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Il termine ‘contratto’ è inserito negli articoli:
Formazione Lavoro e Reinserimento: Aspetti Previdenziali
| 1. Il contratto di formazione e lavoro Come noto, con l’introduzione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di inserimento ha di fatto sostituito il vecchio contratto di formazione e lavoro nelle le aziende private. Pertanto, il suddetto contratto di formazione ad oggi risulta ancora operativo per le sole pubbliche amministrazioni. |
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| La normativa nazionale in materia di contratti di formazione e lavoro è regolata dalle Leggi n. 863/1984, n. 291/1988, n. 407/1990, n. 169/1991, n. 451/1994 e n. 196/1997. Il contratto di formazione e lavoro, di cui all’art. 3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, come convertito dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni, è un particolare rapporto di lavoro a tempo determinato caratterizzato:
In particolar modo il suddetto contratto è un contratto che è stato introdotto dal legislatore al fine di incentivare l’occupazione giovanile, con conseguente obbligo di formazione da parte del datore di lavoro a fronte di cospicue agevolazioni. |
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IL CONTRATTO
determinano una sospensione del rapporto di formazione e una corrispondente proroga del termine per un periodo pari alla durata della causa di sospensione.
Agevolazioni Contributive Il virtù dell’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, il datore di lavoro che assuma lavoratori con contratti di formazione e lavoro ha diritto a una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. In particolar modo, per i datori di lavoro che stipulano contratti di formazione e lavoro è previsto uno sconto contributivo in funzione sia del settore sia dell’ubicazione dell’azienda e anche nel rispetto dei criteri posti dalla Commissione CE con Decisione 11 maggio 1999. Ai sensi del suddetto articolo la misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta così determinata: |
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In particolar modo la decisione della Commissione Europea dell’11 maggio 1999 ed i conseguenti orientamenti amministrativi hanno dichiarato illegittimi i benefici superiori al 25% se non destinati a favorire l’occupazione giovanile, il reinserimento lavorativo ovvero a creare occupazione. Ha invece considerato legittimi, purché rispettino almeno una delle sottoelencate condizioni, gli aiuti concessi in misura superiore al 25% per:
In ogni caso, per i contratti di tipo B, gli sgravi contributivi sono riconosciuti al termine del contratto e solo se esso si trasformi in rapporto a tempo indeterminato. Per i contratti di tipo A, oltre allo sgravio contributivo per tutta la durata del contratto, è riconosciuto un ulteriore beneficio contributivo per un anno se allo scadere del contratto quest’ultimo si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Aspetti Previdenziali Come precedentemente accennato, al lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato: pertanto al lavoratore spetterà:
2. IL Contratto di Reinserimento
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che:
Il beneficio consiste nella riduzione del 75% dei contributi, a carico del datore di lavoro: a) Per 12 mesi se il lavoratore è disoccupato da meno di due anni; b) Per i primi 24 mesi se è disoccupato da due a tre anni; c) Per i primi 36 mesi se lo stato di disoccupazione supera i tre anni. In alternativa alla riduzione del 75% il datore di lavoro ha la facoltà di optare per la riduzione del 37,5% per un periodo di durata doppia al periodo di effettiva disoccupazione o sospensione e non superiore in ogni caso a 72 mesi. In ogni caso, la contribuzione a carico dei lavoratori assunti tramite detto contratto rimane quella prevista per la generalità dei dipendenti. Nel caso di sospensione del rapporto per maternità e servizio militare, le imprese hanno il diritto al prolungamento del periodo di durata dei benefici per un periodo corrispondente a quello di sospensione. Anche i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e ccnl per l’applicazione di particolari normative od istituti. |
Recepite le norme del collegato lavoro nel contratto del commercio
| LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO
Come noto, la L. 4 novembre 2010, n. 183, meglio nota come «Collegato lavoro», ha introdotto significative modifiche al processo del lavoro. |
| L’obiettivo del Legislatore è stato principalmente quello di favorire una riduzione del contenzioso giudiziario in materia di lavoro, attraverso una serie di interventi tra i quali il potenziamento della certificazione e l’ istituzione del nuovo arbitrato. | ![]() |
| Dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, lo scorso 26 febbraio Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil (con la sola esclusione della Filcams -Cgil) hanno sottoscritto l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del terziario la cui novità risulta rappresentata dall’attuazione delle norme contenute nel Collegato lavoro in tema di «arbitrato» e di «tentativo di conciliazione», quest’ultimo oramai reso del tutto facoltativo.
L’ARBITRATO La procedura arbitrale Il contratto collettivo, all’art. 38, definisce, le regole per la costituzione ed il funzionamento del «Collegio di Arbitrato» per pervenire alla definizione delle controversie individuali. Competente risulta essere il collegio del luogo in cui si trova ubicata l’azienda ovvero una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore interessato all’arbitrato. La parte interessata all’arbitrato ha, quindi, l’obbligo di presentare un’istanza, attraverso l’organizzazione sindacale cui aderisce e/o conferisce specifico mandato, sia al collegio di arbitrato che all’altra parte. Quest’ultima dovrà manifestare, a sua volta, la propria adesione per poter dare avvio alla procedura arbitrale. Nonostante la clausola arbitrale sia stata definita pienamente «vincolante» una volta comunicata la propria adesione, l’art. 38 del CCNL consente tuttavia una sorta di «ripensamento» alla procedura arbitrale sino al giorno che precede la prima udienza di trattazione. A tal fine, la parte che intende rinunziare all’arbitrato dovrà trasmettere una dichiarazione «scritta» alla Segreteria del Collegio. Il collegio arbitrale Tuttavia, in caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro del collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata. In mancanza, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Attivato l’istituto, e quindi costituito il collegio, il Presidente provvederà a fissare, entro 15 giorni, la data di convocazione del collegio il quale avrà facoltà di procedere ad una fase istruttoria. Il lodo arbitrale Il lodo che sarà emanato, come previsto dal Collegato Lavoro, non è soggetto ad impugnazione ai sensi dell’art. 2113 c.c. LA CONCILIAZIONE Il contratto collettivo si è occupato inoltre di disciplinare il «nuovo» tentativo di conciliazione, reso ormai facoltativo dal Collegato lavoro. LA CPT DI CONCILIAZIONE L’art. 412-ter, come modificato dal «Collegato lavoro», prevede la possibilità, per le Parti sociali, di svolgere, mediante modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’attività di conciliazione attraverso la costituzione di una CPT (Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione) costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del terziario. LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE La parte istante è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione attraverso la Organizzazione sindacale cui aderisce. L’Associazione imprenditoriale, a sua volta, dovrà denunciare la controversia alla Commissione paritetica. La Commissione paritetica provvede a convocare le parti ed espleta il tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla data in cui riceve la richiesta. Tuttavia, qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti possono adire il collegio arbitrale di cui all’art. 38 già richiamato. Viceversa, le parti che abbiano già raggiunto la soluzione della loro controversia potranno richiedere alla Commissione paritetica, attraverso la loro spontanea comparizione, di formalizzare la conciliazione nei termini raggiunti. La norma contrattuale prevede altresì che, nell’ipotesi in cui si contesti la legittimità di una sanzione, questa dovrà essere sospesa sino alla conclusione della intera procedura conciliativa. IL VERBALE DI CONCILIAZIONE L’eventuale processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero il mancato accordo, dovrà essere depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE In tema di clausole compromissorie, le Parti sociali hanno inteso estendere il «divieto» di trattazione per le controversie attinenti la risoluzione dei rapporti di anche ad altre vicende quali le molestie sessuali, le situazioni di mobbing, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Per ciò che attiene invece al momento in cui può essere sottoscritta la clausola compromissoria, non solo è stato confermato il divieto di sottoscrivere la clausola compromissoria prima che sia concluso il periodo di prova, ma è stato altresì introdotto il divieto di sottoscrivere clausole compromissorie ad opera delle lavoratrici che si trovino in periodo di gravidanza (per tutta la durata della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino). LA CERTIFICAZIONE Quanto all’istituto della certificazione, le Parti sociali hanno previsto la possibilità di costituire apposite Commissioni di certificazione, presso gli Enti bilaterali territoriali, con il compito precipuo di procedere alla certificazione dei contratti di lavoro nonché di convalidare le rinunce e le transazioni. |
Cambia il CCNL commercio – Le nuove relazioni sindacali
| Il 26 febbraio 2011 Confcommercio e FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del terziario. Il nuovo contratto avrà vigenza triennale, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, sia per la parte economica che per la parte normativa. | ![]() |
| CONTENUTI
I contenuti principali dell’accordo possono riassumersi nei seguenti punti:
LA PARTE OBBLIGATORIA DEL CCNL LA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE L’accordo, divide i diversi ambiti in due grandi e differenti settori merceologici: commercio e servizi. L’accordo stabilisce inoltre l’istituzione di una commissione tecnica finalizzata alla classificazione del personale interessato sulla base di una esemplificazione delle figure professionali in base all’attività di settore in cui i lavoratori sono chiamati ad operare, inquadrando gli stessi in base alla suddivisione all’interno delle due macro aree citate. Nello specifico, tutte le figure professionali dovranno essere oggetto di valutazione e verifica da parte della istituenda Commissione tecnica la quale dovrà articolare le declaratorie delle varie figure professionali con un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall’evoluzione tecnologica garantendone validità nel tempo. Alla Commissione è altresì demandato il compito di approfondire, limitatamente al settore dell’ICT, l’istituto della reperibilità, del quale si ribadisce la sua funzione complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore rimane a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. IL RINNOVO CONTRATTUALE L’accordo prevede che la piattaforma per il rinnovo del CCNL sia presentata con un anticipo di sei mesi dalla scadenza del contratto, contemplando in tale periodo e nel mese successivo alla scadenza la clausola di pace sindacale, entro la quale le parti si vincolano a non assumere alcuna iniziativa unilaterale né azioni dirette. Come conseguenza del ritardo della presentazione della piattaforma di rinnovo contrattuale le parti hanno disposto lo slittamento dei termini, compresi quelli relativi alla tregua sindacale. Di converso, per il rispetto dei termini è stato previsto un sistema premiante con l’introduzione di un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data del raggiungimento dell’accordo con decorrenza dalla data della scadenza contrattuale. LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO In applicazione del suddetto accordo e con lo scopo di consentire il rilancio della crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali, le parti hanno deciso di rafforzare il ruolo della contrattazione decentrata. Si è stabilito in particolare che la contrattazione di secondo livello si eserciti per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge, riguardando materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli contrattuali disponendo l’alternatività e la non sovrapponibilità tra i contratti collettivi, nazionale e aziendale. Si dispone, invero, il divieto di definire indennità, emolumenti o premi fissi e che le determinazioni economiche di natura variabile siano individuate avendo come obiettivo la produttività, la qualità e l’efficienza/efficacia per il miglioramento della competitività dell’azienda. Atteso che l’eventuale introduzione a livello decentrato di norme in contrasto con le previsioni del CCNL è potenzialmente possibile, le parti hanno previsto una procedura di verifica da attivarsi a mezzo denuncia alla Confcommercio e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori firmatari con conseguente verifica anche disgiunta delle norme eventualmente confliggenti, procedura che dovrà concludersi in un termine breve di quindici giorni, trascorso il quale, in caso di controversia, si passerà al confronto a livello nazionale. In caso del perdurare della controversia le parti hanno previsto il deferimento della questione ad un’apposita Commissione paritetica nazionale. DEROGHE PARTICOLARI L’accordo tiene conto anche di determinate situazioni legate a momenti di crisi, di sviluppo economico o occupazionale, quali l’avvio di nuove attività, l’ampliamento, la ristrutturazione e il rilancio dell’attività ovvero riguardanti specifiche aree geografiche svantaggiate o che interessano eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi. Le deroghe, determinate dalla citate situazioni particolari, non potranno però riguardare tutte le materie, limitandosi ai seguenti istituti:
CCNL E COLLEGATO LAVORO Un’altra significativa novità dell’accordo del 18 febbraio scorso è il recepimento delle disposizioni della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) per favorire e potenziare le funzioni affidate alle parti sociali in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, intervenendo in tema di certificazione dei rapporti di lavoro e di previsione della cd. clausola compromissoria. LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO Le parti hanno convenuto la costituzione delle Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione, in seno agli enti bilaterali. La certificazione potrà avere come oggetto i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro e le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti. LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA L’accordo disciplina anche la cd. «clausola compromissoria» introdotta dal Collegato Lavoro nel quale si prevede che le clausole compromissorie possono essere stipulate «solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». La clausola compromissoria non può essere fatta sottoscrivere al lavoratore per i casi di licenziamento, infortunio, malattia professionale, mobbing, molestie sessuali e dei capitoli del CCNL riguardanti congedi-diritto allo studio-aspettative-maternità e paternità. |



















































