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Il termine ‘Consulente’ è inserito negli articoli:

Accertamenti Ispettivi

sabato, aprile 16, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro, Organizzazione
Il ruolo del Consulente del Lavoro
.
Come noto il consulente del lavoro occupa una posizione cruciale tra il mondo delle imprese, dei lavoratori e degli enti pubblici, dialogando con questi soggetti al fine di offrire loro risposte certe ed immediate. Tra le varie competenze, il consulente del lavoro occupa un ruolo strategico nei procedimenti ispettivi in materia di lavoro eseguiti dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro ovvero dagli Istituti previdenziali.

Il consulente, infatti, è uno dei professionisti, e probabilmente il più idoneo, abilitato ad assistere il datore di lavoro durante le fasi degli accertamenti ispettivi suindicati, affiancandolo in tutte le scelte essenziali che questi dovrà prendere proprio in merito a tale procedimento.

In primo luogo, va sottolineato che è tenuto a gestire tutte le comunicazioni obbligatorie (comunicazioni di assunzione, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro) che rivestono un’importanza di rilievo nello svolgimento di una corretta vigilanza in materia di lavoro.

Andando nel vivo del procedimento, il consulente è legittimato a richiedere alla DPL, dopo la conclusione del procedimento, l’accesso agli atti riguardanti le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede di ispezione, alla luce dei diritti di informazione ed opposizione del lavoratore dichiarante quale controinteressato, ad eccezione di quei documenti dalla cui divulgazione potrebbero derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico del lavoratore o di terzi.

Spetta al consulente del lavoro, inoltre, tramite il proprio Ordine professionale, esercitare il diritto di interpello (ex. Art. 9, D.Lgs. 124/2004), nonché difendere il datore di lavoro nella sede del contenzioso amministrativo, ovvero del contenzioso giudiziario di primo grado contro le ordinanze o ingiunzioni della DPL, attraverso la produzione di scritti difensivi e nella relativa audizione del personale. Inoltre, in nome del datore di lavoro, può predisporre il ricorso in opposizione da presentarsi al Tribunale del luogo dove sono stati commessi gli illeciti sanzionati con l’ordinanza o l’ingiunzione impugnata.

CIG, mobilità e disoccupazione: massimali 2011

giovedì, febbraio 17, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
L’I.N.P.S., con la circolare 4 febbraio 2011, ha comunicato la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione validi per l’anno 2011. 

Come noto, l’articolo 1, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, i ‘tetti’ dei trattamenti
di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
 

1. Trattamenti di integrazione salariale

Come noto, l’ordinamento vigente prevede che l ‘indennità di cassa integrazione spettante al lavoratore  è pari all’ 80% della retribuzione che essi avrebbero percepito in caso di normale attività lavorativa, limitatamente alle ore integrabili [ Articolo 2, Legge n. 164/1975].
In realtà, tale percentuale nella gran parte dei casi risulta di molto inferiore da quella normalmente percepita in quanto il legislatore ha introdotto il rispetto di valori massimali mensili, che rappresentano la misura massima del trattamento. Infatti, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge n. 223/1991 prevede che  ‘l’ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, l’importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 [ Articolo 14, comma 1, L. n. 223/1991].
Il ‘tetto’ dei trattamenti di integrazione salariale varia:
  • a seconda della retribuzione del singolo lavoratore;
  • Annualmente,  a seconda della rivalutazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Di fatto, per l’anno 2011, i suddetti ‘tetti’ dei trattamenti di integrazione salariale, sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Con circolare I.N.P.S. 4 febbraio 2011, n. 25, l’istituto ha indicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.



n.b. detti importi massimi devono essere incrementati del 20% per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali [art.2, comma 17, L. 548/1995].

2. Indennità di mobilità

Come noto, la misura dell’indennità di mobilità deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Ai sensi del suddetto articolo, l’indennità spetta nella seguente misura percentuale:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
In ogni caso, il suddetto trattamento non può superare i massimali stabiliti annualmente; come per la misura del trattamento di integrazione salariale, il ‘tetto’ massimo per l’indennità di mobilità è determinato, per l’anno 2011,  nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’I.N.P.S., ha pertanto riportato gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

3. Altri trattamenti

 Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2e3 della Legge n. 223/1991 ovvero quello di cui all’articolo 3, comma 3 L. 451/1994 trovano applicazione i tetti indicati per l’indennità di mobilità;
 I lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia [ L. 427/1975] l’importo da corrispondere è fissato per l’anno 2011 in € 558,27 al netto della riduzione del  5,84%;
 Gli importi massimi mensili dell’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari per il 2011 ad € 906,8 e € 1.089,89;
 Gli importi massimi mensili dell’indennità di ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quelli per la disoccupazione agricola con requisiti normali ridotti sono fissati in € 892,96 ed € 1.073,25 [ sono mantenuti gli importi stabiliti per l’anno 2010, circolare inps n. 18/2010];
 L’importo mensile  dell’assegno per i lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari ad € 541,38.

Doppia Contribuzione per i Soci di Srl Commerciale

venerdì, gennaio 21, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
PREMESSA
La manovra finanziaria d’estate,ovvero la legge 122/2010, ha fornito un’interpretazione autentica della norma riguardante l’aspetto contributivo dei soci di Società a responsabilità limitata commerciale.
Nello specifico la nuova normativa interpreta autenticamente l’art.1 commi 203 e 208 della legge 662/1996, contrapponendosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sezioni riunite civ.) con sentenza n. 3240/2010. In sintesi, la legge 662/1996 all’art. 1 c. 203 indica chi siano i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione assicurativa commercianti, e al comma 208 vengono indicati i criteri di scelta di iscrizione alla gestione assicurativa, in caso di esercizio contemporaneo di varie attività autonome.Interpretazioni della normativaI problemi sembrano sorgere in relazione all’interpretazione della normativa suindicata.Infatti l’art. 1 comma 203, che di seguito si riporta, indica i requisiti dei soggetti che devono provvedere all’iscrizione alla gestione commercianti.

Comma 203. Il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e’ sostituito dal seguente:
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

 

In caso di svolgimento contemporaneo , da parte di un soggetto, di diverse attività autonome, l’Inps deve decidere, secondo il criterio della prevalenza, quale sia la gestione assicurativa alla quale il soggetto debba iscriversi.

Comma 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attivita’ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attivita’ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attivita’ prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo’ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

 

Il dubbio interpretativo si pone, nel caso specifico, per i soci di società a responsabilità limitata commerciale, in quanto, l’INPS secondo una sua interpretazione con circolare n. 25 del 1997 ha stabilito che, nel caso in cui un socio di SRL commerciale svolga anche in società diverse, la duplice attività, gestionale in qualità di amministratore e operativa a qualsiasi livello, è necessario valutare la prevalenza dell’attività svolta. Nel caso in cui il soggetto partecipi attivamente alla vita aziendale, apportando la propria operatività e al tempo stesso svolga anche attività di amministratore, con la percezione di compensi, l’iscrizione alla gestione assicurativa è duplice; poiché l’iscrizione alla gestione commercianti prevede il criterio della prevalenza, allora l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria. Diventa obbligatoria però, anche l’iscrizione alla gestione separata, nel caso di percezione emolumenti per lo svolgimento della funzione gestionale, poiché l’iscrizione è basata su criteri reddituali.

Nel caso in cui invece, il soggetto svolga in prevalenza l’attività di amministratore, allora l’iscrizione è prevista alla sola gestione separata, poiché il criterio della prevalenza è previsto solo per la gestione commercianti.

La sentenza della Cassazione a sezioni riunite n. 3240/2010 ha letteralmente sconvolto le interpretazioni dell’INPS,  ponendo fine all’applicazione della duplice iscrizione, sostenendo che la normativa in oggetto, ovvero l’art. 1 comma  208, non pone alcuna esclusione all’applicazione del criterio della prevalenza alle diverse forme di gestione assicurativa. A tal proposito nella sentenza viene ribadito il concetto dello svolgimento di attività autonome e non miste, come sempre interpretato dall’inps, includendo pertanto meramente le gestioni artigiane e commercianti. Inoltre nella sentenza, viene ribadito come l’aver utilizzato, da parte del legislatore il termine autonome e non miste, non possa escludere i soci soggetti all’iscrizione alla gestione separata.

Infine,  nella sentenza vengono anche identificati gli elementi caratterizzanti l’attività gestionale e quella operativa, indicando a livello gestionale i non meri atti giuridici, ma facendo rientrare tutta quella serie di attività di coordinamento e gestione che permettono il buon andamento dell’azienda. Ovvero, nella sentenza non vengono indicati astrattamente  i principi secondo i quali è possibile effettuare la scelta della gestione alla quale iscriversi, bensì anche gli elementi che permettono di individuare la giusta procedura da adottare nella scelta dell’iscrizione alla gestione assicurativa. Ovvero:

  1. Accertare se il socio svolge attività operativa abitualmente e in prevalenza rispetto ad altri fattori produttivi;
  2. se manca il requisito 1, occorre iscrivere obbligatoriamente il socio alla gestione separata;
  3. se il requisito 1 è presente, allora occorre stabilire la prevalenza tra l’aspetto operativo e quello funzionale e procedere all’iscrizione alla gestione assicurativa prevista.

Legge 122/2010 – manovra correttiva

L’emanazione della sentenza di Cassazione avrebbe provocato un forte contraccolpo alle casse dell’INPS, escludendo la possibilità della duplice iscrizione alla gestione assicurativa.

Il Legislatore essendosi, quindi accorto di aver lasciato un vuoto interpretativo al comma 208, ha provveduto con l’art. 12 c. 11 del D.L. 78/2010 convertito poi in legge 122/2010 a correggere gli eventuali dubbi interpretativi sorti e dipanati dalla sentenza della cassazione. Infatti, nella stesura dell’art. 12 ha provveduto ad escludere definitivamente dall’applicazione dell’art. 1 comma 208 della legge 662/1996 i lavoratori soggetti all’iscrizione alla gestione separata, includendo nella tipologie delle attività autonome svolte, gli artigiani, i commercianti i coltivatori diretti, escludendo pertanto coloro per i quali ricorra l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Conclusioni

In presenza di un socio di SRL commerciale che svolga sia la funzione gestionale che quella operativa occorre stabilire la prevalenza dell’attività svolta.

  1. Se viene svolta in prevalenza attività operativa, allora l’iscrizione è duplice, se per lo svolgimento dell’attività di amministratore vengono percepiti compensi  => iscrizione gestione commercianti – iscrizione gestione separata.
  2. Se viene svolta in prevalenza attività gestionale, allora l’iscrizione è prevista alla gestione separata se percepisce emolumenti, in caso contrario non sussiste l’obbligo di iscrizione ad alcuna gestione assicurativa, per mancanza del requisito della prevalenza della funzione operativa rispetto a quella gestionale.

Per la determinazione della prevalenza, l’Inps, nelle sue interpretazioni, non potrà però non tener conto della procedura prevista dalla Cassazione per l’identificazione del criterio, ovvero la prevalenza non è da considerarsi in relazione alle altre attività svolte dallo stesso soggetto, ma in relazione agli altri fattori produttivi o per meglio dire in relazione agli altri soggetti che svolgono funzioni all’interno della stessa azienda.

Occorre infine stabilire se, l’interpretazione autentica del comma 208 è da considerarsi chiarificatrice della norma, con effetto di retroattività o di interpretazione novativa con effetti solo successivi alla sua emanazione.