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La riduzione contributiva

domenica, febbraio 5, 2012 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro

La riduzione contributiva nel settore dell’edilizia

Fonti

Il Decreto Legge numero 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla Legge numero 341 del 1995, ha previsto per i datori di lavoro esercenti attività edile, una riduzione contributiva. Tale agevolazione è dovuta solamente per gli operai occupati a tempo pieno; sono quindi esclusi i dipendenti inquadrati con la qualifica di impiegati e gli operai assunti a tempo parziale.

La Legge numero 247 del 2007 ha rimandato la determinazione della percentuale di riduzione ad un Decreto del Ministero del Lavoro.

Con il Decreto Ministeriale del 13 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 266 del 15 novembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato, per l’anno 2011, la riduzione contributiva per il settore edilizia nella misura dell’11,50%. 

L’INPS, con Circolare numero 154 del 14 dicembre 2011, ha successivamente fornito le istruzioni operative per effettuare il recupero dello sconto contributivo da parte dei datori di lavoro interessati.

Condizioni di accesso al beneficio

L’agevolazione contributiva trova applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile, comprese le cooperative di produzione e lavoro, esercenti sul territorio nazionale attività edile rientranti nella classificazione ISTAT 1991, tra i codici dal 45.11.0 al 45.45.2.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono possedere specifici requisiti: rispettare il Contratto Collettivo, sia per la parte normativa che economica; possedere i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva, anche da parte delle Casse Edili; non avere riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione; non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro.

I requisiti sopra enunciati devono essere dichiarati dai datori di lavoro presentando l’autocertificazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, secondo le regole fissate dal Ministero del lavoro con la Circolare numero 38 del 2008, oppure, mediante una dichiarazione da consegnare all’INPS ed all’INAIL, utilizzando i modelli predisposti dagli stessi Istituti e reperibili nei rispettivi siti Internet istituzionali.

Periodi

Lo sconto contributivo dell’11,50% compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011 ed è applicabile ai soli lavoratori dipendenti con qualifica di operai, compresi i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non rileva, per il godimento dell’agevolazione, la durata del rapporto di lavoro, ne deriva pertanto la conseguente applicabilità dello sgravio anche nei confronti di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Il calcolo

La riduzione contributiva, pari al 11,50%, è da calcolare considerando come base di calcolo la quota relativa alle contribuzioni diverse da quelle dovute per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e al netto della quota a carico del dipendente.

Tale riduzione non spetta se il lavoratore è destinatario di altre agevolazioni contributive, ad esempio per lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione da oltre 24 mesi, lavoratori assunti dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, contratti di apprendistato.

Le modalità operative

Il riconoscimento della riduzione contributiva da parte dell’INPS avviene attraverso l’esposizione dei relativi importi nel modello Uniemens del medesimo mese a cui  lo sgravio contributivo si riferisce.

Il suddetto modello Uniemens dovrà essere compilato così come segue:

1) per i periodi di paga non ancora scaduti, con limite dicembre 2011, calcoleranno l’importo dello sconto spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno, indicando il codice “L206” e il corrispettivo importo a conguaglio nella colonna degli importi a credito. L’importo a conguaglio dello sconto edile dovrà essere calcolato ed esposto, nella denuncia individuale, per singolo dipendente.

2) Per i periodi di paga già scaduti calcoleranno l’importo dello sconto arretrato dal mese di gennaio 2011, con limite dicembre 2011 e lo esporranno, indicando il codice “L207” e il corrispettivo importo a conguaglio nella colonna degli importi a credito. L’importo a conguaglio sarà esposto nella denuncia aziendale come valore aggregato di tutti i dipendenti per tutte le mensilità che si andranno a recuperare.

Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ricevere da parte dell’Inps delle note di rettifica relative al recupero contributivo dell’anno 2011, non dovrà effettuare alcun adempimento poiché le competenti sedi INPS provvederanno, previa verifica della presenza dei requisiti previsti, direttamente a definire le note emesse a tale titolo.

Le operazioni di recupero nei confronti dell’INPS dovranno essere concluse entro il 16 marzo 2012.

Relativamente alla contribuzione INAIL, il recupero dello sconto edile avverrà nell’autoliquidazione INAIL 2011/2012, esclusivamente sui premi dovuti a titolo di regolazione per l’anno 2011, con esclusione di quanto dovuto per premi speciali unitari di titolari, familiari coadiuvanti e soci artigiani; lo sconto non dovrà essere invece calcolato sulla rata di premio da anticipare per l’anno 2012.

Ai fini della compilazione del modulo INAIL per la dichiarazione delle retribuzioni, il datore di lavoro dovrà indicare nella sezione Retribuzioni soggette a sconto l’ammontare complessivo delle retribuzioni che danno diritto alla riduzione contributiva.

E’ importante ricordare che lo sconto, ed il relativo recupero, competono anche per i lavoratori che hanno prestato la propria attività nel corso del 2011 anche se non più in forza al momento del recupero contributivo.

Il sistema fiscale della previdenza complementare

giovedì, aprile 21, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
La disciplina della previdenza complementare è stata oggetto di un’ampia rivisitazione e riforma ad opera del D.Lgs. 5 dicembre 2005. n. 252, in vigore dal 1° gennaio 2007.
Il decreto citato regolamenta le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari la corresponsione di prestazioni integrative dell’ordinario regime pensionistico.

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

In merito, l’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. «T.U.I.R.»), prevede che:1.le somme versate ai fondi pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontariamente sia in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.  La parte eccedente, per la quale il soggetto non ha fruito della deduzione, non deve essere assoggettata ad imposizione al momento della liquidazione della prestazione (nella terza fase del «modello E.T.T.»);2.l’agevolazione fiscale spetta anche quando i contributi si versano nell’interesse dei familiari a carico. Ovviamente, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l’ammontare non dedotto dalle medesime, sempre entro il limite dell’importo complessivo di 5.164,57 euro;3.i lavoratori di prima occupazione fruiscono di una maggiorazione dell’agevolazione; al ricorrere delle condizioni prescritte dal comma 6 dell’art. 8 del citato D.Lgs. n. 252/2005, l’importo deducibile dal lavoratore (di prima occupazione) può arrivare ad ammontare, al massimo, ad euro 7.746,86.La disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del T.U.I.R., dal 2007, consente la deducibilità anche dei contributi versati ai fondi pensione istituiti presso gli Stati membri dell’Unione Europea e presso gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazione.

CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Sul fronte del datore di lavoro, i contributi affluiti alla previdenza complementare, naturalmente, sono deducibili a titolo di spese di lavoro. In particolare, per compensare le imprese dalla perdita di quella sorta di autofinanziamento che era rappresentato dai consueti accantonamenti annuali di TFR, è stata prevista: 1.la deducibilità dal reddito d’impresa, oltre ai menzionati accantonamenti di TFR, anche di un importo pari al 4% (elevato al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti) dell’ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; 2.l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, previsto dall’art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; 3.la riduzione degli «oneri impropri» del costo del lavoro.

LA GESTIONE DELLE RISORSE

Come premesso, la seconda fase di operatività dei «fondi pensione» assume invece rilevanza fiscale. Il regime fiscale applicabile ai «rendimenti» della gestione delle risorse affluite alle forme di previdenza complementare è disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 il quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’11% sulla base imponibile.Le rivalutazioni della rendita, invece, vengono assoggettate a ritenuta fiscale del 12,5%.La norma, poi, dedica una distinta modalità di tassazione per i «fondi pensione» che investono in immobili i quali vengono assoggettati ad imposta sostitutiva dello 0,5% da applicarsi sul valore patrimoniale degli immobili posseduti. L’imposta grava nella misura dell’1,5% qualora il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione (di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431).I rendimenti derivanti dal patrimonio mobiliare vengono invece assoggettati ad imposta sostitutiva dell’11%, a mente del comma 2 dell’art. 17 del provvedimento normativo.

L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai beneficiari, durante la fase della «erogazione delle prestazioni», si applica la tassazione, con imposta sostitutiva, delle prestazioni erogate.L’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che le prestazioni possono essere liquidate in forma di:1.capitale (che, di norma, non può superare il 50% del montante finale accumulato);2.rendita periodica. E’ bene precisare che per quanto riguarda le prestazioni liquidate in forma di capitale è prevista la possibilità, per i beneficiari, di riscuotere la quota totale del montante finale solo in alcuni casi particolari: 1.qualora convertendo in rendita almeno il 70% del capitale maturato, la stessa risulti inferiore all’assegno sociale, 2.i cosiddetti «vecchi iscritti» ai fondi pensione (prima del 29 aprile 1993) possono optare per la riscossione dell’intero capitale; 3.qualora il capitale venga corrisposto agli eredi.

LA BASE IMPONIBILE

Entrambe le prestazioni sono annoverabili nella categoria dei «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» [art. 50, comma 2, lett. h-bis), del T.U.I.R.] ma cambiano per ciò che concerne la «base imponibile»:1.le prestazioni erogate in forma di capitale sono integralmente imponibili al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;2.le prestazioni in forma di rendita, invece, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta

LE RITENUTE

Le prestazioni imponibili sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, riducibile, al massimo, al 9%, in funzione della durata del periodo di partecipazione ai «fondi pensione» (il meccanismo prevede la riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

LE ANTICIPAZIONI

Prendendo in considerazione la possibilità da parte degli iscritti di ottenere «anticipazioni» e/o «riscatti» delle prestazioni previdenziali complementari, il relativo trattamento tributario è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 11, comma 7, e 14 del D.Lgs. n. 252/2005.L’eventuale reintegro dopo l’avvenuta anticipazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Tale credito può anche essere utilizzato per compensare altre imposte. Tutte le altre forme di anticipazione (id est: acquisto prima casa; esigenze personali dell’aderente) e/o di riscatto (eventualmente previsto dagli statuti e/o dai regolamenti dei «fondi pensione») sono tassate, invece, con l’aliquota unica più gravosa del 23%.

LA DISCIPLINA APPLICABILE

Il comma 5 dell’art. 23 del citato decreto stabilisce che, per i soggetti che risultano iscritti alle forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del decreto in parola, le nuove disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi, nonché il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili da tale data. Pertanto, il legislatore ha fissato il principio in base al quale la nuova disciplina fiscale si applica alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere da tale data e non alle prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2006. Cosicché, per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima dell’entrata in vigore del decreto, si rendono applicabili le disposizioni pro-tempore vigenti in relazione al periodo di maturazione.Con riferimento ai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, l’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005 precisa che ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006, sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’art. 11 precedentemente approfondito.

Doppia Contribuzione per i Soci di Srl Commerciale

venerdì, gennaio 21, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
PREMESSA
La manovra finanziaria d’estate,ovvero la legge 122/2010, ha fornito un’interpretazione autentica della norma riguardante l’aspetto contributivo dei soci di Società a responsabilità limitata commerciale.
Nello specifico la nuova normativa interpreta autenticamente l’art.1 commi 203 e 208 della legge 662/1996, contrapponendosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sezioni riunite civ.) con sentenza n. 3240/2010. In sintesi, la legge 662/1996 all’art. 1 c. 203 indica chi siano i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione assicurativa commercianti, e al comma 208 vengono indicati i criteri di scelta di iscrizione alla gestione assicurativa, in caso di esercizio contemporaneo di varie attività autonome.Interpretazioni della normativaI problemi sembrano sorgere in relazione all’interpretazione della normativa suindicata.Infatti l’art. 1 comma 203, che di seguito si riporta, indica i requisiti dei soggetti che devono provvedere all’iscrizione alla gestione commercianti.

Comma 203. Il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e’ sostituito dal seguente:
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di societa’ a responsabilita’ limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

 

In caso di svolgimento contemporaneo , da parte di un soggetto, di diverse attività autonome, l’Inps deve decidere, secondo il criterio della prevalenza, quale sia la gestione assicurativa alla quale il soggetto debba iscriversi.

Comma 208. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attivita’ autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attivita’ alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attivita’ prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato puo’ proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

 

Il dubbio interpretativo si pone, nel caso specifico, per i soci di società a responsabilità limitata commerciale, in quanto, l’INPS secondo una sua interpretazione con circolare n. 25 del 1997 ha stabilito che, nel caso in cui un socio di SRL commerciale svolga anche in società diverse, la duplice attività, gestionale in qualità di amministratore e operativa a qualsiasi livello, è necessario valutare la prevalenza dell’attività svolta. Nel caso in cui il soggetto partecipi attivamente alla vita aziendale, apportando la propria operatività e al tempo stesso svolga anche attività di amministratore, con la percezione di compensi, l’iscrizione alla gestione assicurativa è duplice; poiché l’iscrizione alla gestione commercianti prevede il criterio della prevalenza, allora l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria. Diventa obbligatoria però, anche l’iscrizione alla gestione separata, nel caso di percezione emolumenti per lo svolgimento della funzione gestionale, poiché l’iscrizione è basata su criteri reddituali.

Nel caso in cui invece, il soggetto svolga in prevalenza l’attività di amministratore, allora l’iscrizione è prevista alla sola gestione separata, poiché il criterio della prevalenza è previsto solo per la gestione commercianti.

La sentenza della Cassazione a sezioni riunite n. 3240/2010 ha letteralmente sconvolto le interpretazioni dell’INPS,  ponendo fine all’applicazione della duplice iscrizione, sostenendo che la normativa in oggetto, ovvero l’art. 1 comma  208, non pone alcuna esclusione all’applicazione del criterio della prevalenza alle diverse forme di gestione assicurativa. A tal proposito nella sentenza viene ribadito il concetto dello svolgimento di attività autonome e non miste, come sempre interpretato dall’inps, includendo pertanto meramente le gestioni artigiane e commercianti. Inoltre nella sentenza, viene ribadito come l’aver utilizzato, da parte del legislatore il termine autonome e non miste, non possa escludere i soci soggetti all’iscrizione alla gestione separata.

Infine,  nella sentenza vengono anche identificati gli elementi caratterizzanti l’attività gestionale e quella operativa, indicando a livello gestionale i non meri atti giuridici, ma facendo rientrare tutta quella serie di attività di coordinamento e gestione che permettono il buon andamento dell’azienda. Ovvero, nella sentenza non vengono indicati astrattamente  i principi secondo i quali è possibile effettuare la scelta della gestione alla quale iscriversi, bensì anche gli elementi che permettono di individuare la giusta procedura da adottare nella scelta dell’iscrizione alla gestione assicurativa. Ovvero:

  1. Accertare se il socio svolge attività operativa abitualmente e in prevalenza rispetto ad altri fattori produttivi;
  2. se manca il requisito 1, occorre iscrivere obbligatoriamente il socio alla gestione separata;
  3. se il requisito 1 è presente, allora occorre stabilire la prevalenza tra l’aspetto operativo e quello funzionale e procedere all’iscrizione alla gestione assicurativa prevista.

Legge 122/2010 – manovra correttiva

L’emanazione della sentenza di Cassazione avrebbe provocato un forte contraccolpo alle casse dell’INPS, escludendo la possibilità della duplice iscrizione alla gestione assicurativa.

Il Legislatore essendosi, quindi accorto di aver lasciato un vuoto interpretativo al comma 208, ha provveduto con l’art. 12 c. 11 del D.L. 78/2010 convertito poi in legge 122/2010 a correggere gli eventuali dubbi interpretativi sorti e dipanati dalla sentenza della cassazione. Infatti, nella stesura dell’art. 12 ha provveduto ad escludere definitivamente dall’applicazione dell’art. 1 comma 208 della legge 662/1996 i lavoratori soggetti all’iscrizione alla gestione separata, includendo nella tipologie delle attività autonome svolte, gli artigiani, i commercianti i coltivatori diretti, escludendo pertanto coloro per i quali ricorra l’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

Conclusioni

In presenza di un socio di SRL commerciale che svolga sia la funzione gestionale che quella operativa occorre stabilire la prevalenza dell’attività svolta.

  1. Se viene svolta in prevalenza attività operativa, allora l’iscrizione è duplice, se per lo svolgimento dell’attività di amministratore vengono percepiti compensi  => iscrizione gestione commercianti – iscrizione gestione separata.
  2. Se viene svolta in prevalenza attività gestionale, allora l’iscrizione è prevista alla gestione separata se percepisce emolumenti, in caso contrario non sussiste l’obbligo di iscrizione ad alcuna gestione assicurativa, per mancanza del requisito della prevalenza della funzione operativa rispetto a quella gestionale.

Per la determinazione della prevalenza, l’Inps, nelle sue interpretazioni, non potrà però non tener conto della procedura prevista dalla Cassazione per l’identificazione del criterio, ovvero la prevalenza non è da considerarsi in relazione alle altre attività svolte dallo stesso soggetto, ma in relazione agli altri fattori produttivi o per meglio dire in relazione agli altri soggetti che svolgono funzioni all’interno della stessa azienda.

Occorre infine stabilire se, l’interpretazione autentica del comma 208 è da considerarsi chiarificatrice della norma, con effetto di retroattività o di interpretazione novativa con effetti solo successivi alla sua emanazione.