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Il termine ‘contratto’ è inserito negli articoli:

Formazione Lavoro e Reinserimento: Aspetti Previdenziali

martedì, maggio 31, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
1. Il contratto di formazione e lavoro

Come noto, con l’introduzione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di inserimento ha di fatto sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro nelle le aziende private. Pertanto, il suddetto contratto di formazione ad oggi risulta ancora operativo per le sole pubbliche amministrazioni.
La normativa nazionale in materia di contratti di formazione e lavoro è regolata dalle Leggi n. 863/1984, n. 291/1988, n. 407/1990, n. 169/1991, n. 451/1994 e n. 196/1997.
Il contratto di formazione e lavoro, di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, come convertito dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni, è un particolare rapporto di lavoro a tempo determinato caratterizzato: 

  • dallo scambio fra prestazione lavorativa e retribuzione;
  • dall’obbligo del datore di lavoro di provvedere all’addestramento professionale del giovane assunto.

In particolar modo il suddetto contratto è un contratto che è stato introdotto dal legislatore al fine di incentivare l’occupazione giovanile, con conseguente obbligo di formazione da parte del datore di lavoro a fronte di cospicue agevolazioni.
Il vigente ordinamento prevede che possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro tutti i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 32 non ancora compiuti. I suddetti limiti possono essere superati solo per l’assunzione di profughi italiani [ articolo 5 legge n. 334/1991]. L’età di 32 anni non deve essere compiuta all’atto della richiesta ma può in ogni caso essere superata nel corso del rapporto.
In particolar modo, l’art.16 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451, regolamenta i contratti di formazione e lavoro in 2 tipologie:


IL CONTRATTO
 

  • Ai sensi dell’art. 8, comma 7, L. n. 407/1990 il C.F.L. è un rapporto di lavoro a tempo determinato e pertanto deve essere redatto in forma scritta; in mancanza di atto scritto il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione.
  • Il contratto di formazione e lavoro non è rinnovabile, ma in ogni caso, sono possibili proroghe di durata pari ai periodi di sospensione legale [ malattia, maternità et cetera].
    Infatti, in ordine agli effetti conseguenti al verificarsi di una causa legale di sospensione nel corso di un rapporto di formazione e lavoro, richiamandosi all’orientamento della giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che:
  • la malattia,
  • il servizio militare,
  • la gravidanza e puerperio,

determinano una sospensione del rapporto di formazione e una corrispondente proroga del termine per un periodo pari alla durata della causa di sospensione.
Il Ministero del lavoro ha chiarito inoltre che l’effetto sospensivo e la conseguente proroga del termine si verificano anche in caso di astensione facoltativa per maternità [ Ministero del Lavoro, circolari n. 2/1992 e n. 54/1996].

  • All’atto della stipulazione del contratto può essere convenuto un periodo di prova. Essendo un rapporto a tempo determinato, il recesso dal contratto è consentito solo per giusta causa.
  • L’art. 3, comma 5, DL n. 726/1984 dispone che al contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate da norme specificamente previste per tale rapporto.
    Pertanto, il lavoratore assunto con CFL ha diritto al medesimo trattamento economico-normativo previsto per i lavoratori assunti con ordinario contratto di lavoro subordinato.
    Pertanto anche i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro hanno diritto alle maggiorazioni retributive rimesse alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa previste dal CCNL (es. lavoro a turni notturno, festivo ecc.) e non possono essere esclusi dall’utilizzo dei servizi aziendali (es. mensa e trasporto) e dal godimento delle relative indennità sostitutive.
    In ogni caso, anche il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro ha diritto al medesimo trattamento economico di malattia riservato dalla legge agli altri lavoratori.
  • A norma dell’art. 3, comma 9, DL n. 726/1984, in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi derivanti dal contratto di formazione e lavoro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data della sua costituzione con conseguente perdita delle relative agevolazioni contributive, così come precisato dal Ministero del lavoro, n. 85/1991.

Agevolazioni Contributive


In favore dei datori di lavoro che assumono giovani con CFL sono previste particolari agevolazioni contributive diversamente commisurate a seconda della natura e/o del luogo dell’attività esercitata dal datore di lavoro e dalla tipologia di contratto.

Il virtù dell’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, il datore di lavoro che assuma lavoratori con contratti di formazione e lavoro ha diritto a una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. In particolar modo, per i datori di lavoro che stipulano contratti di formazione e lavoro è previsto uno sconto contributivo in funzione sia del settore sia dell’ubicazione dell’azienda e anche nel rispetto dei criteri posti dalla Commissione CE con Decisione 11 maggio 1999.

Ai sensi del suddetto articolo la misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta così determinata:

In particolar modo la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 ed i conseguenti orientamenti amministrativi hanno dichiarato illegittimi i benefici superiori al 25% se non destinati a favorire l’occupazione giovanile, il reinserimento lavorativo ovvero a creare occupazione. Ha invece considerato legittimi, purché rispettino almeno una delle sottoelencate condizioni, gli aiuti concessi in misura superiore al 25% per: 

  • assunzioni di giovani fino a 25 anni;
  • assunzioni di giovani fino a 29 anni se laureati;
  • assunzione di giovani fino a 32 anni, se disoccupati da oltre dodici mesi;
  • I soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione nell’impresa.

In ogni caso, per i contratti di tipo B, gli sgravi contributivi sono riconosciuti al termine del contratto e solo se esso si trasformi in rapporto a tempo indeterminato. Per i contratti di tipo A, oltre allo sgravio contributivo per tutta la durata del contratto, è riconosciuto un ulteriore beneficio contributivo per un anno se allo scadere del contratto quest’ultimo si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Aspetti Previdenziali

Come precedentemente accennato, al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato: pertanto al lavoratore spetterà:

  • l’indennità di malattia, secondo le norme comuni. In ogni caso non possono essere corrisposte indennità economiche per periodi successivi al rapporto di lavoro. In ogni caso, secondo la Cassazione sent. n. 12066/1992, i lavoratori che nel corso del rapporto siano stati costretti ad assentarsi per malattia, gravidanza, puerperio hanno diritto a recuperare i giorni di assenza, anche oltre la scadenza biennale del contratto;
  • le prestazioni di maternità, ivi compresa l’indennità di maternità nella misura prevista per la generalità delle lavoratrici. In particolar modo il Ministero del Lavoro ha precisato che i periodi di assenza dal lavoro per maternità- obbligatoria o facoltativa che sia – sospendono la formazione professionale e determinano una contestuale proroga della durata del contratto di f/l [ Ministero del lavoro, circolare n. 54/1996];
  • disoccupazione: i giovani assunti con contratti di f/l rientrano nel rapporto di lavoro subordinato e pertanto ad essi compete l’indennità di disoccupazione. Al contrario, essendo lavoratori a tempo determinato, sono esclusi dalle procedure di mobilità;
  • cig.

2. IL Contratto di Reinserimento


Come noto, l’ordinamento vigente prevede che i datori di lavoro che assumano nominativamente, a tempo determinato o indeterminato con contratto di reinserimento, lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione edile, hanno diritto a particolari agevolazioni.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che:

  • non abbiano nell’azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’ articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  • non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

Il beneficio consiste nella riduzione del 75% dei contributi, a carico del datore di lavoro:

a) Per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni;

b) Per i primi 24 mesi se è disoccupato da due a tre anni;

c) Per i primi 36 mesi se lo stato di disoccupazione supera i tre anni.

In alternativa alla riduzione del 75% il datore di lavoro ha la facoltà di optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione o sospensione e non superiore in ogni caso a 72 mesi.

In ogni caso, la contribuzione a carico dei lavoratori assunti tramite detto contratto rimane quella prevista per la generalità dei dipendenti.

Nel caso di sospensione del rapporto per maternità e servizio militare, le imprese hanno il diritto al prolungamento del periodo di durata dei benefici per un periodo corrispondente a quello di sospensione.

Anche i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e ccnl per l’applicazione di particolari normative od istituti.

Recepite le norme del collegato lavoro nel contratto del commercio

sabato, maggio 14, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO 

Come noto, la L. 4 novembre 2010, n. 183, meglio nota come «Collegato lavoro», ha introdotto significative modifiche al processo del lavoro.

L’obiettivo del Legislatore è stato principalmente quello di favorire una riduzione del contenzioso giudiziario in materia di lavoro, attraverso una serie di interventi tra i quali il potenziamento della certificazione e l’ istituzione del nuovo arbitrato.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, lo scorso 26 febbraio Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (con la sola esclusione della Filcams -Cgil) hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del terziario la cui novità risulta rappresentata dall’attuazione delle norme contenute nel Collegato lavoro in tema di «arbitrato» e di «tentativo di conciliazione», quest’ultimo oramai reso del tutto facoltativo. 

L’ARBITRATO

La procedura arbitrale

Il contratto collettivo, all’art. 38, definisce, le regole per la costituzione ed il funzionamento del «Collegio di Arbitrato» per pervenire alla definizione delle controversie individuali.

Competente risulta essere il collegio del luogo in cui si trova ubicata l’azienda ovvero una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore interessato all’arbitrato.

La parte interessata all’arbitrato ha, quindi, l’obbligo di presentare un’istanza, attraverso l’organizzazione sindacale cui aderisce e/o conferisce specifico mandato, sia al collegio di arbitrato che all’altra parte.

Quest’ultima dovrà manifestare, a sua volta, la propria adesione per poter dare avvio alla procedura arbitrale.

Nonostante la clausola arbitrale sia stata definita pienamente «vincolante» una volta comunicata la propria adesione, l’art. 38 del CCNL consente tuttavia una sorta di «ripensamento» alla procedura arbitrale sino al giorno che precede la prima udienza di trattazione. A tal fine, la parte che intende rinunziare all’arbitrato dovrà trasmettere una dichiarazione «scritta» alla Segreteria del Collegio.

Il collegio arbitrale

Il Collegio è composto da tre membri, uno designato dalla Organizzazione imprenditoriale, il secondo designato dalla Organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto ovvero abbia conferito specifico mandato; la nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente, avviene di comune accordo tra le predette organizzazioni territoriali.

Tuttavia, in caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro del collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata. In mancanza, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Attivato l’istituto, e quindi costituito il collegio, il Presidente provvederà a fissare, entro 15 giorni, la data di convocazione del collegio il quale avrà facoltà di procedere ad una fase istruttoria.

Il lodo arbitrale

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salvo eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo che sarà emanato, come previsto dal Collegato Lavoro, non è soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 2113 c.c.

LA CONCILIAZIONE

Il contratto collettivo si è occupato inoltre di disciplinare il «nuovo» tentativo di conciliazione, reso ormai facoltativo dal Collegato lavoro.

LA CPT DI CONCILIAZIONE

L’art. 412-ter, come modificato dal «Collegato lavoro», prevede la possibilità, per le Parti sociali, di svolgere, mediante modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’attività di conciliazione attraverso la costituzione di una CPT (Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione) costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario.

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

La parte istante è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione attraverso la Organizzazione sindacale cui aderisce. L’Associazione imprenditoriale, a sua volta, dovrà denunciare la controversia alla Commissione paritetica.

La Commissione paritetica provvede a convocare le parti ed espleta il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla data in cui riceve la richiesta.

Tuttavia, qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti possono adire il collegio arbitrale di cui all’art. 38 già richiamato.

Viceversa, le parti che abbiano già raggiunto la soluzione della loro controversia potranno richiedere alla Commissione paritetica, attraverso la loro spontanea comparizione, di formalizzare la conciliazione nei termini raggiunti.

La norma contrattuale prevede altresì che, nell’ipotesi in cui si contesti la legittimità di una sanzione, questa dovrà essere sospesa sino alla conclusione della intera procedura conciliativa.

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE

L’eventuale processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero il mancato accordo, dovrà essere depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE

In tema di clausole compromissorie, le Parti sociali hanno inteso estendere il «divieto» di trattazione per le controversie attinenti la risoluzione dei rapporti di anche ad altre vicende quali le molestie sessuali, le situazioni di mobbing, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali.

Per ciò che attiene invece al momento in cui può essere sottoscritta la clausola compromissoria, non solo è stato confermato il divieto di sottoscrivere la clausola compromissoria prima che sia concluso il periodo di prova,  ma è stato altresì introdotto il divieto di sottoscrivere clausole compromissorie ad opera delle lavoratrici che si trovino in periodo di gravidanza (per tutta la durata della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino).

LA CERTIFICAZIONE

Quanto all’istituto della certificazione, le Parti sociali hanno previsto la possibilità di costituire apposite Commissioni di certificazione, presso gli Enti bilaterali territoriali, con il compito precipuo di procedere alla certificazione dei contratti di lavoro nonché di convalidare le rinunce e le transazioni.

Cambia il CCNL commercio – Le nuove relazioni sindacali

martedì, maggio 10, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Il 26 febbraio 2011 Confcommercio e FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del terziario. Il nuovo contratto avrà vigenza triennale, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sia per la parte economica che per la parte normativa.
CONTENUTI 

I contenuti principali dell’accordo possono riassumersi nei seguenti punti:

  1. viene ridotta la durata del contratto collettivo a tre anni (prima, invece, la durata del contratto collettivo era pari ad un quadriennio);
  2. vengono confermati i due livelli di contrattazione, nazionale e aziendale, disciplinando le materie per ciascun livello;
  3. vengono definite le materie soggette ad un eventuale potere derogatorio da parte della contrattazione aziendale, specificandone i limiti e le esclusioni;
  4. vengono delimitate le modalità ed i tempi per la presentazione delle piattaforme contrattuali e le relative trattative;
  5. viene introdotta l’equiparazione dell’assistenza sanitaria integrativa anche per i lavoratori part-time;
  6. viene stabilito l’allungamento di 60 giorni oltre ai 180 già previsti dal precedente contratto per il calcolo delle indennità di malattia per gravi patologie;
  7. il periodo di prova dei lavoratori inquadrati al 4° e 5° livello passa da 45 giorni a 60 giorni mentre quello previsto per i lavoratori inquadrati al 6° e 7° livello passa da 30 a 45 giorni;
  8. a livello economico viene introdotto l’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia) quale indice di riferimento per stabilire gli aumenti retributivi, introdotto con l’accordo collettivo quadro del 22 gennaio 2009;
  9. con decorrenza 1.1.2013 l’indennità di funzione dei quadri viene incrementata di euro 10,00 per 14 mensilità;
  10. vengono istituiti premi di rendimento e altre voci al fine di incrementare la produttività e l’efficienza aziendale, il lavoro straordinario e supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro a turni, domenicale o festivo o notturno, con possibilità per le somme relative alle suddette voci di riconoscere l’imposta sostitutiva nella misura del 10%;
  11. viene introdotto un elemento economico di garanzia allo scopo di favorire il confronto negoziale di secondo livello, finalizzato a tutelare i lavoratori occupati nelle imprese che non hanno contrattazione;
  12. in materia di conciliazione e arbitrato vengono istituite delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro all’interno degli enti bilaterali territoriali;
  13. è stato inserito l’istituto della clausola compromissoria, previsto dal Collegato Lavoro la quale può essere pattuita dalle parti (datore e lavoratore) nell’ambito del contratto individuale di lavoro con esclusione di talune materie;
  14. in tema di malattia, è stato previsto, per ciascun anno di calendario e nei limiti del periodo di comporto, che:
  • per i primi due eventi l’assenza sia retribuita al 100%,
  • per il terzo e quarto evento al 50%;
  • non verrà retribuita negli eventi successivi (la norma non si applica in caso di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, diagnosi di sclerosi multipla o progressiva e diagnosi di patologie gravi con terapie salvavita documentate da specialisti del Servizio sanitario nazionale).

LA PARTE OBBLIGATORIA DEL CCNL

LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

L’accordo, divide i diversi ambiti in due grandi e differenti settori merceologici: commercio e servizi. L’accordo stabilisce inoltre l’istituzione di una commissione tecnica finalizzata alla classificazione del personale interessato sulla base di una esemplificazione delle figure professionali in base all’attività di settore in cui i lavoratori sono chiamati ad operare, inquadrando gli stessi in base alla suddivisione all’interno delle due macro aree citate.

Nello specifico, tutte le figure professionali dovranno essere oggetto di valutazione e verifica da parte della istituenda Commissione tecnica la quale dovrà articolare le declaratorie delle varie figure professionali con un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall’evoluzione tecnologica garantendone validità nel tempo.

Alla Commissione è altresì demandato il compito di approfondire, limitatamente al settore dell’ICT, l’istituto della reperibilità, del quale si ribadisce la sua funzione complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore rimane a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.

IL RINNOVO CONTRATTUALE

L’accordo prevede che la piattaforma per il rinnovo del CCNL sia presentata con un anticipo di sei mesi dalla scadenza del contratto, contemplando in tale periodo e nel mese successivo alla scadenza la clausola di pace sindacale, entro la quale le parti si vincolano a non assumere alcuna iniziativa unilaterale né azioni dirette.

Come conseguenza del ritardo della presentazione della piattaforma di rinnovo contrattuale le parti hanno disposto lo slittamento dei termini, compresi quelli relativi alla tregua sindacale.

Di converso, per il rispetto dei termini è stato previsto un sistema premiante con l’introduzione di un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell’accordo con decorrenza dalla data della scadenza contrattuale.

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

In applicazione del suddetto accordo e con lo scopo di consentire il rilancio della crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali, le parti hanno deciso di rafforzare il ruolo della contrattazione decentrata.

Si è stabilito in particolare che la contrattazione di secondo livello si eserciti per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge, riguardando materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli contrattuali disponendo l’alternatività e la non sovrapponibilità tra i contratti collettivi, nazionale e aziendale.

Si dispone, invero, il divieto di definire indennità, emolumenti o premi fissi e che le determinazioni economiche di natura variabile siano individuate avendo come obiettivo la produttività, la qualità e l’efficienza/efficacia per il miglioramento della competitività dell’azienda.

Atteso che l’eventuale introduzione a livello decentrato di norme in contrasto con le previsioni del CCNL è potenzialmente possibile, le parti hanno previsto una procedura di verifica da attivarsi a mezzo denuncia alla Confcommercio e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatari con conseguente verifica anche disgiunta delle norme eventualmente confliggenti, procedura che dovrà concludersi in un termine breve di quindici giorni, trascorso il quale, in caso di controversia, si passerà al confronto a livello nazionale. In caso del perdurare della controversia le parti hanno previsto il deferimento della questione ad un’apposita Commissione paritetica nazionale.

DEROGHE PARTICOLARI

L’accordo tiene conto anche di determinate situazioni legate a momenti di crisi, di sviluppo economico o occupazionale, quali l’avvio di nuove attività, l’ampliamento, la ristrutturazione e il rilancio dell’attività ovvero riguardanti specifiche aree geografiche svantaggiate o che interessano eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi.

Le deroghe, determinate dalla citate situazioni particolari, non potranno però riguardare tutte le materie, limitandosi ai seguenti istituti:

  1. il trattamento economico;
  2. le ferie;
  3. i permessi individuali retribuito, in sostituzione delle 4 festività soppresse;
  4. la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali;
  5. altri specifici istituti espressamente individuati nel CCNL.

CCNL E COLLEGATO LAVORO

Un’altra significativa novità dell’accordo del 18 febbraio scorso è il recepimento delle disposizioni della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) per favorire e potenziare le funzioni affidate alle parti sociali in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, intervenendo in tema di certificazione dei rapporti di lavoro e di previsione della cd. clausola compromissoria.

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Le parti hanno convenuto la costituzione delle Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione, in seno agli enti bilaterali.

La certificazione potrà avere come oggetto i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.

LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L’accordo disciplina anche la cd. «clausola compromissoria» introdotta dal Collegato Lavoro nel quale si prevede che le clausole compromissorie possono essere stipulate «solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La clausola compromissoria non può essere fatta sottoscrivere al lavoratore per i casi di licenziamento, infortunio, malattia professionale, mobbing, molestie sessuali e dei capitoli del CCNL riguardanti congedi-diritto allo studio-aspettative-maternità e paternità.