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Il termine ‘credito’ è inserito negli articoli:

Crediti Agevolati

martedì, aprile 5, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Guide Pratiche
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IL FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI

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Con decreto del 12 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù, adottato con il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze, viene disciplinato il cd. «Fondo per il credito ai giovani» destinato a
sviluppare ed incrementare le politiche in favore dei giovani ed in particolare a perseguire l’obiettivo della promozione e dell’attuazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito da parte di giovani. 

Il Fondo è stato istituito con D.L. 2 luglio 2007, n. 81, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni.

Già il decreto adottato di concerto dai Ministri pro tempore delle politiche giovanili e le attività sportive, e dell’economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, disciplinava le modalità di attuazione e gestione del Fondo; tuttavia l’estrema complessità della procedura ivi prevista per l’accesso ai crediti, nonché il limitato importo dei crediti concedibili hanno fatto scaturire l’esigenza di rivedere la disciplina dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo e di rilascio e di operatività delle garanzie.

Rispetto al decreto precedente, l’attuale misura mira a rendere l’adesione all’intervento maggiormente «appetibile» attraverso l’incremento degli importi dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo (da un precedente ammontare massimo di diecimila euro ad un ammontare massimo di venticinquemila euro) ma, soprattutto, a rispondere alle reali esigenze dei giovani con l’introduzione di un vero e proprio «prestito d’onore»

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LA GESTIONE DEL FONDO

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Nell’attuale decreto si rileva, inoltre, una maggiore semplificazione, per il singolo utente, delle procedure per l’ammissione alla garanzia, che vede essenzialmente il coinvolgimento di due soli soggetti (il gestore pubblico e lo sportello bancario).

Il Dipartimento della gioventù rappresenta il soggetto attuatore delle iniziative descritte nel decreto e per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (Gestore).

Il Ministro della gioventù stipula, altresì, con l’Associazione Bancaria Italiana ABI (finanziatore) un apposito protocollo di intesa con il quale viene individuato, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, il contenuto di uno schema di Convenzione, da sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire.

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REQUISITI SOGGETTIVI

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Premesso che sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell’ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, tali soggetti alternativamente devono risultare:

1) iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;

2) iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;

3) iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;

4) iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;

5) iscritti ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;

b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore».

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REQUISITI OGGETTIVI

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I finanziamenti si riferiscono ai corsi e ai master sopra indicati; le rate del finanziamento successive alla prima, vengono erogate previa presentazione ai soggetti finanziatori (banche ed intermediari finanziari) dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.

Si evidenzia, inoltre, che i finanziamenti sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro ed erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore ai 5.000 euro.

La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni; il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento.

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LA PROCEDURA DI AMMISSIONE

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La procedura di ammissione (che avviene esclusivamente per via telematica) inizia con la presentazione, da parte del beneficiario, direttamente allo sportello di uno dei finanziatori aderenti al Protocollo, della richiesta di finanziamento corredata della documentazione necessaria per accedere al finanziamento medesimo.

Il finanziatore comunica, poi, al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia per i finanziamenti concedibili (come sopra descritti).

Il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo (secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta), verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l’avvenuta ammissione alla garanzia.

Nel caso di incapienza delle disponibilità del Fondo, il Gestore nega l’ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento della gioventù entro 7 giorni lavorativi.

Il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell’avvenuta ammissione alla garanzia, comunica al Gestore entro 15 giorni lavorativi l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento.

L’efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del finanziamento. Con le stesse modalità i finanziatori comunicano l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Il decreto prevede, infine, la procedura per l’attivazione della garanzia con l’indicazione specifica dei termini temporali che devono essere rispettati dal finanziatore e dal Gestore nel compimento delle loro attività.

Prestiti Agevolati ai Dipendenti

venerdì, gennaio 21, 2011 By: Centro Studi - Studio Cassone
Category: Lavoro
PREMESSA

In relazione ad un quesito posto da una Fondazione, l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/e del 28 maggio 2010 ha dato consulenza giuridica sul trattamento fiscale da applicare ai dipendenti che godono di un contributo aziendale, a copertura della rata di mutuo agevolato, in particolare il quesito verte sulla possibilità di

far rientrare nella normativa dei fringe benefits anche i contributi aziendali erogati ai propri dipendenti per il pagamento di mutui agevolati con istituti di credito non convenzionati con il proprio datore di lavoro. La conclusione delle Agenzia dell’Entrate è stata quella di equiparare il trattamento fiscale dei contributi aziendali erogati ai dipendenti che abbiano stipulato un mutuo con un istituto convenzionato con il datore di lavoro, a quei contributi erogati a favore di dipendenti che abbiano stipulato un mutuo con un istituto di credito non convenzionato.Vediamo ora nel dettaglio il profilarsi di questa nuova applicazione.Vediamo ora nel dettaglio il profilarsi di questa nuova applicazione. Soggetti interessatiVista la molteplicità dell’offerta proposta, sui mercati finanziari, della tipologia di mutui, la Fondazione oggetto del quesito prova ad estendere i soggetti interessati a tali applicazione. Infatti se prima del parere positivo delle agenzia delle entrate, era condizione necessaria, al fine di godere dell’agevolazione, stipulare un mutuo con un ente (istituto di credito, società finanziaria…) direttamente convenzionato con il datore di lavoro, ora possiamo dire che i soggetti interessati all’agevolazione sono:

  1. i dipendenti del datore di lavoro che eroga i contributi agevolati;
  2. istituti di credito di libera scelta dei dipendenti, erogatori di mutui.
  3. Datori di lavoro.

L’allargamento del panorama di istituti ai quali rivolgersi, ha modificato anche l’onere del datore di lavoro di  erogare il contributo direttamente alla banca mutuante, prima condizione necessaria all’accesso all’agevolazione.

Iter procedurale

La fondazione nella stesura del proprio quesito ha individuato anche una procedura che potrebbe essere utilizzata in presenza di una libera scelta dell’istituto di credito:

  • il dipendente presenta una richiesta al proprio datore di lavoro allegando lo schema del contratto di mutuo e il “preventivo di mutuo”, ovvero il piano di ammortamento per l’estinzione del debito contratto;
  • l’azienda comunica all’istituto di credito erogante, l’accoglimento della domanda ed inoltra l’informativa inerente l’erogazione del contributo con l’impegno alla comunicazione di un’eventuale revoca del beneficio;
  • successivamente alla stipula del mutuo, il dipendente consegna al proprio datore di lavoro il piano di ammortamento definitivo, che comunque non potrà essere difforme, da quanto autorizzato in precedenza, e gli estremi bancari del conto corrente sul quale verranno addebitate le rate del mutuo sottoscritto e sul quale, lo stesso datore di lavoro, provvederà all’accredito del contributo aziendale, ai suindicati fini erogato, con valuta coincidente a quella dell’addebito della rata del mutuo;
  • entro il 31 gennaio di ogni anno o, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il dipendente si impegna a consegnare al proprio datore di lavoro, la certificazione dell’istituto di credito attestante il pagamento avvenuto delle rate addebitate, in scadenza all’anno precedente.

Parere dell’Agenzia dell’Entrate

Visto il quesito espresso e l’iter procedurale allegato, l’Agenzia delle Entrate ritiene di esprimere parere positivo e che, il contributo erogato al dipendente che ha liberamente scelto l’istituto di credito mutuante, possa essere determinato in base al criterio previsto dall’art. 51 comma 4, lettera b del TUIR. Quindi il 50% dell’ammontare risultante dalla differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigenti al 31 dicembre di ogni anno e l’importo degli interessi, calcolato al tasso applicato sugli stessi dalla banca mutuante, concorrerà alla formazione del reddito imponibile del dipendente.

Infatti, il contributo erogato viene accreditato direttamente sul conto corrente del dipendente ma, vista l’erogazione del contributo con valuta coincidente all’addebito da parte dell’istituto di credito della rata del mutuo, e quindi una mera transizione del contributo, lo stesso può essere determinato ai fini della normativa suindicata, e non come un effettivo importo erogato pienamente imponibile. Inoltre il datore di lavoro ricevendo periodicamente, dal dipendente, la certificazione dell’istituto di credito sugli avvenuti pagamenti delle rate, non resta parte estranea all’operazione di finanziamento.

Resta comunque onere del datore di lavoro l’indicazione nelle annotazioni del mod. 770 cod. AH, oltre al valore di ulteriori fringe benefit erogati, dei contributi erogati in relazione ai mutui sottoscritti dai propri dipendenti.

Infine, nel caso di mutuo ipotecario sottoscritto, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della propria abitazione principale, il dipendente potrà usufruire della detrazione prevista del 19% degli interessi passivi sul mutuo, sull’ammontare dell’importo pagato al netto del contributo aziendale ricevuto.