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Permessi Retribuiti

giovedì, gennaio 20, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
I PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER L’ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

 

PREMESSA

In relazione all’emanazione della L.183/2010 c.d. Collegato Lavoro e alla sua entrata in vigore in data 24 novembre u.s. sono state apportate modifiche in relazione ai permessi per assistenza alle persone affette da handicap grave.

In particolare le modifiche introdotte nel collegato lavoro, agiscono sulla seguente normativa:

  • Art. 33 c. 3 e 5  e 7bis L.104/1992;
  • Art. 42 D. Lgs. 151/2001
  • Art. 20 L. 53/2000

Vediamo ora nel dettaglio le modifiche apportate dal Collegato Lavoro.

1.    I SOGGETTI AVENTI DIRITTO

I lavoratori, pubblici o privati, che assistono una persona affetta da disabilità grave, sia essa il coniuge, parente o affine entro il SECONDO GRADO, hanno diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa.

Nel caso che il coniuge o i genitori, della persona disabile in situazione di gravità, fossero assenti o abbiano compiuto 65 anni o fossero affetti da patologie invalidanti, allora il diritto all’assistenza retribuita può essere esteso al TERZO GRADO di parenti e affini.

La modifica alla norma ha introdotto una restrizione a livello di grado di parentela e di affinità escludendo, salvo le condizioni previste sopraccitate, il terzo grado di parentela, ovvero i bisnonni, gli zii (fratelli dei genitori), i pronipoti ( figli dei figli degli zii) ed i nipoti (figli dei fratelli), e quelli affini, gli zii del coniuge…. Il legislatore nelle modifiche apportate all’art. 33 c. 3 della legge 104/1992 ha eliminato anche la condizione della convivenza, che sebbene fosse stata superata dall’art. 20 della legge 53/2000 era ancora presente nell’ articolo in vigore.

Nella rielaborazione della norma modificata, il legislatore ha ritenuto opportuno estendere il diritto all’assistenza retribuita, nel caso che i genitori fossero di età superiore ai 65 anni o affetti da patologie invalidanti. Per quanto riguarda la nozione di patologie invalidanti la legge non ne da definizione quindi sia l’INPS che il Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero della salute, ritengono che, un utile punto di riferimento per l’individuazione di queste patologie è rappresentato dall’art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale – Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della I. n. 53 del 2000. In particolare:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

Quindi nel caso che i soggetti possibili fruitori dei permessi in oggetto fossero affetti dalle patologie sopraindicate, il diritto viene esteso al terzo grado di parentela o affinità.

Il legislatore però, oltre alle casistiche che abbiamo fatto riferimento ora, introduce anche la possibilità di estensione al terzo grado in cui, il coniuge o i genitori fossero deceduti o mancanti. L’assenza, deve essere intesa oltre che per le condizioni naturali giuridiche previste (morte, celibato o abbandono) anche per quelle condizioni giuridicamente assimilabili a quelle predette, purché continuative e debitamente certificate dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quali:divorzio, separazione legale.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado sussiste anche nel caso che sia solo uno dei soggetti prima menzionati, sia esso il coniuge o uno dei genitori, a trovarsi nelle condizioni di assenza, di superamento dei 65 anni di età o di affezione a patologia invalidante.

Le modifiche alla normativa,oggetto di questa prima parte, sono intervenute anche nella cancellazione delle parole iniziali del comma 3 (art.33 L.104/92) “Successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile” introducendo anche per i parenti ed affini la possibilità di godere dei tre giorni di permesso retribuito. Questa stessa possibilità riguarda anche i genitori di un bambino disabile inferiore ai tre anni in alternativa a quanto previsto dal D.lgs. 151/2001, ovvero al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso giornaliero.

Nello stabilire la tipologia dei soggetti aventi diritto alla fruizione di tali permessi, il legislatore, nel collegato lavoro, ha limitato l’assistenza al disabile grave da parte di un unico referente, ovvero la normativa prevede che, in caso di assistenza ad un disabile grave, che non sia ricoverato a tempo pieno, possa essere riconosciuto il diritto all’assenza retribuita solo ad un unico soggetto. Viene  però prevista una deroga, in caso di assistenza di un figlio disabile grave, anche adottivo, estendendo il diritto ad entrambi i genitori, purché gli stessi permessi vengano usufruiti separatamente e in sostituzione di quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 relativo al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso giornaliero.

Quanto indicato dalla modifica dell’art. 33 c. 3 della l. 104/1992 sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 42 c. 2 del D.lgs.151/2001, in quanto prevede la possibilità di godere per parenti ed affini, nelle condizioni previste, dei permessi retribuiti anche per i minori di tre anni affetti da disabilità grave. L’art. 42 al comma secondo invece, prevede che per i genitori tale possibilità di fruizione dei permessi sia successiva al compimento del terzo anno. In un ottica di estrema ragionevolezza e vista l’importanza e la maggior rilevanza del ruolo genitoriale, rispetto a quello parentale od affine, si ritiene opportuno estendere la possibilità di fruizione per i genitori, anche prima del compimento del terzo anno di età del figlio disabile grave.

A tal proposito sia l’INPS nella circolare 155 del 03 dicembre 2010, sia il Dipartimento della Funzione pubblica, per i dipendenti pubblici, nella circolare 13/2010 ritengono tale estensione un diritto di fatto.

La possibilità di godere di tali permessi interviene dal momento in cui viene diagnosticata la disabilità grave, mentre per quanto riguarda l’alternativa per i genitori, di godere del prolungamento del congedo parentale o della fruizione delle due ore di permesso giornaliero, la stessa può essere goduta a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

La fruizione delle tre tipologie di astensione retribuita prevista, deve considerarsi alternativa e non cumulativa all’interno dell’arco di un mese.

2.    CONDIZIONI OGGETTIVE PER OTTENERE IL DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI

L’astensione dal lavoro retribuita, sussiste per i soggetti indicati al punto 1, purché il disabile grave da assistere, non sia ricoverato a tempo pieno, ove per tempo pieno si intende un ricovero effettuato per 24 ore al giorno, presso strutture ospedaliere o assimilate, siano esse pubbliche o private, che prevedano un’assistenza sanitaria continuativa. Esistono però delle deroghe a tal proposito:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età.

I permessi giornalieri possono essere fruibili anche mediante frazionamento orario in base alla seguente formula:

ORE MENSILI FRUIBILI =

(orario normale di lavoro/numero dei giorni lavorativi settimanali )*3

Quindi nel caso in cui un lavoratore abbia un orario settimanale pari a 40 ore su 5 giorni, le ore fruibili saranno 24, ovvero (40/5)*3.

 Nel caso in cui l’assistenza sia prestata per periodi inferiori ad un mese i permessi andranno quindi ridimensionati proporzionalmente , mentre nel caso in cui una stessa persona assista più disabili gravi allora allo stesso lavoratore potranno essere concessi più permessi, calcolati secondo l’attribuzione prevista per l’assistenza ad un singolo.

L’abrogazione del comma 3 dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 ha eliminato i requisiti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza al disabile grave, quali presupposti per la possibilità di fruizione dei permessi retribuiti. Pertanto i soggetti anche se non conviventi (si veda punto 1 ), e che non assistono in modo esclusivo e continuativo hanno diritto di godere dei permessi oggetto di questa sintesi, purché detentori dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 33 della legge 104/1992.

Un’ulteriore modifica è stata introdotta dal Collegato Lavoro in merito al comma 5 dell’art. 33 della legge 104/1992, infatti il Legislatore ha voluto risolvere un’incongruenza prevista dalla normativa previgente in cui era possibile per il lavoratore richiedere il trasferimento più vicino al proprio domicilio. La legge 183/2010 all’art. 24 c.1 specifica invece che il trasferimento possa essere richiesto presso una sede più vicina al domicilio della persona da assistere. Inoltre sempre lo stesso articolo al medesimo comma prevede che il lavoratore in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 33 della legge 104/1992 non possa essere trasferito presso altre sedi senza il suo consenso.

3.    ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI

L’art. 24 del Collegato lavoro introduce il comma 7bis dell’art. 33 della legge 104/1992 stabilendo:

“Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

A tal proposito quindi il soggetto richiedente dovrà, mediante dichiarazione di responsabilità, comunicare entro 30 gg dall’avvenuto cambiamento le variazioni riguardanti:

  • eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;
  • revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all’articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive mofidicazioni, integrata ai sensi dell’art. 20, comma 1  del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;
  • modifiche ai periodi di permesso richiesti;
  • eventuale decesso del disabile.

Nel caso in cui il richiedente non lo facesse, viene perso il diritto al godimento di permessi retribuiti oltre alle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.  

4.    ISTITUZIONE BANCA DATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Infine, la legge 183/2010 all’art. 24 c. 4-6 ha previsto l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica di una banca dati per il monitoraggio e il controllo sulla fruizione, dei dipendenti pubblici, dei permessi retribuiti ai sensi della normativa già citata. Le informazioni raccolte, verranno inoltre utilizzate, in forma anonima, per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.

Dal momento in cui la banca dati sarà attiva, le P.A. avranno l’obbligo di inoltrare, entro il 31/3 di ogni anno, in via telematica, i dati rilevanti al fine del monitoraggio e controllo suindicato.

 

 Riferimenti normativi:testo previgente e come modificato dal Collegato Lavoro   Art. 33 c. 3 L.104/1992
Prima Dopo

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonche` colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita` non sia ricoverata a tempo pieno.

 

A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Art. 33 c. 5 L.104/1992

Prima Dopo
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita` un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu` vicina al proprio domicilio e non puo` essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il lavoratore di cui al comma 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu` vicina al domicilio della persona da assistere e non puo` essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Art. 42 D.lgs. 151/2001

Prima Dopo

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’ articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’ articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva

3. Abrogato

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 20 l. 53/2000

Prima Dopo

1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

IL CONSULENTE DEL LAVORO

mercoledì, gennaio 12, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
 Il significato etimologico della parola consulente (dal latino consulèntem) è: “che assiste col consiglio”. Il consulente del lavoro, infatti, è una figura professionale che fornisce consulenza in merito a tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro, dalla sua genesi, all’evoluzione, fino alla cessazione .

 L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) colloca il Consulente del lavoro nella professione “Specialisti dei problemi del personale, della formazione sul lavoro, dell’orientamento e dell’organizzazione del lavoro” .

La professione è regolata dalla legge 12/1979 che ne disciplina l’ordinamento professionale, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, le modalità relative all’esercizio della professione, l’organizzazione statutaria, le norme penali per l’esercizio abusivo della professione, l’autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.

La normativa è stato oggetto di modifica nel corso del tempo, tra le maggiori innovazioni il decreto legge n. 10/2007 ha disposto il possesso di laurea triennale o quinquennale relativa alle facoltà di scienze politiche, giurisprudenza, economia, tra i requisiti necessari per poter svolgere il praticantato di due anni presso un consulente (ovvero un avvocato, un commercialista, un ragioniere, abilitati), propedeutico all’esame di stato che permette l’iscrizione all’albo e dunque lo svolgimento della professione.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha istituito la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, riconosciuta dal Legislatore attraverso il D.Lgs. n° 276/2003, che rappresenta l’organismo di riferimento culturale per la categoria. La Fondazione, infatti, si occupa dell’elaborazione di ricerche, relazioni, studi, approfondimenti, nonché di rispondere concretamente a quesiti o dubbi interpretativi, prestando costante attenzione agli svolgimenti dell’attività normativa e legislativa, di cui formula principi interpretativi.

Andando più nello specifico il consulente del lavoro si occupa di tutti gli aspetti che orbitano intorno al rapporto di lavoro: i profili giuridici, contabili e fiscali, quelli assicurativi e quelli previdenziali, l’igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto della tutela della privacy.

E’ chiamato a fornire assistenza e rappresentanza all’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo, nonché in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro. Svolge in udienza  consulenza tecnica d’ufficio e di parte.

In questo quadro, il consulente del lavoro si trova continuamente ad interfacciarsi con un contesto normativo complesso ed in continua evoluzione, da interpretare ed applicare in maniera puntuale al fine di  trovare le soluzioni immediate alle questioni di propria competenza.

Trattasi di una professione dinamica e poliedrica che occupa una posizione cruciale tra il mondo delle imprese, dei lavoratori e degli enti pubblici, dialogando con questi soggetti al fine di offrire loro risposte certe ed immediate. Per tale motivo è una professione in ascesa e strategica nel complesso ed articolato contesto lavorativo-economico odierno.