Come predetto, il collegato lavoro introduce misure che assegnano alla Commissione di Certificazione un ruolo più ampio di quello svolto in precedenza. Di fatto, a seguito dell’entrata in vigore del Collegato, le stesse non solo prevedono il rafforzamento dei compiti tradizionali, ma introducono una funzione molto importante in capo alle stesse, consistente:

  • nella conciliazione di rinunce e transazioni ex art. 410 c.p.c..
  • nell’accesso alla procedura arbitrale;

 

In ordine alla prima fattispecie, ai sensi dell’articolo 31, comma 13, è stato previsto che le commissioni di certificazione possano essere sede di svolgimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 c.p.c..

Pertanto, ai sensi della suddetta norma, sarà possibile esperire, dinnanzi alle commissioni di certificazione il tentativo di conciliazione anche per i contratti che non sono stati certificati.

Riguardo all’arbitrato, gli organi di certificazione possono istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 c.p.c. [ lavoro subordinato e parasubordinato] e all’articolo 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [ pubblico impiego].

CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E FLESSIBILITA’

Le politiche attive per la conciliazione famiglia-lavoro tendono all’innovazione di modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera familiare e sfera lavorativa. Si tratta dunque di politiche che coinvolgono in primo
luogo le donne, ma anche gli uomini, i bambini e le organizzazioni e che riguardano sia la sfera privata che quella pubblica, politica e sociale, di ciascun individuo.Le politiche per conciliare vita e lavoro incidono dunque fortemente sull’organizzazione del lavoro e dei tempi delle città, nonché sul coordinamento dei servizi pubblici.
 

FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011 è stato pubblicato un regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle aziende che applicano accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario.

Il decreto, che entrerà in vigore il 18 maggio 2011, prevede la concessione di contributi per le aziende che proporranno:

  1. progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro;
  2. programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
  3. progetti che consentano la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo.


EVOLUZIONE NORMATIVA

Con la L. 10 aprile 1991, n. 125 si inizia a promuovere nel nostro Paese l’introduzione di pari responsabilità familiari e di conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Le disposizioni contenute nella legge, infatti, hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in ambito lavorativo, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Un’ulteriore svolta, dal punto vista normativo e culturale, è rappresentata dall’entrata in vigore della L. 8 marzo 2000, n. 53 (recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città») finalizzata a promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

  1. l’istituzione dei congedi parentali e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
  2. l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
  3. il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

L’elenco delle misure previste viene ulteriormente ampliato dalla legge Finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), a seguito della quale viene prevista la possibilità di ottenere finanziamenti per:

  1. progetti che consentano alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come il part-time reversibile, il telelavoro e il lavoro a domicilio, la banca delle ore, l’orario flessibile, l’orario concentrato, la flessibilità sui turni, ecc.;
  2. percorsi formativi per il reinserimento in azienda dei lavoratori dopo un periodo di congedo superiore a 60 giorni;
  3. progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, in periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria o di congedo parentale, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
  4. interventi e azioni volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori e disabili o anziani non autosufficienti a carico.


REQUISITI E DESTINATARI

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono presentare progetti sulla base di specifico accordo contrattuale i seguenti soggetti:

  1. i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese;
  2. altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;
  3. le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.

Non sono finanziabili, invece, i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, Amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all’apertura di una delle predette procedure.

I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/2000 possono presentare una nuova domanda di finanziamento a condizione che:

  1. il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase;
  2. il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente.


L’ACCORDO CONTRATTUALE

L’accordo contrattuale rappresenta il presupposto indispensabile per l’ammissibilità dei progetti in esame.

Secondo quanto stabilito dal decreto in commento per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:

  1. l’accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
  2. l’accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
  3. l’accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  4. l’accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  5. le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale.


PROGETTI FINANZIABILI

I progetti finanziabili devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:

  1. progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, come part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato;
  2. programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare;
  3. progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.


DESTINATARI

I destinatari dei progetti devono essere:

  1. lavoratrici e lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
  2. soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative,
  3. lavoratrici e lavoratori in somministrazione,
  4. soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.

Il decreto prevede, inoltre, un contributo anche per le azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione.

I familiari partecipanti, i soci partecipanti all’impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

IL FINANZIAMENTO

I progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti sono finanziati per un importo massimo di euro 500.000,00 ed hanno una durata massima di 24 mesi.

I progetti in favore di soggetti autonomi (presentati dai liberi professionisti e lavoratori autonomi, compresi i lavoratori a progetto, dai titolari di impresa) sono finanziabili fino a un massimo di euro 35.000 per una durata massima, per la coppia genitoriale, di 12 mesi, anche frazionabili nell’arco di 24 mesi. Devono prevedere l’attivazione di una sostituzione o una collaborazione.

LA DOMANDA

I soggetti interessati dovranno far pervenire i progetti al Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la procedura, allegando l’apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall’ufficio stesso.

Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di finanziamento annuale.

L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

I progetti selezionati saranno approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia,.

L’erogazione del finanziamento avverrà in due quote con le seguenti modalità:

  1. un anticipo, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, corrisposto dopo la comunicazione circa l’accoglimento della domanda;
  2. il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all’ufficio di apposita relazione.

Recepite le norme del collegato lavoro nel contratto del commercio

sabato, maggio 14, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO 

Come noto, la L. 4 novembre 2010, n. 183, meglio nota come «Collegato lavoro», ha introdotto significative modifiche al processo del lavoro.

L’obiettivo del Legislatore è stato principalmente quello di favorire una riduzione del contenzioso giudiziario in materia di lavoro, attraverso una serie di interventi tra i quali il potenziamento della certificazione e l’ istituzione del nuovo arbitrato.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, lo scorso 26 febbraio Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (con la sola esclusione della Filcams -Cgil) hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del terziario la cui novità risulta rappresentata dall’attuazione delle norme contenute nel Collegato lavoro in tema di «arbitrato» e di «tentativo di conciliazione», quest’ultimo oramai reso del tutto facoltativo. 

L’ARBITRATO

La procedura arbitrale

Il contratto collettivo, all’art. 38, definisce, le regole per la costituzione ed il funzionamento del «Collegio di Arbitrato» per pervenire alla definizione delle controversie individuali.

Competente risulta essere il collegio del luogo in cui si trova ubicata l’azienda ovvero una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore interessato all’arbitrato.

La parte interessata all’arbitrato ha, quindi, l’obbligo di presentare un’istanza, attraverso l’organizzazione sindacale cui aderisce e/o conferisce specifico mandato, sia al collegio di arbitrato che all’altra parte.

Quest’ultima dovrà manifestare, a sua volta, la propria adesione per poter dare avvio alla procedura arbitrale.

Nonostante la clausola arbitrale sia stata definita pienamente «vincolante» una volta comunicata la propria adesione, l’art. 38 del CCNL consente tuttavia una sorta di «ripensamento» alla procedura arbitrale sino al giorno che precede la prima udienza di trattazione. A tal fine, la parte che intende rinunziare all’arbitrato dovrà trasmettere una dichiarazione «scritta» alla Segreteria del Collegio.

Il collegio arbitrale

Il Collegio è composto da tre membri, uno designato dalla Organizzazione imprenditoriale, il secondo designato dalla Organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto ovvero abbia conferito specifico mandato; la nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, avviene di comune accordo tra le predette organizzazioni territoriali.

Tuttavia, in caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro del collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata. In mancanza, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Attivato l’istituto, e quindi costituito il collegio, il Presidente provvederà a fissare, entro 15 giorni, la data di convocazione del collegio il quale avrà facoltà di procedere ad una fase istruttoria.

Il lodo arbitrale

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salvo eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo che sarà emanato, come previsto dal Collegato Lavoro, non è soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 2113 c.c.

LA CONCILIAZIONE

Il contratto collettivo si è occupato inoltre di disciplinare il «nuovo» tentativo di conciliazione, reso ormai facoltativo dal Collegato lavoro.

LA CPT DI CONCILIAZIONE

L’art. 412-ter, come modificato dal «Collegato lavoro», prevede la possibilità, per le Parti sociali, di svolgere, mediante modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’attività di conciliazione attraverso la costituzione di una CPT (Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione) costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario.

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

La parte istante è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione attraverso la Organizzazione sindacale cui aderisce. L’Associazione imprenditoriale, a sua volta, dovrà denunciare la controversia alla Commissione paritetica.

La Commissione paritetica provvede a convocare le parti ed espleta il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla data in cui riceve la richiesta.

Tuttavia, qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti possono adire il collegio arbitrale di cui all’art. 38 già richiamato.

Viceversa, le parti che abbiano già raggiunto la soluzione della loro controversia potranno richiedere alla Commissione paritetica, attraverso la loro spontanea comparizione, di formalizzare la conciliazione nei termini raggiunti.

La norma contrattuale prevede altresì che, nell’ipotesi in cui si contesti la legittimità di una sanzione, questa dovrà essere sospesa sino alla conclusione della intera procedura conciliativa.

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE

L’eventuale processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero il mancato accordo, dovrà essere depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE

In tema di clausole compromissorie, le Parti sociali hanno inteso estendere il «divieto» di trattazione per le controversie attinenti la risoluzione dei rapporti di anche ad altre vicende quali le molestie sessuali, le situazioni di mobbing, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.

Per ciò che attiene invece al momento in cui può essere sottoscritta la clausola compromissoria, non solo è stato confermato il divieto di sottoscrivere la clausola compromissoria prima che sia concluso il periodo di prova,  ma è stato altresì introdotto il divieto di sottoscrivere clausole compromissorie ad opera delle lavoratrici che si trovino in periodo di gravidanza (per tutta la durata della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino).

LA CERTIFICAZIONE

Quanto all’istituto della certificazione, le Parti sociali hanno previsto la possibilità di costituire apposite Commissioni di certificazione, presso gli Enti bilaterali territoriali, con il compito precipuo di procedere alla certificazione dei contratti di lavoro nonché di convalidare le rinunce e le transazioni.