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La prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali
| LA PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA IN CASO DI DENUNCIA DEL LAVORATORE O DEI SUOI SUPERSTITI. |
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Con circolare n. 31 del 02/03/2012, l’Inps ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni applicative sul controverso tema della prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali.
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Premessa
In materia previdenziale, il nostro Legislatore ha previsto, per la maggior parte dei rapporti di lavoro, l’obbligo di contribuzione in capo al datore di lavoro e in misura minore allo stesso lavoratore.
In dette ipotesi soggetto obbligato a effettuare i versamenti è comunque il solo datore di lavoro in quanto sia soggetto passivo del contributo sia sostituto del lavoratore per l’altro.
Quid iuris nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ometta il suddetto versamento? In tal caso la legge prevede la possibilità di recuperare la posizione contributiva, riconoscendo anche al lavoratore (subordinato o a progetto, al lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa così come agli associati in partecipazione, ai coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante ed ai componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli), o ai suoi superstiti, la possibilità di denunciare la sopracitata omissione all’Ente previdenziale.
Come di recente precisato dall’ Inps “la denuncia costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso offrire al lavoratore o ai suoi superstiti la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo che si trova in posizione di terzietà rispetto al denunciante”.
Tale adempimento deve però essere posto in essere con le modalità e i termini previsti dall’articolo 3, della L. 335 del 8/08/1995 sulla “Riforma del sistema pensionistico e complementare”.
La predetta norma, fin dalla sua emanazione ha dato luogo ad un acceso dibattito giurisprudenziale sfociato in numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione, cui hanno fatto seguito plurime circolari interpretative da parte dell’Istituto Previdenziale volte a uniformare le condotte degli uffici agli orientamenti giurisprudenziali, per evidenti finalità deflattive di contenziosi giudiziari.
Al centro del dibattito il tema della prescrizione, che nell’ipotesi in esame si caratterizza per almeno due profili di interesse:
- l’operatività di diritto della stessa rispetto all’Inps;
- il duplice termine (decennale e quinquennale) previsto per l’estinzione del relativo diritto.
L’operatività di diritto della prescrizione
Come osservato da Cassazione sez. Lav. n. 23116/2004 in tale materia “il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti: la prescrizione, inoltre, opera di diritto e pertanto può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, mentre l’Ente previdenziale non può rinunciare alla irricevibilità dei contributi prescritti”.
In altri termini, secondo il Supremo Collegio, la prescrizione viene sottratta al regime dell’eccepibilità di parte, in luogo della rilevabilità d’ufficio, con l’ulteriore conseguenza del potere dell’ Ente di non accettare contributi versati spontaneamente dal lavoratore oltre il termine di prescrizione.
Sui termini di prescrizione
Come noto, l’esercizio dei diritti disponibili è soggetta nel nostro ordinamento a precisi termini di prescrizione, il cui inutile decorso produce l’estinzione del diritto stesso.
La disciplina codicistica (articoli 2946 e seguenti) prevede in proposito un termine di prescrizione ordinaria fissato in 10 anni e termini inferiori per ipotesi particolari.
In materia di contribuzione previdenziale, il regime previgente alla Legge 335 del 17/08/1995 assoggettava l’obbligazione in oggetto all’ordinario termine decennale.
Innovando l’ordinamento, il Legislatore con l’articolo 3 della sopracitata legge, ha previsto un nuovo regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e delle gestioni pensionistiche nonché di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria, prevedendo al comma 9 che le stesse contribuzioni si sarebbero prescritte, non potendo può essere versate, con il decorso dei termini di:
- Dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie.Termine ridotto a 5 anni a decorrere dal 1/01/1996 “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”;
- Cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Il successivo comma 10 ha esteso l’applicazione dei suddetti termini anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l’entrata in vigore della legge, “fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.
Lo stesso comma ha inoltre abrogato, con effetto dall’entrata in vigore della legge, il regime di sospensione triennale del termine di prescrizione, in precedenza contemplato dall’articolo 2, co. 19 della Legge 368 del 1983.
La norma di pacifica applicazione per le cd. altre contribuzioni (per le quali, in ogni caso opera il nuovo termine di cinque anni), si è dimostrata di difficile interpretazione con riferimento alle contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, a causa della previsione di un meccanismo che in presenza di talune condizioni, rende operante il vecchio termine decennale.
Tali difficoltà ermeneutiche sono dimostrate dai numerosi contrasti giurisprudenziali che hanno indotto l’Istituto a fare ricorso in più occasioni allo strumento delle circolari interpretative, volte a fornire agli uffici le indicazioni operative necessarie ad uniformare l’attività amministrativa agli orientamenti dei Giudici.
Invero, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge, l’Inps, con circolare n. 262/1995 e n. 18/1996, ne forniva i primi indirizzi interpretativi.
L’Ente chiariva che i nuovi termini si sarebbero dovuti applicare alle prescrizioni in corso alla data del 17/08/1995, soffermandosi sugli effetti di eventuali atti interruttivi specificando che laddove l’atto fosse stato posto in essere dopo l’entrata in vigore della legge in esame e sino al 31 /12/95 avrebbe interrotto la prescrizione dei contributi relativi ai 10 anni precedenti. Laddove invece lo stesso fosse stato posto in essere a decorrere dal 1/1/1996 avrebbe interrotto la prescrizione dei contributi relativi a periodi contributivi anteriori di soli cinque anni.
L’Istituto precisava poi che in ogni caso il nuovo termine di prescrizione decorrente dopo l’atto interruttivo sarebbe comunque stato quinquennale.
Qualora l’azione di recupero dei contributi fosse stata intrapresa dal lavoratore che avesse denunciato tanto la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro quanto il mancato versamento dei contributi dovuti, avrebbe invece operato il termine decennale.
La denuncia doveva essere presentata ad una autorità competente (Istituto assicuratore, Ispettorato del Lavoro, Autorità Giudiziaria) e comportava per l’Istituto la necessità di porre in essere, non appena venuto a conoscenza della stessa, gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Da ultimo, si precisava che nel caso di atti interruttivi e procedure di recupero intraprese prima dell’entrata in vigore della norma, “il termine di prescrizione che inizia a decorrere dal compimento dell’atto interruttivo e’ quello stabilito dalla normativa precedente l’entrata in vigore della legge n.335/95”.
Durante questo periodo si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine all’operatività del nuovo termine quinquennale.
Da un lato la Cassazione, con sentenza n. 2100 del 2003, affermava che i crediti contributivi maturati prima del 1/01/1996 non potevano mai considerarsi prescrivibili nel termine di cinque anni. Dall’altro, con le successive pronunce, confutando il predetto principio, la Corte estendeva il nuovo termine anche ai contributi relativi ai periodi precedenti al 17/08/1955 precisando che permaneva il termine decennale nel caso di atti interruttivi o di procedure per il recupero dell’evasione contributiva, iniziate durante la vigenza della precedente disciplina.
L’Inps riteneva opportuno precisare la propria posizione con la circolare n. 69 del 2005.
Il documento chiariva che, in caso di denuncia da parte del lavoratore, per l’applicazione del termine decennale si rendeva necessaria l’emissione da parte dell’ Ente del relativo atto interruttivo. In relazione agli atti interruttivi, invece, si precisava che la legge dava luogo a diverse situazioni applicative in funzione del periodo di riferimento del credito e del possibile compimento degli stessi atti interruttivi.
Pertanto, secondo il suddetto Ente:
- “se l’atto è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla sospensione triennale prevista dalla legge 11 novembre 1983 n.638 (in questi termini sentenza Cassazione 7.1.2004 n.46)”;
- “se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal precedente.
In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1°gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l’Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva”.
Nel 2008 la giurisprudenza affrontava nuovamente la questione. Più precisamente con la sentenza n. 5784, le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il nuovo termine quinquennale dovesse applicarsi anche ai contributi precedenti all’entrata in vigore della legge stessa a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Tuttavia rispetto agli stessi contributi, eventuali atti interruttivi, ovvero l’inizio di procedure esecutive nel periodo precedente al 01/01/1996 (data di entrata in vigore della norma), avrebbero invece comportato l’applicazione del più favorevole termine prescrizionale decennale.
Quanto agli effetti derivanti dalla denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, la Suprema Corte ha chiarito che il termine decennale continuava ad operare in due ipotesi:
- alla data del 17/08/1995 risultava già decorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo e il lavoratore (o i suoi superstiti) effettuava la denuncia entro il 31/12/1995;
- alla data del 17/08/1995, in pendenza del termine di cui sopra, la denuncia fosse stata comunque presentata (anche dopo il 31/12/1995) entro i cinque anni dalla nascita dell’obbligo contributivo.
Con circolare n. 31 del 02/03/2012 l’Inps è ritornata sulla materia chiarendo che:
- a decorrere dal 1° gennaio 1996, i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in cinque anni;
- nel caso in cui il lavoratore o i suoi superstiti presentino all’Istituto una denuncia entro il termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero continua a mantenersi il termine prescrizionale decennale;
- resta inteso che ove la stessa denuncia dovesse intervenire oltre il predetto termine di cinque anni dalla scadenza dei contributi dei quali il lavoratore o i suoi superstiti chiedono il recupero, la contribuzione si considererebbe prescritta e, qualora il datore di lavoro provvedesse ad effettuarne spontaneamente il versamento, l’Istituto dovrebbe procedere d’ufficio al suo rimborso.
La stessa circolare ha inoltre precisato che ai fini della conservazione del termine decennale è sufficiente la presentazione da parte dell’interessato (o dei superstiti) della denuncia all’Istituto, in quanto “l’allungamento del termine prescrizionale opera indipendentemente dal fatto che l’Istituto si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le opportune azioni di recupero”.
Ed invero, la sola denuncia rappresenta di per sé atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Rispetto agli atti interruttivi (o gli atti di inizio di procedure di recupero) posti in essere dall’Istituto, l’Ente ha infine precisato che vi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.
Al contrario si esclude che atti d’iniziativa assunti da soggetti diversi, tra cui i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva, possano determinare l’applicazione del termine decennale.
Totalizzazione
| L’istituto della totalizzazione consente ai lavoratori che nel corso della loro vita professionale hanno versato contributi in casse diverse, di acquisire il diritto ad un’unica pensione
Gli interventi legislativi in materia sono recenti, in particolare la l.n. 247/2010 ha riformato i periodi contributivi ai fini della pensione prevedendo che è possibile cumulare i periodi contributivi versati nelle varie gestioni previdenziali che siano almeno di 3 anni e per non più di 6 anni, nonché la facoltà di totalizzazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato abbia maturato il diritto ad un trattamento di pensione. Decorrenza: |
| L’art. 5 D.L. 31 Maggio 2008 n. 78 ha stabilito che “ai trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per la pensione dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.” | ![]() |
| La norma ha creato non pochi problemi interpretativi sull’effettiva decorrenza del diritto, in riferimento al termine dei 18 mesi dalla maturazione dei requisiti ovvero se debba decorrere dal momento della maturazione dei requisiti ovvero dal momento di presentazione della domanda.
Il Ministero del lavoro investito della questione ha chiarito che il termine debba decorrere dalla data di maturazione dei requisiti e non di presentazione della domanda, al pari di quanto previsto per la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensione per i lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Supplemento di pensione: Relativamente all’istituto del supplemento, sulla base della Direttiva del Ministero del lavoro 2 marzo 2006, che prevede che la pensione di totalizzazione costituisce un’unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale se non espressamente derogati dalla norma, l’inps ha precisato che, alla luce di quanto previsto nella circolare e nel silenzio della norma, l’istituto del supplemento di pensione trova applicazione anche per la pensione in totalizzazione. Ne conseguono 2 ipotesi:
Soggetti interessati: La totalizzazione può essere esercitata da: - lavoratori dipendenti - lavoratori autonomi - lavoratori parasubordinati - dai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministro dell’interno ed iscritti ad apposito albo di previdenza - dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private - iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. Le pensioni da totalizzare: La possibilità di totalizzare è estesa a tutti i tipi di pensione quindi anche quella di anzianità, precedentemente esclusa. E’ da precisare, tuttavia, che possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti. La totalizzazione deve interessare tutti i periodi assicurativi considerati integralmente, sia per quanto concerne le gestioni sia per quanto concerne i periodi contributivi di ogni singola gestione. Ricongiunzione e periodi da totalizzare: Sotto il profilo della incompatibilità tra ricongiunzione e totalizzazione è necessario rilevare il legislatore ha stabilito quanto segue. Le domande di ricongiunzione presentate dopo il 3 marzo 2006 sono considerate accettate, dunque precludono la possibilità di totalizzazione quando:
Le domande di ricongiunzione effettuate prima dell’entrata in vigore del regime della totalizzazione ovvero entro il 3 marzo 2006, possono essere revocate quando non è stato assunto il provvedimento di accoglimento e non sia stato effettuato il pagamento dell’onere di ricongiunzione (intero o rateale). In ogni caso è stata data la possibilità di rinunciare alla ricongiunzione entro e non oltre il 2 marzo 2008 con comunicazione scritta indirizzata all’ente presso il quale era stata inoltrata la domanda. Periodi contributivi esteri: Possono essere oggetto di totalizzazione anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale. I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 3 anni ma devono, invece, rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali. Le singole prestazioni pensionistiche: Pensione di Vecchiaia: Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona:
L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione. Pensione di Anzianità: Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia. Pensione di Inabilità: Il lavoratore può totalizzare i contributi se:
Per la pensione di inabilità non è richiesto il possesso del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale. Se il titolare di assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione. Pensione ai Superstiti: Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dal dante causa, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se:
Non ha rilevanza il possesso o meno del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale.
La liquidazione: L’importo spettante viene determinato in “pro quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura. La pensione si otterrà moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato e alla data di decorrenza della pensione. Per la quota a carico dell’Inps si applica la disciplina prevista in caso di opzione per il sistema contributivo, tuttavia se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti pubblici previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione il sistema di calcolo preso come base sarà quello previsto dalla gestione predetta. La domanda di totalizzazione va inoltrata all’ultimo ente assicurativo presso il quale è stato iscritto il lavoratore, se iscritto a più gestioni il lavoratore ha la possibilità di scegliere a quale dei due enti indirizzare la domanda. L’ente che riceve la domanda contatta gli enti indicati dal lavoratore nella domanda dando inizio al procedimento. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’IInps, tenendo conto che, in ogni caso, l’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota e ciò vale anche nei casi in cui l’Inps non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. Particolarità Sulla pensione concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:
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Appalti : La Responsabilità Solidale
| L’APPALTO |
| La norma chiave in tema di appalti è contenuta nell’art. 1655 c.c. che così recita: «l’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro». Affinché un contratto d’appalto o subappalto sia genuino è dunque necessario l’accertamento concreto di chi esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. | ![]() |
| In questi casi è determinante la prova che tale potere sia esercitato dal datore di lavoro appaltante e non dall’appaltatore.
L’appalto o subappalto è, invece, illecito e contro legge quando ha come oggetto la semplice fornitura di manodopera dell’appaltante all’appaltatore. In questi casi scattano le sanzioni per gli illeciti penali, amministrativi e civili relativi. Negli appalti privati, in caso di inadempienze civili, previdenziali e fiscali opera la responsabilità solidale dell’appaltatore. La responsabilità solidale riguarda tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi utilizzati mentre per quanto riguarda le ritenute fiscali è limitata ai soli lavoratori dipendenti. L’applicazione della normativa in tema di solidarietà è invece dubbia negli appalti pubblici. Per quanto riguarda la prescrizione negli appalti privati il termine di decadenza dei crediti di lavoro è ora stato elevato a due anni. Detto termine si riferisce anche all’azione nei confronti del responsabile solidale, mentre per il recupero dei contributi l’azione contro il datore di lavoro resta ferma a cinque anni. Altre norme fondamentali che regolamentano questo istituto giuridico sono gli artt. 1676 e 1292 c.c., il D.Lgs. n. 276/2003, artt. 29 e 85, il D.Lgs. n. 223/2006 e la recente Circolare n. 5 del 11 febbraio 2011 emanata dal Ministero del Lavoro. I DIRITTI DEI LAVORATORI La prima rilevante disposizione che salvaguarda i diritti degli ausiliari dell’appaltatore è l’art. 1676 c.c., in base al quale «coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda». L’azione si fonda su quattro presupposti:
Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l’esercizio di un’azione contro il committente, possano conseguire direttamente da quest’ultimo la minor somma fra quanto loro spetta in conseguenza del rapporto di lavoro e quanto è dovuto dal committente all’appaltatore in relazione al contratto d’appalto. La Corte di Cassazione, con Sent. n. 3559 del 14 marzo 2001, precisa inoltre che «con l’azione prevista dall’art. 1676 c.c., i lavoratori fanno valere un diritto proprio e che il committente diventa diretto debitore dei lavoratori in aggiunta all’appaltatore-datore di lavoro, unico originario debitore». L’art. 1676 c.c. prevede un’azione eccezionalmente concessa a maggior tutela dei lavoratori nei confronti di chi, pur restando estraneo ai rapporti individuali di lavoro, si è comunque avvalso del risultato della prestazione degli ausiliari dell’appaltatore. L’ausiliario dell’appaltatore ha, quindi, la facoltà di far valere il proprio credito di lavoro direttamente nei confronti del debitor debitoris, fermo restando naturalmente il diritto del lavoratore di rivolgersi anche contro l’appaltatore. I titolari dell’azione ex art. 1676 c.c. sono soltanto i collaboratori subordinati dell’appaltatore, con esclusione quindi dei lavoratori autonomi, dei professionisti, dei subappaltatori, dei fornitori dei materiali e in genere di tutti coloro che, pur avendo prestato la propria opera nell’ambito dell’appalto, non siano legati da un vincolo di subordinazione con l’appaltatore. LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE In materia di responsabilità solidale è di fondamentale importanza menzionare le norme di cui all’art. 1292 c.c. (nozione di solidarietà): «L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori». L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 inoltre ha stabilito che «in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Sulla base di questa disciplina, i lavoratori operanti in un appalto di servizi (interno o esterno all’impresa) fruivano della tutela offerta dalla coobbligazione solidale fra appaltante e appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, ma non avevano più diritto a un trattamento minimo inderogabile retributivo e a un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori dipendenti dell’appaltante. A seguito delle numerose critiche sollevate circa la formulazione originaria dell’art. 29, comma 2, l’art. 6 del D.Lgs. n. 251 del 2004 ha successivamente reso omogenea la disciplina in caso di appalto di opere o di servizi e, pertanto, ha previsto che, in entrambi i casi, «il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Sempre l’art. 6 del D.Lgs. n. 251 del 2004 ha, peraltro, aggiunto all’art. 29 il comma 3-ter chiarendo che «le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale». Un terzo intervento sulla disciplina delle responsabilità in materia di appalto si è registrato con il cd. «Decreto Bersani» (D.L. n. 223 del 4 luglio 2006), che è stato abrogato e la sola norma, oggi, rimasta in vigore del Decreto Bersani è l’art. 35, comma 28, in base al quale «l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore». Si prevede, quindi, un regime di responsabilità solidale che riguarda tutti coloro che assumono la posizione di appaltatore e subappaltatore, senza alcuna limitazione o esclusione soggettiva. La responsabilità solidale prevista dal Decreto Bersani non trova, invece, applicazione nei confronti del committente. LAVORATORI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE Ai dipendenti dell’appaltatore si applica la sola regola di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro e dell’appaltatore-datore di lavoro per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali di qualsiasi tipo (compresi i contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui sono pacifiche la natura e la finalità previdenziale). LAVORATORI DIPENDENTI DEL SUBAPPALTATORE Più complesso è il regime di responsabilità solidale di cui possono avvantaggiarsi i dipendenti del subappaltatore, cui solo si applicano sia l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 nell’attuale formulazione che la residua norma del Decreto Bersani. Quanto ai trattamenti retributivi, il committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatori sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i trattamenti retributivi dei lavoratori dipendenti dai subappaltatori e impiegati nello specifico subappalto di cui si giovano il committente e l’appaltatore. Ciò significa che il dipendente impiegato nell’ultimo subappalto può rivolgere le proprie pretese circa i crediti retributivi nei confronti – oltre che del proprio datore di lavoro – anche del committente imprenditore o datore di lavoro, nonché dell’appaltatore e di tutti i subappaltatori collocati a monte del subappalto per il quale il lavoratore presta la sua opera. Ai sensi dell’art. 35, comma 28, del Decreto Bersani, invece, solo appaltatore e subappaltatore rispondono in solido dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Resta da rilevare che – a differenza dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede un termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto – nessun termine breve è posto dal Decreto Bersani in relazione alla responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali in favore dei dipendenti del subappaltatore. L’azione per far valere tale responsabilità sarà, quindi, soggetta agli ordinari termini di prescrizione. I VERSAMENTI LE RITENUTE FISCALI L’attestazione dei versamenti da parte dell’impresa subappaltatrice può essere rilasciata mediante una asseverazione dei professionisti alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e all’utilizzo da parte dell’impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto. Il rilascio da parte del subappaltatore della predetta documentazione esonera l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale con riferimento ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione dei lavoratori impiegati. L’esibizione al committente, nel momento del pagamento del corrispettivo, della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto da parte dell’impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative da euro 5.000 a euro 200.000 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento. Per verificare l’esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell’esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell’impresa appaltatrice, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell’impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell’impresa appaltatrice e l’importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale. In presenza di lavoratori utilizzati nell’esecuzione di più appalti, l’impresa subappaltatrice determina l’importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 appalti, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI L’impresa subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in merito ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all’impresa appaltatrice della seguente documentazione: 1. prospetto analitico redatto in forma libera contenente: - nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto; - ammontare delle retribuzioni erogate a ciascun lavoratore; - indicazione dell’aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati; 2. DURC rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento; 3. dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto. L’attestazione dell’avvenuto versamento rilasciata dall’impresa subappaltatrice può essere trasmessa anche mediante una asseverazione dei professionisti, sulla base del modello appositamente predisposto, alternativa al prospetto analitico e al DURC. Il rilascio da parte del subappaltatore della predetta documentazione ovvero della asseverazione esonera l’impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale con riferimento ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del subappalto. L’esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della predetta documentazione ovvero della asseverazione da parte dell’impresa appaltatrice determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative da euro 5.000 a euro 200.000 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento. APPALTI PUBBLICI Nell’ambito degli appalti pubblici occorre in primo luogo richiamare la disposizione normativa di cui all’art. 36 della legge n. 300/1970 in virtù della quale «nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitoli di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge». Inoltre l’art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, ripreso peraltro in modo integrale dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Tale principio, peraltro, è ribadito e rinforzato dal comma 3-ter dello stesso art. 86 del Codice dei contratti pubblici che, in riferimento ai costi della sicurezza, stabilisce come gli stessi non possono mai essere soggetti «a ribasso d’asta». Uno degli argomenti ancora di attualità sul tema in esame è inoltre quello relativo all’applicabilità o meno del principio della solidarietà nell’ipotesi di contratto di appalto nel settore pubblico. Sul tema sono presenti due indirizzi giurisprudenziali opposti. Il primo, sostenuto dalla Pubblica amministrazione, è quello che evidenzia la non applicabilità ai contratti pubblici di appalto di detta normativa soggetti invece alla disciplina speciale del decreto n. 163/2006. Di diverso avviso la tesi contraria dell’applicabilità della solidarietà contenuta nella motivazione della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia del 13 gennaio 2010 che così recita: «È ben vero che un’interpretazione meramente letterale dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 porterebbe ad escludere l’applicabilità del decreto alla Pubblica amministrazione sia nella sua qualità di datore di lavoro sia quale committente, ma è altresì vero che la norma non può che essere interpretata tenendo conto e conformemente alla legge delega n. 30/2006 il cui art. 6, comma 1, dispone che «le disposizioni degli artt. 1 e 5 non si applicano al personale delle Pubbliche amministrazioni ove siano espressamente richiamate». L’esclusione riguarda dunque: la disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego e la materia dell’intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro (art. 1); i contratti a contenuto formativo e di tirocinio (art. 2); la disciplina del lavoro a tempo parziale (art. 3); le tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4) e la certificazione dei rapporti di lavoro (art. 5). Per tali materie il legislatore delegante ha rimesso al legislatore delegato di individuare esplicitamente nei decreti delegati le discipline che devono trovare applicazione anche per i lavoratori pubblici attuando una deroga all’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede invece in via generale l’applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni delle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa; nessuna norma della legge delega prevede però l’esclusione della Pubblica amministrazione tout court e nel proprio ruolo istituzionale dall’applicazione dei decreti delegati. Detta sentenza è stata però appellata dall’ente interessato (Università Ca’ Foscari di Venezia) e la causa è tuttora pendente alla Corte d’Appello di Venezia. LIMITI TEMPORALI E QUANTITATIVI All’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 vengono illustrate indicazioni circa i limiti temporali e quantitativi della responsabilità solidale. In particolare quest’ultima disposizione di legge estende la solidarietà per un periodo di due anni dalla fine del rapporto, senza alcun limite quantitativo. Il comma 28 dell’art. 35 legge n. 248/2006, invece, nulla dispone rinviando così al regime generale previsto in materia di appalti dal Codice civile, secondo il quale la responsabilità solidale non è soggetta a limiti temporali (vale quindi il termine ordinario di prescrizione di cinque anni), ma sussiste solo entro i limiti del corrispettivo ancora dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. La responsabilità solidale tra committente e subappaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore dovrebbe riguardare i soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali e non anche le somme aggiuntive (interessi e sanzioni). Le regole di cui sopra, infine, si applicano anche ai contratti di appalto con le pubbliche amministrazioni. |

















































